Schiamazzi dei clienti e responsabilità del gestore

Sentenza della Corte di Cassazione n. 45484/2004

Una recente sentenza, la n. 45484 del 2004 della prima Sezione Penale della Corte di Cassazione,

ha affermato che risponde penalmente del reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone (art. 659 del nostro codice penale) il gestore di un locale che non impedisce, tramite il ricorso all'autorità, che i clienti effettuino schiamazzi e rumori fuori dal locale. E ciò anche se si tratta dell'esercizio di un'attività rumorosa debitamente autorizzata.

Punito, in altre parole, è il gestore che non cerca, attivamente, di limitare gli schiamazzi dei propri clienti, ovvero le grida, le manifestazioni verbali ingiustificate, o qualsiasi altro comportamento che possa costituire situazioni di disturbo per la quiete pubblica o privata.

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