Rintracciabilità degli alimenti

Ecco il provvedimento che determina le sanzioni alle violazioni delle norme

E' stato pubblicato il provvedimento che determina le sanzioni in caso di violazioni delle norme in materia di rintracciabilità.

Il decreto legislativo n. 190, del 5 aprile 2006 (in G.U. n. 118, del 23 maggio), stabilisce che gli operatori del settore alimentare (OSA) che non pongano in essere gli adempimenti relativi alla rintracciabilità degli alimenti, di cui agli artt. 18-21 del Regolamento CE n. 178/02, sono puniti con sanzioni pecuniarie amministrative di diversa entità, a seconda della fattispecie e della gravità dell'infrazione.

In particolare, gli OSA che non siano in grado di individuare chi abbia fornito loro un alimento, un mangime, un animale destinato alla produzione alimentare o qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime, nonchè le imprese alle quali hanno fornito i propri prodotti, disponendo di sistemi e di procedure che consentano di mettere a disposizione delle autorità competenti, che le richiedano, le informazioni al riguardo, sono puniti con la sanzione da 750 a 4.500 euro.

In caso di reiterazione delle violazioni, in aggiunta alla sanzione amministrativa è disposta la sospensione del provvedimento che consente lo svolgimento dell'attività per un periodo da 10 a 20 giorni.

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