Sanità pubblica e igiene alimentare

Tribunale Pescara, 25 febbraio 2005

Il reato previsto dall'art. 5 lett. b) l. n. 283 del 1962 sulla disciplina dell'igiene nella produzione e vendita degli alimenti non è di pericolo presunto ma di danno, in quanto la disposizione citata non mira a prevenire ciò che nelle altre parti dello stesso art. 5 è considerato come evento dannoso, ma persegue un autonomo fine di benessere, consistente nell'assicurare una protezione immediata all'interesse del consumatore a che il prodotto giunga al consumo con le cure igieniche imposte dalla sua natura.



Tribunale Pescara, 25 febbraio 2005

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