Sentenza del Tribunale Roma, 23 luglio 2004
Il gestore di un'esercizio commerciale è responsabile del reato di cui all'art. 655 c.p. per ripetuti schiamazzi e rumori provocati dagli avventori del bar che arrechino disturbo alle persone con intollerabili immissioni sonore e, qualora prosegua nella propria condotta ignorando gli inviti dei vicini o gli ordini dell'amministrazione, commette il reato di cui all'art. 659 c.p., e legittimamente può essere ordinata la chiusura dell'attività.
Tribunale Roma, 23 luglio 2004