Legge regionaleTOSCANA 7 febbraio 2005, n. 28
Legge regionaleTOSCANA 7 febbraio 2005, n. 28
Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti.
IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga
la seguente legge:
TITOLO I
Disposizioni generali
CAPO I
Principi generali
Art. 1 Oggetto e finalità
1. La presente legge disciplina l'esercizio dell'attività commerciale in Toscana.
2. Ai fini della presente legge costituiscono attività commerciale:
a) il commercio al dettaglio e all'ingrosso in sede fissa;
b) la vendita della stampa quotidiana e periodica;
c) il commercio su aree pubbliche;
d) la somministrazione di alimenti e bevande;
e) la distribuzione dei carburanti;
f) le forme speciali di commercio al dettaglio.
Art. 2 Principi e finalità
1. L'attività disciplinata dalla presente legge si fonda sul principio della libertà di iniziativa economica privata.
2. La disciplina della presente legge persegue le seguenti finalità:
a) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la libera circolazione delle merci;
b) la tutela dei consumatori, con particolare riguardo alla trasparenza dell'informazione sui prezzi, alla sicurezza dei prodotti e alla qualificazione dei consumi;
c) l'efficienza e la modernizzazione della rete distributiva, con particolare riguardo alla crescita qualitativa ed alla capacità competitiva dei sistemi commerciali naturali e pianificati, anche al fine del contenimento dei prezzi;
d) il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo alla valorizzazione del ruolo delle piccole imprese, all'evoluzione qualificata delle relazioni tra attività commerciali, contesti territoriali e filiere economiche ed alla tutela attiva delle botteghe e dei mercati di interesse storico, di tradizione e di tipicità;
e) la valorizzazione del lavoro in tutte le sue forme, la salvaguardia e lo sviluppo qualificato delle attività imprenditoriali, con particolare riguardo allo sviluppo e all'aggiornamento professionale degli operatori;
f) la salvaguardia e lo sviluppo qualificato dei livelli occupazionali, con particolare riguardo al rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi integrativi territoriali;
g) la salvaguardia e la qualificazione del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane, insulari, costiere e termali, ai fini di una equilibrata articolazione del sistema distributivo nell'intero territorio regionale;
h) la promozione e lo sviluppo della concertazione e della governance cooperativa come metodi di relazione e di collaborazione tra gli enti locali, le categorie economiche, le organizzazioni dei lavoratori e le associazioni dei consumatori, anche ai fini della programmazione delle diverse articolazioni e funzioni del sistema distributivo secondo modelli co-evolutivi.
Art. 3 Regolamento di attuazione
1. Con regolamento la Regione, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, stabilisce le norme di attuazione della presente legge.
Art. 4 Pianificazione territoriale
1. Nel Piano di indirizzo territoriale (PIT) di cui all'articolo 48 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) la Regione stabilisce con apposite prescrizioni i criteri per la pianificazione territoriale nel settore commerciale cui le province ed i comuni si conformano nei loro strumenti di pianificazione.
2. Le prescrizioni di cui al comma 1 vengono definite con particolare riguardo ai requisiti delle aree di localizzazione ed agli standard di qualità e di prestazione delle medie e delle grandi strutture di vendita, tenendo anche conto degli effetti d'ambito sovracomunale.
Art. 5 Piano regionale dello sviluppo economico
1. Nel Piano regionale dello sviluppo economico (PRSE) di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi in materia di attività produttive) la Regione prevede interventi finanziari a sostegno dello sviluppo e della valorizzazione delle attività e dei servizi commerciali.
CAPO II
Funzioni amministrative e organismi associativi
SEZIONE I
Ordinamento delle funzioni amministrative
Art. 6 Competenze dei comuni
1. Nelle materie oggetto della presente legge sono conferite ai comuni tutte le funzioni amministrative non riservate alla Regione, alle province o ad altri enti.
Art. 7 Competenze delle province
1. Le province, nell'ambito delle funzioni loro attribuite in materia di formazione professionale, garantiscono, attraverso le agenzie formative accreditate ai sensi della normativa regionale, la formazione professionale per l'accesso alle attività di vendita nel settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, l'aggiornamento e la riqualificazione degli operatori del commercio.
Art. 8 Esercizio di funzioni da parte delle Camere di commercio
1. Per l'esercizio delle funzioni e dei compiti previsti dalla presente legge, Regione, province e comuni possono avvalersi delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), sulla base di apposite convenzioni.
SEZIONE II
Semplificazione amministrativa
Art. 9 Sportello unico per le attività produttive
1. Nei comuni in cui è istituito e operante lo sportello unico per le attività produttive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 (Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59), modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2000, n. 440, si può ricorrere allo stesso per i procedimenti amministrativi previsti dalla presente legge.
SEZIONE III
Organismi associativi
Art. 10 Centri di assistenza tecnica
1. Per sviluppare processi di ammodernamento della rete distributiva, le associazioni di categoria del settore commerciale maggiormente rappresentative almeno a livello provinciale, anche congiuntamente ad altri soggetti interessati, possono istituire centri di assistenza tecnica alle imprese, anche in forma consortile. Sono considerate maggiormente rappresentative a livello provinciale le associazioni presenti, relativamente al settore commercio, nell'ambito dei consigli provinciali delle CCIAA.
2. I centri di assistenza tecnica di cui al comma 1 sono autorizzati dalla Regione all'esercizio delle attività di cui al comma 3.
3. I centri svolgono, a favore delle imprese, attività di assistenza tecnica, di formazione e aggiornamento, con particolare riguardo alla crescita della capacità competitiva delle piccole e medie imprese, alla certificazione di qualità degli esercizi commerciali, nonché altre attività previste dal loro statuto.
4. Le amministrazioni pubbliche possono avvalersi dei centri di cui al comma 1 allo scopo di facilitare il rapporto tra amministrazioni pubbliche e imprese e di realizzare programmi di attività per la qualificazione della rete distributiva e lo sviluppo di politiche per la promozione commerciale e per la tutela dei consumatori.
5. Con il regolamento di cui all'articolo 3 la Regione definisce i requisiti e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2.
TITOLO II
Disciplina dell'attività commerciale
CAPO I
Ambito di applicazione
Art. 11 Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente titolo si applicano all'attività commerciale come definita dall'articolo 1, comma 2.
2. Le disposizioni contenute nel presente titolo non si applicano:
a) ai farmacisti e ai direttori di farmacie delle quali i comuni assumono l'impianto e l'esercizio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico) da ultimo modificata dalla legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico), e dalla l. 362/1991 qualora vendano esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici;
b) ai titolari di rivendite di generi di monopolio, qualora vendano esclusivamente generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293 (Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio) da ultimo modificata dal decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385 e al decreto del Presidente della repubblica 14 ottobre 1958, 1074 (Approvazione del regolamento di esecuzione, della L. 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio) da ultimo modificato dal d.p.r 385/2003;
c) agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita dei propri prodotti ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), salvo che per le disposizioni relative alla concessione dei posteggi nonché per la sostituzione nell'esercizio dell'attività di vendita di cui all'articolo 39;
d) alle attività disciplinate dalla legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana) modificata dalla legge regionale 28 maggio 2004, n. 27;
e) alle attività disciplinate dalla legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di turismo), limitatamente alla somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati;
f) agli artigiani iscritti nell'albo di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge-quadro per l'artigianato), modificato dall'articolo 13 della legge 5 marzo 2001, n. 57, per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni necessari all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio;
g) agli industriali, per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni da essi prodotti, purché i locali di vendita non superino le dimensioni di un esercizio di vicinato;
h) ai pescatori e alle cooperative di pescatori, nonché ai cacciatori, singoli o associati, che vendano al pubblico, al dettaglio, la cacciagione e i prodotti ittici provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro attività e a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari;
i) a chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d'arte, nonché dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa, realizzate anche mediante supporto informatico;
j) alla vendita dei beni del fallimento effettuata ai sensi dell'articolo 106 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa);
k) all'attività di vendita effettuata durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie e delle mostre di prodotti, all'uopo autorizzate, nei confronti dei visitatori, purché riguardi le sole merci oggetto delle manifestazioni e non duri oltre il periodo di svolgimento delle manifestazioni stesse;
l) agli enti pubblici ovvero alle persone giuridiche private alle quali partecipano lo Stato o enti territoriali che vendano pubblicazioni o altro materiale informativo, anche su supporto informatico, di propria o altrui elaborazione, concernenti l'oggetto della loro attività;
m) alle attività di somministrazione svolte in forma completamente gratuita, come assaggio di alimenti e bevande a fini promozionali;
n) alle attività di vendita della stampa quotidiana e periodica non soggette ad autorizzazione di cui all'articolo 26.
Art. 12 Settori merceologici di attività
1. Ai sensi della presente legge l'attività commerciale all'ingrosso e al dettaglio può essere esercitata con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare.
2. I soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di vendita dei prodotti appartenenti alle tabelle merceologiche di cui all'allegato 5 al decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375 (Norme di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio), e all'articolo 2 del decreto ministeriale 16 settembre 1996, n. 561 hanno titolo a porre in vendita tutti i prodotti relativi al settore merceologico corrispondente, fatto salvo il rispetto dei requisiti igienico-sanitari e ad ottenere che l'autorizzazione sia modificata d'ufficio con l'indicazione del settore medesimo, ad eccezione dei soggetti in possesso delle tabelle speciali riservate ai titolari di farmacie di cui all'allegato 9 del d.m. 375/1988, nonché quelle riservate ai soggetti titolari di rivendite di generi di monopolio di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 17 settembre 1996, n. 561.
3. I soggetti titolari della licenza di esercizio dell'impianto di distribuzione di carburanti, rilasciata dall'Agenzia delle Dogane, in possesso della tabella riservata di cui all'articolo 1 del d.m. 561/1996, hanno titolo a porre in vendita tutti i prodotti relativi al settore merceologico alimentare e non alimentare. La vendita dei prodotti relativi al settore merceologico alimentare è svolta nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari.
4. I punti vendita esclusivi di quotidiani e periodici di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a), hanno titolo a porre in vendita tutti i prodotti relativi al settore merceologico non alimentare.
CAPO II
Requisiti per l'esercizio delle attività commerciali
Art. 13 Requisiti di onorabilità
1. Non possono esercitare l'attività commerciale:
a) coloro che sono stati dichiarati falliti, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni per delitto non colposo;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II del codice penale;
f) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
g) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ( Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) da ultimo modificata dalla legge 26 marzo 2001, n. 128 o nei cui confronti è stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia) da ultimo modificata dalla legge 11 agosto 2003, n. 228 ovvero sono sottoposti a misure di sicurezza.
2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti, per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.
3. Non possono esercitare l'attività di distribuzione di carburanti coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per il delitto previsto dall'articolo 472 del codice penale.
4. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere c), d), e), f), nonché dei commi 2 e 3 del presente articolo permane per la durata di tre anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di tre anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.
5. Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, non si applica il divieto di esercizio dell'attività.
6. In caso di società, associazioni o organismi collettivi, i requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia).
Art. 14 Requisiti professionali
1. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività commerciale relativa al settore merceologico alimentare ovvero alla somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuata nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
a) relativamente all'esercizio dell'attività di vendita nel settore alimentare:
1) avere frequentato con esito positivo un corso di formazione professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare, come disciplinato dalla vigente normativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;
2) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari, o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita, alla preparazione o all'amministrazione o in qualità di socio lavoratore di cooperativa o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS);
3) essere stato iscritto al registro esercenti il commercio (REC) di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio), per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) dell'articolo 12, comma 2, del d.m. 375/1988, salvo cancellazione dal medesimo registro, volontaria o per perdita dei requisiti;
b) relativamente all'esercizio dell'attività di somministrazione:
1) avere frequentato con esito positivo un corso di formazione professionale relativo alla somministrazione di alimenti e bevande, come disciplinato dalla vigente normativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;
2) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione o all'amministrazione o in qualità di socio lavoratore di cooperativa o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'INPS;
3) essere stato iscritto al REC di cui alla l. 426/1971, per attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o alla sezione speciale del medesimo registro per la gestione di impresa turistica, salvo cancellazione dal medesimo registro, volontaria o per perdita dei requisiti.
2. Ove l'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare ovvero della somministrazione di alimenti e bevande sia svolta da società, associazioni o organismi collettivi, il possesso dei requisiti di cui al comma 1 è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività commerciale.
3. I requisiti professionali di cui al presente articolo sono riconosciuti ai soggetti residenti in altre regioni italiane o nelle province autonome di Trento e Bolzano, purché in possesso dei requisiti richiesti dalla regione o provincia autonoma di residenza.
4. Con il regolamento di cui all'articolo 3, la Regione definisce:
a) le modalità di organizzazione, la durata e le materie dei corsi professionali di cui al comma 1, lettera a), numero 1) e lettera b), numero 1), garantendone l'effettuazione anche tramite rapporti convenzionali con soggetti idonei. A tale fine, sono considerate in via prioritaria le camere di commercio, le organizzazioni imprenditoriali del commercio più rappresentative e gli enti da queste costituiti;
b) le modalità di organizzazione, la durata e le materie, oggetto di corsi di aggiornamento finalizzati ad elevare il livello professionale o riqualificare gli operatori in attività, prevedendo forme di incentivazione per la partecipazione ai corsi da parte degli operatori delle piccole e medie imprese del settore commerciale.
CAPO III
Commercio in sede fissa
Art. 15 Definizioni
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo si intendono:
a) per commercio all'ingrosso, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande;
b) per commercio al dettaglio, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;
c) per superficie di vendita di un esercizio commerciale, l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici, servizi e spazi collocati oltre le casse;
d) per esercizi di vicinato, quelli aventi superficie di vendita:
1) non superiore a 150 metri quadrati nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti;
2) non superiore a 250 metri quadrati nei comuni con popolazione residente superiore a diecimila abitanti;
e) per medie strutture di vendita, gli esercizi aventi superficie di vendita superiore a quella degli esercizi di vicinato, nei limiti stabiliti dal regolamento, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera h);
f) per grandi strutture di vendita, gli esercizi aventi superficie di vendita superiore a quella delle medie strutture, nei limiti stabiliti dal regolamento, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera h);
g) per centro commerciale, una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. Per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi di commercio al dettaglio in esso presenti.
Art. 16 Commercio al dettaglio negli esercizi di vicinato
1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di vendita fino ai limiti di cui all'articolo 15, comma 1, lettera d), di un esercizio di vicinato sono soggetti a previa denuncia di inizio di attività, ai sensi degli articoli 58 e 59 della legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e accesso agli atti) da ultimo modificata dalla legge regionale 3 agosto 2000, n. 63, al comune competente per territorio e possono essere effettuati dalla data di ricevimento della denuncia.
2. L'attività di vendita è esercitata nel rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, dei regolamenti edilizi e delle norme urbanistiche e di sicurezza nonché di quelle relative alle destinazioni d'uso.
3. Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita dei prodotti alimentari è consentito il consumo immediato dei medesimi prodotti, a condizione che siano esclusi il servizio di somministrazione e le attrezzature ad esso direttamente finalizzate.
Art. 17 Commercio al dettaglio nelle medie strutture di vendita
1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita fino ai limiti di cui all'articolo 15, comma 1, lettera e) e la modifica, quantitativa o qualitativa di settore merceologico di una media struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio.
2. Previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori, le associazioni dei consumatori e le altre parti sociali interessate individuate dal comune, maggiormente rappresentative, il comune sulla base degli indirizzi di cui all'articolo 22, comma 1, lettera i), definisce la programmazione, le condizioni ed i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1.
3. Il comune stabilisce il termine, comunque non superiore ai novanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande di autorizzazione devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego nonché la correlazione dei procedimenti di rilascio della concessione edilizia inerente l'immobile e dell'autorizzazione di cui al comma 1, prevedendone la contestualità.
4. L'attività di vendita è esercitata nel rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, dei regolamenti edilizi, delle norme urbanistiche e di sicurezza nonché di quelle relative alle destinazioni d'uso.
Art. 18 Commercio al dettaglio nelle grandi strutture di vendita
1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie e la modifica, quantitativa o qualitativa, di settore merceologico di una grande struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio secondo le procedure di cui ai commi 2, 3, 4 e 5.
2. La domanda di rilascio dell'autorizzazione è esaminata da una conferenza di servizi indetta dal comune e composta da un rappresentante della Regione, un rappresentante della provincia e un rappresentante del comune.
3. La conferenza di servizi di cui al comma 2 decide in base alla conformità dell'insediamento ai criteri di cui agli articoli 4, comma 1 e 22, comma 1, lettera i).
4. Alle riunioni della conferenza di servizi, svolte in seduta pubblica, partecipano a titolo consultivo rappresentanti dei comuni contermini, delle organizzazioni imprenditoriali del commercio, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle associazioni dei consumatori e delle altre parti sociali interessate individuate dal comune, maggiormente rappresentative in relazione al bacino d'utenza interessato dall'insediamento. Ove il bacino d'utenza riguardi anche parte del territorio di altra regione confinante, la conferenza dei servizi richiede alla stessa un parere non vincolante.
5. Le deliberazioni della conferenza sono adottate a maggioranza dei componenti entro novanta giorni dallo svolgimento della prima riunione. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al parere favorevole del rappresentante della Regione.
6. Il comune definisce la correlazione dei procedimenti di rilascio della concessione edilizia inerenti l'immobile e dell'autorizzazione di cui al comma 1, prevedendone la contestualità.
7. L'attività di vendita è esercitata nel rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, dei regolamenti edilizi, delle norme urbanistiche e di sicurezza nonché di quelle relative alle destinazioni d'uso.
Art. 19 Centri commerciali
1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie e la modifica, quantitativa o qualitativa, di settore merceologico di un centro commerciale sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio.
2. La domanda di autorizzazione può essere presentata da un unico promotore o da singoli esercenti, anche mediante un rappresentante degli stessi.
3. Al momento della presentazione della domanda il promotore del centro commerciale può non essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 14, che devono comunque essere posseduti al momento del rilascio dell'autorizzazione.
4. Le medie e le grandi strutture di vendita presenti all'interno del centro commerciale sono autorizzate con autonomi atti contestuali o successivi; gli esercizi di vicinato sono soggetti alla denuncia di inizio di attività di cui all'articolo 16, comma 1.
5. L'intestazione dell'autorizzazione ad altro soggetto, diverso dal promotore originario, non configura subingresso.
6. Il comune può regolare uniformemente gli orari delle attività presenti all'interno del centro commerciale.
Art. 20 Empori polifunzionali
1. Nelle zone montane e insulari nonché negli ambiti territoriali, urbani ed extraurbani, con popolazione inferiore a tremila abitanti individuati dal comune ed interessati da fenomeni di rarefazione del sistema distributivo e dei servizi, gli esercizi di vicinato e le medie strutture di vendita possono svolgere in un solo esercizio, detto emporio polifunzionale, oltre all'attività commerciale, altri servizi di interesse per la collettività, eventualmente in convenzione con soggetti pubblici o privati, secondo le modalità e le condizioni stabilite dal comune.
Art. 21 Vendita all'ingrosso
1. Il commercio all'ingrosso, ivi compreso quello relativo ai prodotti ortofrutticoli, carnei ed ittici, può essere esercitato previa verifica dei requisiti di cui agli articoli 13 e 14 effettuata al momento dell'iscrizione al registro delle imprese presso la CCIAA competente.
2. E' vietato l'esercizio congiunto nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio.
3. Il divieto di cui al comma 2 non si applica per la vendita dei seguenti prodotti:
a) macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato;
b) materiale elettrico;
c) colori e vernici, carte da parati;
d) ferramenta ed utensileria;
e) articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;
f) articoli per riscaldamento;
g) strumenti scientifici e di misura;
h) macchine per ufficio;
i) auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio;
j) combustibili;
k) materiali per l'edilizia;
l) legnami.
Art. 22 Regolamento regionale
1. Con il regolamento di cui all'articolo 3articolo 3 la Regione stabilisce, in particolare:
a) il contenuto della denuncia di inizio di attività di cui all'articolo 16, comma 1;
b) il contenuto della domanda di autorizzazione di cui agli articoli 17, comma 1 e 18, comma 1;
c) le norme sul procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alle grandi strutture di vendita;
d) i criteri di priorità per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, comma 1;
e) le condizioni ed i criteri di priorità per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 18, comma 1;
f) le aree commerciali metropolitane e i bacini omogenei di utenza;
g) le zone del territorio alle quali applicare i limiti massimi di superficie di vendita di cui all'articolo 17, comma 2;
h) la superficie di vendita massima delle medie e delle grandi strutture di vendita;
i) gli indirizzi per la programmazione delle medie e delle grandi strutture di vendita, privilegiando la riqualificazione degli esercizi già operanti e le iniziative di operatori commerciali associati, tenendo conto di eventuali fenomeni di saturazione degli insediamenti, da individuarsi in relazione ai rapporti tra le superfici della media e grande distribuzione e la densità della popolazione, nonché alla sostenibilità infrastrutturale, logistica e di mobilità relativi a specifici ambiti territoriali ed evitando fenomeni di concentrazione di medie strutture di vendita che possano produrre impatti economici e territoriali equivalenti a quelli della grande distribuzione;
j) i casi in cui l'autorizzazione all'ampliamento di una media o di una grande struttura di vendita è dovuta, in relazione a processi di riqualificazione di strutture già operanti;
k) gli elementi di qualità e di prestazione delle grandi strutture di vendita, con particolare riguardo all'inserimento all'interno delle stesse di sistemi informativi per la promozione delle produzioni tipiche nonché della promozione della fruizione delle risorse ambientali e turistiche del territorio;
l) i criteri per l'apertura degli esercizi commerciali specializzati nella vendita esclusiva di merci ingombranti ed a consegna differita;
m) le modalità per l'attuazione della concertazione locale prevista nella presente legge;
n) il contenuto della denuncia d'inizio attività di cui all'articolo 63;
o) il contenuto della comunicazione di cui all'articolo 92, comma 2.
CAPO IV
Vendita della stampa quotidiana e periodica
Art. 23 Definizioni
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo si intendono :
a) per punti vendita esclusivi quelli che sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici. Per punti vendita esclusivi si intendono altresì gli esercizi autorizzati, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1981, n. 416 (Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria) abrogato dall'articolo 9 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, alla vendita di quotidiani e periodici in aggiunta o meno ad altre merci;
b) per punti vendita non esclusivi quelli che, in aggiunta ad altre merci, sono autorizzati alla vendita di soli quotidiani, di soli periodici o di entrambe le tipologie di prodotti editoriali. Per punti vendita non esclusivi si intendono altresì gli esercizi che hanno effettuato la sperimentazione ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 aprile 1999, n. 108 (Nuove norme in materia di punti vendita per la stampa quotidiana e periodica) e ai quali è rilasciata l'autorizzazione per la vendita di soli quotidiani, di soli periodici o di quotidiani e periodici.
Art. 24 Punti vendita non esclusivi
1. Possono essere autorizzati all'esercizio di un punto vendita non esclusivo, a condizione che l'attività si svolga nell'ambito degli stessi locali:
a) le rivendite di generi di monopolio;
b) gli impianti di distribuzione di carburanti, con il limite minimo di superficie pari a metri quadrati 1000;
c) gli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande;
d) le medie strutture di vendita, con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 700;
e) le grandi strutture di vendita;
f) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti editoriali equiparati, con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 120;
g) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento ai periodici di identica specializzazione.
2. La prevalenza dell'attività, ai fini dell'applicazione del comma 1, lettera f), è determinata in base al volume di affari.
Art. 25 Esercizio dell'attività
1. L'apertura e il trasferimento di sede di un esercizio di vendita della stampa quotidiana e periodica sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio.
2. Con il regolamento di cui all'articolo 3 la Regione definisce il contenuto della domanda di autorizzazione di cui al comma 1.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 può avere carattere stagionale.
4. L'autorizzazione per punti vendita esclusivi e non esclusivi è rilasciata nel rispetto del piano comunale di localizzazione di cui all'articolo 28.
5. Agli esercizi che hanno effettuato la sperimentazione ai sensi dell'articolo 1 della l. 108/1999 l'autorizzazione alla vendita dei prodotti oggetto della sperimentazione è rilasciata di diritto, a condizione che gli stessi, oltre alla presentazione della comunicazione di cui all'articolo 1, comma 2, della l. 108/1999, abbiano effettivamente venduto i prodotti editoriali prescelti e abbiano presentato la domanda di autorizzazione entro il termine eventualmente stabilito dal comune.
Art. 26 Esenzione dall'autorizzazione
1. Non è soggetta ad autorizzazione:
a) la vendita nelle sedi di partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati, associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;
b) la vendita in forma ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale e religiosa;
c) la vendita, nelle sedi di società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi;
d) la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nei punti vendita di cui al presente capo;
e) la consegna porta a porta e la vendita in forma ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;
f) la vendita di giornali e riviste nelle strutture turistico-ricettive, ove questa costituisca un servizio ai clienti;
g) la vendita di giornali e riviste all'interno di strutture pubbliche o private, l'accesso alle quali sia riservato esclusivamente a determinate categorie di soggetti e sia regolamentato con qualsiasi modalità.
2. Le attività di cui al comma 1 sono soggette a comunicazione al comune competente per territorio.
Art. 27 Direttive regionali
1. La Regione entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge emana direttive al fine di assicurare un livello ottimale di vendita dei prodotti editoriali, in relazione alle caratteristiche economiche, urbanistiche e sociali, alla popolazione residente e ai flussi turistici delle diverse aree territoriali.
Art. 28 Piano comunale
1. Sulla base delle direttive di cui all'articolo 27, i comuni approvano il piano di localizzazione per il rilascio di nuove autorizzazioni per punti vendita esclusivi e non esclusivi.
2. Il piano comunale è approvato previa concertazione con le associazioni degli editori, dei distributori, le organizzazioni sindacali dei rivenditori e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative.
3. In mancanza del piano comunale, qualora nel territorio del comune o di una frazione di esso non esistano punti vendita, l'autorizzazione può essere rilasciata anche ad esercizi commerciali diversi da quelli previsti dall'articolo 24.
CAPO V
Commercio su aree pubbliche
Art. 29 Definizioni
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo si intendono:
a) per commercio su aree pubbliche, le attività di vendita al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il comune abbia la disponibilità;
b) per aree pubbliche: le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
c) per mercato, l'area pubblica o privata di cui il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività commerciale, nei giorni stabiliti dal comune, per l'offerta di merci al dettaglio e per la somministrazione di alimenti e bevande;
d) per mercato straordinario, l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi;
e) per posteggio, le parti delle aree pubbliche o private di cui il comune abbia la disponibilità, che vengono date in concessione per l'esercizio dell'attività commerciale;
f) per fiera, la manifestazione commerciale caratterizzata dall'afflusso di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
g) per fiera promozionale, la manifestazione commerciale indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive;
h) per manifestazione commerciale a carattere straordinario, la manifestazione finalizzata alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, all'integrazione tra operatori comunitari ed extracomunitari, alla conoscenza delle produzioni etniche e allo sviluppo del commercio equo e solidale nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive;
i) per presenze in un mercato, il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale;
j) per presenze in una fiera, il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera.
Art. 30 Tipologie di commercio su aree pubbliche
1. L'attività di commercio su aree pubbliche può essere esercitata da imprenditori individuali o società di persone secondo le seguenti tipologie:
a) su posteggi dati in concessione;
b) in forma itinerante.
2. L'esercizio del commercio in forma itinerante è consentito su qualsiasi area pubblica non interdetta dal comune, secondo le modalità stabilite dal comune.
Art. 31 Esercizio dell'attività
1. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal comune.
2. Con il regolamento di cui all'articolo 3 la Regione definisce il contenuto della domanda di autorizzazione di cui al comma 1.
3. Nelle aree demaniali non comunali l'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata dal comune previo nulla osta delle competenti autorità che stabiliscono le modalità e le condizioni per l'utilizzo delle aree medesime.
4. Nel territorio toscano l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è consentito ai soggetti abilitati nelle altre regioni italiane o nei paesi dell'Unione europea di provenienza, alle condizioni di cui alla presente legge.
Art. 32 Autorizzazione all'esercizio dell'attività mediante posteggio
1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività e la concessione di posteggio sono rilasciate contestualmente dal comune in cui ha sede il posteggio.
2. La concessione di posteggio ha durata decennale ed è tacitamente rinnovata alla scadenza.
3. Ad uno stesso soggetto possono essere concessi fino ad un massimo di due posteggi nello stesso mercato o fiera.
4. L'autorizzazione di cui al comma 1 abilita anche:
a) all'esercizio nell'ambito del territorio regionale dell'attività in forma itinerante e nei posteggi occasionalmente liberi nei mercati e fuori mercato;
b) alla partecipazione alle fiere.
Art. 33 Concessioni temporanee di posteggio
1. Il comune rilascia concessioni temporanee di posteggio per consentire la partecipazione a fiere promozionali e a manifestazioni commerciali a carattere straordinario.
2. Il comune rilascia agli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche le concessioni temporanee di posteggio nelle fiere promozionali tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 34, comma 3.
Art. 34 Assegnazione dei posteggi
1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione e della contestuale concessione decennale di posteggio nel mercato, nella fiera o fuori mercato il comune predispone appositi bandi.
2. Per il rilascio dell'autorizzazione e della contestuale concessione decennale di posteggio nel mercato e nella fiera, il comune invia i bandi,entro il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio e il 31 ottobre di ogni anno, alla redazione del bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT) , che provvede alla pubblicazione entro i trenta giorni successivi.
3. Il comune rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione decennale di cui al comma 1 tenendo conto del maggior numero di presenze maturate nel mercato, nella fiera, e nel posteggio fuori mercato. A parità di anzianità di presenze, il comune tiene conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di inizio dell'attività quale risulta dal registro delle imprese. Il comune determina gli ulteriori criteri di assegnazione.
4. Al fine del rilascio dell'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi il comune tiene conto dei criteri di cui al comma 3.
5. Non è ammesso il cumulo delle presenze relative ad autorizzazioni diverse.
6. Nelle fiere di durata fino a due giorni la presenza si acquisisce con la partecipazione per l'intera manifestazione.
7. Nelle fiere di durata superiore a due giorni la presenza si acquisisce con una partecipazione pari almeno ai due terzi della durata della manifestazione.
Art. 35 Autorizzazione all'esercizio dell'attività in forma itinerante
1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività in forma itinerante è rilasciata dal comune in cui il richiedente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale.
2. Il comune stabilisce il termine, comunque non superiore ai novanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande di autorizzazione devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 abilita anche:
a) all'esercizio dell'attività al domicilio del consumatore e nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago;
b) all'esercizio dell'attività nei posteggi occasionalmente liberi dei mercati e fuori mercato;
c) alla partecipazione alle fiere.
4. Ad uno stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione di cui al comma 1, fatta salva la facoltà di subentrare nella titolarità di autorizzazioni già esistenti.
Art. 36 Vendita su aree pubbliche di prodotti alimentari
1. L'autorizzazione alla vendita su aree pubbliche dei prodotti alimentari consente il consumo immediato dei medesimi prodotti, a condizione che siano esclusi il servizio di somministrazione e le attrezzature ad esso direttamente finalizzate.
2. L'attività di cui al comma 1 è esercitata nel rispetto della normativa vigente in materia igienico-sanitaria.
3. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.
Art. 37 Fiere e fiere promozionali
1. La partecipazione alle fiere è consentita esclusivamente agli operatori già in possesso dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche.
2. Alle fiere promozionali partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche gli imprenditori individuali o le società di persone iscritte nel registro delle imprese.
Art. 38 Posteggi riservati nei mercati e nelle fiere
1. Nell'ambito delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche il comune riserva posteggi ai soggetti portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge - quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) da ultimo modificata dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
2. Nei mercati e nelle fiere il comune può riservare posteggi:
a) ai soggetti di cui alla legge regionale 26 aprile 1993, n. 27 (Agevolazioni per la creazione di nuove imprese a sostegno dell'imprenditoria giovanile) da ultimo modificata dalla legge regionale 11 agosto 1995, n. 87;
b) agli imprenditori agricoli, anche in relazione alla stagionalità delle produzioni.
3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2, lettera a ) non possono essere titolari di più di una concessione di posteggio riservato nello stesso mercato o fiera.
Art. 39 Esercizio dell'attività in assenza del titolare
1. In assenza del titolare dell'autorizzazione o dei soci l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è consentito esclusivamente a dipendenti o collaboratori familiari purché in possesso dei requisiti di cui agli articoli 13 e 14.
2. Il rapporto con l'impresa del titolare dell'autorizzazione e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 13 e 14 sono comprovati con dichiarazione sostitutiva di certificazione.
3. La dichiarazione di cui al comma 2 è esibita su richiesta dei soggetti incaricati dal comune dell'attività di vigilanza e controllo.
Art. 40 Piano e regolamento comunale
1. Il comune approva il piano comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche il quale contiene, in particolare:
a) la ricognizione dei posteggi nei mercati, fuori mercato e nelle fiere;
b) l'individuazione delle aree da destinarsi a nuovi mercati, fiere, fiere promozionali e posteggi fuori mercato;
c) l'individuazione delle aree nelle quali l'esercizio dell'attività commerciale è vietato o comunque sottoposto a condizioni.
2. Ai fini dell'individuazione delle aree di cui al comma 1, i comuni tengono conto:
a) delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale;
b) delle esigenze di carattere igienico-sanitario;
c) delle dotazioni di opere di urbanizzazione primaria e dei necessari servizi pubblici.
3. Il piano è approvato previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative.
4. Il piano ha validità almeno triennale e può essere aggiornato con le stesse modalità previste per l'approvazione.
5. Il comune approva il regolamento comunale che disciplina l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche.
6. Ai fini della tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale il comune, previa concertazione con le organizzazioni e le associazioni di cui al comma 3, può provvedere allo spostamento di un mercato o di una fiera, assegnando agli operatori interessati un termine di almeno un anno per il definitivo trasferimento nelle nuove aree, fatta salva la possibilità di prevedere termini diversi a seguito di accordi.
7. Per motivi di pubblico interesse, di ordine pubblico e sicurezza o di igiene e sanità pubblica, resta salva la facoltà del comune di trasferire o modificare l'assetto del mercato, posteggi fuori mercato e fiere. Al riguardo il comune consulta le organizzazioni e le associazioni di cui al comma 3 e definisce congrui termini per le nuove collocazioni.
8. Al fine di qualificare l'esercizio dell'attività commerciale il comune può affidare la gestione dei mercati, fiere, fiere promozionali e altre manifestazioni a soggetti da individuarsi con le modalità definite dal piano.
9. Ogni area pubblica destinata all'esercizio dell'attività è dotata dei necessari servizi igienico- sanitari in misura proporzionale al numero dei posteggi.
CAPO VI
Somministrazione di alimenti e bevande
Art. 41 Definizioni
1. Ai fini del presente capo, si intendono:
a) per somministrazione di alimenti e bevande, la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, intesa come adiacente o pertinente al locale, appositamente attrezzati e gestiti per la funzionalità dell'esercizio;
b) per superficie di somministrazione, la superficie appositamente attrezzata per essere utilizzata per la somministrazione. Rientra in essa l'area occupata da banchi, scaffalature, tavoli, sedie, panche e simili, nonché lo spazio funzionale esistente tra dette strutture. Non vi rientra l'area occupata da magazzini, depositi, locali di lavorazione, cucine, uffici e servizi;
c) per impianti ed attrezzature di somministrazione, tutti i mezzi e gli strumenti finalizzati a consentire il consumo di alimenti e bevande, nei locali e nelle superfici di cui alla lettera a);
d) per somministrazione presso il domicilio del consumatore, l'organizzazione di un servizio di somministrazione di alimenti e bevande rivolto esclusivamente al consumatore stesso, ai suoi familiari ed alle persone da lui invitate, svolto presso l'abitazione del consumatore nonché nei locali in cui lo stesso si trovi per motivi di lavoro, studio, per lo svolgimento di cerimonie, convegni e attività similari;
e) per somministrazione nelle mense aziendali, la somministrazione di pasti offerta, in strutture dotate di autonomia tecnico-funzionale, dal datore di lavoro, pubblico o privato, ai propri dipendenti ed ai dipendenti di altre aziende convenzionate, in forma diretta o tramite l'opera di altro soggetto con il quale abbia stipulato apposito contratto.
Art. 42 Esercizio dell'attività
1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da un'unica tipologia così definita: esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande. Tali esercizi possono somministrare anche le bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.
2. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande è esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di edilizia, di urbanistica, di sicurezza e di destinazione d'uso dei locali.
3. Gli esercizi di cui al comma 1 hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti che somministrano, senza necessità di ulteriori titoli abilitativi.
4. La somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione non è consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo, nonché nell'ambito di manifestazioni sportive o musicali all'aperto.
Art. 43 Abilitazione all'esercizio dell'attività
1. L'apertura ed il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono effettuati in conformità agli atti di programmazione comunale di cui all'articolo 47.
2. Gli atti di programmazione comunale prevedono criteri che si sostanziano in parametri di riferimento numerici, anche relativi alle specificità delle diverse parti del territorio comunale, oppure prevedono elementi qualitativi o caratteristiche compatibili con l'esperibilità di un bando pubblico.
3. I soggetti aggiudicatari delle attività programmate, prima di dare inizio all'attività di somministrazione e comunque non oltre centottanta giorni dall'aggiudicazione, presentano la denuncia di inizio di attività, ai sensi degli articoli 58 e 59 della l.r. 9/1995, al comune competente per territorio e possono attivare l'attività dalla data di ricevimento della denuncia.
4. I requisiti di cui all'articolo 42, comma 2 devono sussistere anche in caso di ampliamento o di modifiche strutturali dei locali.
Art. 44 Attività stagionale
1. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande può avere carattere stagionale ed essere esercitata anche per un periodo di tempo non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centottanta giorni.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività si applicano le procedure di cui all'articolo 43.
Art. 45 Attività temporanea
1. In occasione di riunioni straordinarie di persone, l'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta a denuncia di inizio di attività, ai sensi degli articoli 58 e 59 della l.r. 9/1995, al comune sul cui territorio l'attività si svolge e può essere effettuata dalla data di ricevimento della denuncia.
2. L'attività di somministrazione di cui al comma 1 può essere esercitata limitatamente alla durata della manifestazione ed ai locali o aree cui si riferisce e solo se il richiedente risulta in possesso dei requisiti di cui agli articoli 13 e 14 o se designa un responsabile in possesso dei medesimi requisiti, incaricato di gestire l'attività di somministrazione.
3. L'attività di somministrazione di cui al comma 1 non è soggetta al rispetto della normativa vigente in materia di destinazione d'uso dei locali, delle aree e degli edifici.
4. Per lo svolgimento delle attività di somministrazione di cui al comma 1, nell'ambito di manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico, è richiesto esclusivamente il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 13, nonché il rispetto delle norme igienico-sanitarie e di quelle in materia di sicurezza.
5. Il comune, previa concertazione con le parti sociali interessate, redige il calendario-programma annuale delle manifestazioni ricorrenti.
Art. 46 Direttive regionali
1. La Regione, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana direttive finalizzate ad assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico e il più equilibrato rapporto tra domanda e offerta, in relazione alle abitudini di consumo extra-domestico, alla popolazione residente e fluttuante, ai flussi turistici, alle caratteristiche e alle vocazioni delle diverse aree territoriali.
Art. 47 Programmazione comunale
1. Sulla base delle direttive regionali di cui all'articolo 46, i comuni definiscono gli atti di programmazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle di cui all'articolo 44, previa concertazione con le organizzazioni del commercio, turismo e servizi, le organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative.
Art. 48 Attività escluse dalla programmazione comunale
1. Non sono soggette alla programmazione comunale di cui all'articolo 47 le attività di somministrazione di alimenti e bevande da effettuarsi:
a) negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività prevalente di spettacolo, trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi, nonché congiuntamente ad attività culturali, in cinema, teatri, musei, librerie, gallerie d'arte. L'attività congiunta si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari ad almeno tre quarti della superficie complessivamente a disposizione per l'esercizio dell'attività, esclusi magazzini, depositi, uffici e servizi. Non costituisce attività di spettacolo, trattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento e compagnia;
b) negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali e delle autostrade, come definite dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) da ultimo modificato dal decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, e nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico, sui mezzi di trasporto pubblico;
c) negli empori polifunzionali di cui all'articolo 20;
d) nelle sedi ove si svolgono le attività istituzionali delle associazioni e dei circoli di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001 n. 235 (Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati);
e) nelle mense aziendali, come definite all'articolo 41, comma 1, lettera e) e negli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole nei quali la somministrazione viene effettuata nei confronti del personale dipendente e degli studenti;
f) al domicilio del consumatore;
g) senza fini di lucro, in favore delle persone alloggiate o ospitate per fini istituzionali da ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, asili infantili, scuole, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture d'accoglienza per immigrati o rifugiati e altre simili strutture di accoglienza o sostegno.
2. Le attività di cui al comma 1 sono soggette a denuncia di inizio di attività, ai sensi degli articoli 58 e 59 della l.r. 9/1995 al comune competente per territorio e possono essere effettuate dalla data di ricevimento della denuncia.
Art. 49 Somministrazione mediante distributori automatici
1. La somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici in locali esclusivamente adibiti a tale attività ed appositamente attrezzati, è soggetta a denuncia di inizio di attività, ai sensi degli articoli 58 e 59 della l.r. 9/1995, al comune competente per territorio e può essere effettuata dalla data di ricevimento della denuncia.
2. E' vietata la somministrazione mediante distributori automatici di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.
CAPO VII
Distribuzione di carburanti
SEZIONE I
Impianti stradali
Art. 50 Definizioni
1. Al fine dell'applicazione della presente capo si intendono:
a) per carburanti, le benzine, il gasolio per autotrazione, il gas di petrolio liquefatto per autotrazione (GPL), il gas metano per autotrazione e tutti gli altri combustibili per autotrazione in commercio, nonché l'olio lubrificante;
b) per rete, l'insieme dei punti vendita eroganti carburanti per autotrazione, ubicati entro la rete stradale, gli impianti ad uso privati e gli impianti per natanti;
c) per impianto stradale, il complesso commerciale unitario, costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburante per autotrazione nonché dai servizi e dalle attività economiche accessorie integrative;
d) per self-service pre-pagamento, il complesso di apparecchiature per l'erogazione automatica di carburante senza l'assistenza di apposito personale con pagamento preventivo al rifornimento;
e) per self-service post-pagamento, il complesso di apparecchiature per il comando e il controllo a distanza dell'erogatore da parte di apposito incaricato, con pagamento successivo al rifornimento;
f) per servizi all'automobile e all'automobilista, attività quali officina meccanica, elettrauto, gommista, lavaggio, servizi di lubrificazione, aree attrezzate per camper, servizi igienici di uso pubblico, fax, fotocopie, punto telefonico pubblico, bancomat;
g) per impianto ad uso privato, tutte le attrezzature fisse senza limiti di capacità ubicate all'interno di aree private non aperte al pubblico quali stabilimenti, cantieri, magazzini, depositi e simili, e destinate al rifornimento esclusivo degli automezzi di proprietà o in leasing di imprese produttive o di servizio, con esclusione delle amministrazioni pubbliche. Per impianto ad uso privato può intendersi anche un impianto utilizzato per il rifornimento di automezzi di proprietà di imprese diverse dal titolare dell'autorizzazione a condizione che tra il titolare ed i soggetti utilizzatori sia costituito un consorzio o una associazione di imprese o che si tratti di società controllata dalla società titolare dell'autorizzazione;
h) per contenitore-distributore mobile ad uso privato, tutte le attrezzature mobili con capacità non superiore a 9000 litri ubicate all'interno di cave per estrazione di materiali, di cantieri stradali, ferroviari ed edili nonché di attività industriali, artigianali, agricole e agromeccaniche destinate al rifornimento di macchine e automezzi di proprietà dell'azienda presso la quale viene usato il contenitore-distributore, con carburanti liquidi di categoria C di cui al decreto del Ministro dell'interno del 31 luglio 1934.
Art. 51 Bacini di utenza regionali
1. A garanzia di un'articolata ed equilibrata presenza del servizio di distribuzione di carburanti il territorio regionale è ripartito in aree di pianura e aree montane.
2. Ai fini del presente capo per aree montane si intendono i comuni riconosciuti interamente montani ed i territori montani dei comuni parzialmente montani di cui all'allegato 1 della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 82 (Norme in materia di Comunità montane), modificata dalla legge regionale 14 ottobre 2002, n. 37.
3. Nelle aree montane possono essere installati anche nuovi impianti dotati esclusivamente di apparecchiature self-service pre-pagamento funzionanti senza la presenza del gestore a condizione che si tratti di un impianto di pubblica utilità come definita all'articolo 52 e che ne sia garantita una adeguata sorveglianza secondo le modalità stabilite dal comune.
4. Nelle aree montane gli impianti di pubblica utilità funzionanti con la presenza del gestore possono proseguire l'attività senza la presenza del gestore, previa comunicazione nei termini e con le modalità stabiliti dal comune.
5. Nelle aree montane con popolazione inferiore ai tremila abitanti ed interessate da fenomeni di rarefazione del sistema distributivo e dei servizi, possono essere localizzati impianti senza la presenza del gestore connessi agli empori polifunzionali di cui all'articolo 20.
Art. 52 Impianti di pubblica utilità
1. E' da considerarsi impianto di pubblica utilità:
a) nelle aree di pianura, l'impianto ubicato ad una distanza superiore a 7 chilometri, nelle diverse direzioni, dall'impianto più vicino;
b) nelle aree montane, l'impianto ubicato ad una distanza superiore a 5 chilometri, nelle diverse direzioni, dall'impianto più vicino;
c) l'impianto che costituisce l'unico punto di rifornimento esistente nel territorio comunale.
Art. 53 Verifiche di compatibilità degli impianti esistenti
1. Allo scopo di perseguire l'obiettivo dell'ammodernamento del sistema distributivo anche attraverso la riduzione del numero degli impianti, i comuni provvedono a sottoporre a verifica gli impianti esistenti entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di cui articolo 60.
2. Ai fini del presente capo per incompatibilità si intende la collocazione dell'impianto in un'area non idonea con la presenza di impianti di distribuzione.
3. Le verifiche di cui al comma 1 sono volte ad accertare il ricorrere delle ipotesi di incompatibilità assoluta e relativa dell'impianto definite nel regolamento di cui all'articolo 60.
4. Sono fatte salve le verifiche già effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 5 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 (Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c) della l. 15 marzo 1997 n. 59), modificato dall'articolo 3, comma 1 del decreto legislativo 8 settembre 1999, n. 346 nonché quelle effettuate ai sensi della legge regionale 24 marzo 2004, n. 19 (Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti).
5. I titolari di impianti che intendono aggiungere prodotti non precedentemente erogati o installare dispositivi self service pre o post pagamento, possono procedere, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 57, solo nel caso in cui sia stata effettuata la verifica comunale o, in mancanza, nel caso in cui abbiano presentato al comune una dichiarazione attestante di non ricadere in alcuna delle fattispecie di incompatibilità.
6. Gli impianti che ricadono nelle fattispecie di incompatibilità assoluta non sono suscettibili di adeguamento e il comune revoca l'autorizzazione.
7. Gli impianti che ricadono nelle fattispecie di incompatibilità relativa possono permanere nel sito originario qualora abbiano le condizioni previste dal regolamento di cui all'articolo 60 ovvero qualora siano suscettibili di adeguamento. L'adeguamento avviene nel termine e con le modalità stabilite dal comune.
8. In caso di mancanza delle condizioni di cui al comma 7 il comune revoca l'autorizzazione salvo quanto previsto al comma 9.
9. Per esigenze di servizio pubblico e fino a quando non venga istallato un nuovo impianto, il comune può autorizzare la prosecuzione dell'attività di un impianto di pubblica utilità come definito all'articolo 52 anche in presenza delle fattispecie d'incompatibilità relativa.
Art. 54 Nuovi impianti
1. I nuovi impianti erogano almeno i prodotti benzina e gasolio e sono dotati di dispositivi self - service pre e post - pagamento, di servizi o attività informative di interesse turistico, di almeno due servizi all'automobile e all'automobilista, nonché di un'attività di vendita al dettaglio con superficie di vendita:
a) non inferiore a 25 metri quadrati e non superiore a 150 metri quadrati nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti;
b) non inferiore a 25 metri quadrati e non superiore a 250 metri quadrati nei comuni con popolazione residente superiore a diecimila abitanti.
2. Gli standard di qualità e di prestazione dei servizi e delle attività informative di interesse turistico di cui al comma 1 sono definiti nel regolamento di cui all'articolo 60.
3. Il comune può autorizzare l'esercizio di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande e la vendita della stampa quotidiana e periodica nel rispetto di quanto previsto nei piani comunali di settore. La domanda di autorizzazione è presentata contestualmente dal titolare dell'autorizzazione e dal gestore.
4. L'autorizzazione di cui al comma 3 non può essere ceduta separatamente dall'autorizzazione per l'istallazione e l'esercizio di impianti.
Art. 55 Autorizzazione all'installazione e all'esercizio di nuovi impianti
1. L'installazione e l'esercizio di nuovi impianti sono soggette ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio.
2. Con il regolamento di cui all'articolo 60 la Regione definisce il contenuto della domanda di autorizzazione di cui al comma 1.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 contiene il termine entro il quale l'impianto è posto in esercizio o sono utilizzate le parti modificate soggette ad autorizzazione.
Art. 56 Attività economiche accessorie integrative negli impianti esistenti
1. Negli impianti esistenti dotati di dispositivi self-service pre-pagamento possono essere istallati dispositivi self-service post-pagamento a condizione che gli impianti stessi siano forniti di servizi all'automobile e all'automobilista e che sia esercitata una attività di vendita al dettaglio su una superficie di vendita :
a) non superiore a 150 metri quadrati nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti;
b) non superiore a 250 metri quadrati nei comuni con popolazione residente superiore a diecimila abitanti.
2. I servizi o le attività informative di interesse turistico possono essere allestiti nel rispetto degli standard di cui all'articolo 54, comma 2.
3. Gli impianti esistenti possono dotarsi anche delle attività economiche accessorie integrative di cui all'articolo 54, comma 3.
Art. 57 Modifiche degli impianti
1. Costituisce modifica all'impianto:
a) la variazione della tipologia e del numero dei carburanti erogati;
b) la contemporanea sostituzione delle colonnine e dei serbatoi con variazione del numero delle prime e della capacità delle seconde;
c) la sostituzione di distributori a semplice o doppia erogazione con altri rispettivamente ad erogazione doppia o multipla per prodotti già erogati;
d) la sostituzione di uno o più serbatoi o cambio di destinazione dei serbatoti o delle colonnine per prodotti già erogati;
e) la variazione del numero o della capacità di stoccaggio dei serbatoi;
f) l'installazione di dispositivi self-service post-pagamento;
g) l'installazione di dispositivi self-service pre-pagamento;
h) la variazione dello stoccaggio degli olii lubrificanti;
i) la variazione dello stoccaggio degli olii esausti, del gasolio per uso riscaldamento dei locali degli impianti e di tutti gli altri prodotti non destinati alla vendita al pubblico;
j) la trasformazione delle modalità di rifornimento del metano.
2. Le modifiche degli impianti di distribuzione dei carburanti sono soggette a denuncia di inizio di attività, ai sensi dell'articolo 58 e 59 della l.r. 9/1995, che il titolare presenta al comune e all'ufficio competente dell'Agenzia delle Dogane e possono essere effettuate dalla data di ricevimento della denuncia.
3. Sono soggette ad autorizzazione, da rilasciarsi secondo quanto stabilito all'articolo 55 le seguenti modifiche:
a) l'aggiunta di altri carburanti in impianti esistenti;
b) la ristrutturazione totale di un impianto sulla stessa area, da intendersi come il mutamento contemporaneo di tutte le parti costitutive dello stesso.
Art. 58 Collaudo
1. I nuovi impianti e le parti modificate per le quali è richiesta l'autorizzazione non possono essere posti in esercizio prima dell'effettuazione del collaudo richiesto dall'interessato al comune dove ha sede l'impianto.
2. Il comune, per l'espletamento del collaudo, nomina una commissione della quale fanno parte un rappresentante del comune con funzioni di presidente, un rappresentante del Comando provinciale dei vigili del fuoco, un rappresentante dell'ufficio dell'Agenzia delle Dogane, un rappresentante dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) e un rappresentante dell'Azienda unità sanitaria locale (Azienda USL), competenti per territorio.
3. Il collaudo è effettuato entro sessanta giorni dal ricevimento, da parte del comune, della richiesta dell'interessato.
4. In attesa del collaudo e su richiesta del titolare è autorizzato l'esercizio provvisorio, previa presentazione al comune di idonea documentazione attestante la conformità dei lavori ai progetti e alle rispettive norme che li disciplinano. Entro e non oltre sessanta giorni dalla data dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio il comune è tenuto ad effettuare il collaudo.
5. Gli oneri relativi al collaudo sono determinati dal comune e sono a carico del richiedente.
6. Il collaudo è comunque effettuato ogni quindici anni dalla precedente verifica.
7. Il collaudo non è previsto per la realizzazione delle modifiche di cui all'articolo 57, comma 1 soggette a denuncia di inizio di attività; in tali casi la regolarità dell'intervento è attestata da perizia giurata che il titolare trasmette al comune e all'ufficio competente dell'Agenzia delle Dogane.
Art. 59 Localizzazione degli impianti
1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni amministrative di cui al presente capo, i comuni, entro centottanta giorni dalla data di cui all'articolo 110, comma 1, predispongono apposito piano di razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva comunale.
2. Ai fini della localizzazione degli impianti di distribuzione di carburanti il territorio comunale è ripartito in zone.
3. Con il regolamento di cui all'articolo 60 la Regione stabilisce:
a) le zone comunali di cui al comma 1;
b) le superfici minime degli impianti;
c) le distanze minime tra gli impianti.
4. Il comune ha facoltà di determinare valori di superfici e distanze in deroga a quelli stabiliti ai sensi del comma 3, lettere b) e c), in misura non superiore al 20 per cento.
5. Per l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti con erogazione di metano e per l'aggiunta di metano in impianti esistenti, il comune ha facoltà di determinare valori di distanze in deroga a quelli stabiliti ai sensi del comma 3, lettera c), in misura superiore al venti per cento, per realizzare progetti previsti da accordi territoriali promossi dalla Regione Toscana.
6. Qualora il comune intenda riservare aree pubbliche all'installazione ed esercizio di impianti stabilisce i criteri per la loro assegnazione e provvede previa pubblicazione di bandi di gara. In tal caso la priorità per l'assegnazione può essere riconosciuta a consorzi di gestori di impianti incompatibili, ai titolari di impianti, singoli o associati, che risultino proprietari, nell'ambito del territorio regionale, di un numero di punti vendita non superiore a cinque, oltreché alla realizzazione di impianti eroganti anche carburanti ecologici.
7. Non possono essere installati impianti nei centri storici o al di fuori della rete stradale e relative pertinenze.
Art. 60 Regolamento regionale
1. Con il regolamento di cui all'articolo 3 la Regione definisce, in particolare:
a) le fattispecie di incompatibilità assoluta e relativa di cui all'articolo 53, comma 3, nonché le condizioni di cui all'articolo 53, comma 7;
b) il contenuto della domanda di autorizzazione di cui all'articolo 55;
c) le zone comunali, le superfici e distanze minime tra gli impianti di cui all'articolo 59, comma 3;
d) gli standard di qualità e prestazione dei servizi e delle attività informative di interesse turistico di cui agli articoli 54, comma 2 e 56, comma 2.
SEZIONE II
Impianti ad uso privato e per natanti
Art. 61 Impianti e contenitori-distributori mobili ad uso privato e impianti per natanti
1. L'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di impianti ad uso privato è rilasciata dal comune in conformità a quanto previsto dall'articolo 55.
2. L'autorizzazione è rilasciata per il rifornimento diretto ed esclusivo degli automezzi indicati dal richiedente. E' vietata la cessione di carburante e degli altri prodotti a soggetti diversi dal titolare dell'autorizzazione, dalle imprese consorziate o associate o dalle società controllate come indicato all'articolo 50, comma 1, lettera g), sia a titolo oneroso che gratuito.
3. L'attivazione di contenitori-distributori mobili ad uso privato è soggetta a denuncia di inizio di attività, ai sensi degli articoli 58 e 59 della l.r. 9/1995, al comune competente per territorio e possono essere effettuati dalla data di ricevimento della denuncia; il titolare dell'attività, contestualmente alla denuncia, è tenuto ad attestare il rispetto delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi.
4. L'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di impianti per il rifornimento di natanti è rilasciata dal comune nel quale ha sede l'impianto, nel rispetto della disciplina applicabile agli impianti stradali di distribuzione di carburanti.
5. Gli impianti per il rifornimento di natanti sono adibiti all'esclusivo rifornimento degli stessi e possono derogare alle caratteristiche tipologiche e ai criteri di superficie e distanza previste nella presente legge e nel regolamento per i nuovi impianti.
Art. 62 Prelievo di carburanti in recipienti presso gli impianti stradali
1. Il prelievo di carburanti in recipienti presso gli impianti stradali da parte di operatori economici o altri utenti che hanno la necessità di rifornire i propri mezzi direttamente sul posto di lavoro, per quantitativi superiori a 100 e inferiori a 1000 litri, è soggetto a comunicazione al comune competente per territorio. I recipienti per il prelievo di carburanti devono essere conformi alle prescrizioni tecniche in materia.
2. Il titolare dell'autorizzazione o il gestore riforniscono i soggetti muniti di comunicazione.
CAPO VIII
Forme speciali di commercio al dettaglio
Art. 63 Esercizio dell'attività
1. L'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio di cui al presente capo è soggetto a denuncia di inizio di attività, ai sensi degli articoli 58 e 59 della l.r. 9/1995, al comune competente per territorio e può essere iniziato dalla data di ricevimento della denuncia.
Art. 64 Spacci interni
1. L'attività di commercio al dettaglio di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi deve essere svolta in locali non aperti al pubblico e che non abbiano accesso dalla pubblica via.
Art. 65 Distributori automatici
1. All'attività di commercio al dettaglio mediante distributori automatici effettuata in modo non esclusivo si applica l'articolo 63.
2. L'attività di commercio al dettaglio mediante distributori automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo è soggetta alle disposizioni concernenti l'apertura di un esercizio di vendita.
3. E' vietata la vendita mediante distributori automatici di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.
Art. 66 Vendita per corrispondenza, tramite televisione o altri sistemi di comunicazione
1. Per l'esercizio della vendita al dettaglio per corrispondenza, tramite televisione o altri sistemi di comunicazione, la denuncia d'inizio attività di cui all'articolo 63 è presentata al comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale.
2. E' vietato l'invio di prodotti al consumatore, se non a seguito di specifica richiesta, salvo che si tratti di campioni o di omaggi senza spese o vincoli per il consumatore.
3. Sono vietate le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione.
Art. 67 Norme speciali per la vendita tramite televisione
1. In caso di vendita tramite televisione l'emittente televisiva deve accertare, prima della messa in onda, l'avvenuta denuncia d'inizio attività di cui all'articolo 63.
2. Durante la trasmissione devono essere indicati il nome e la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese ed il numero della partita IVA.
Art. 68 Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori
1. Per l'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio e di raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori la denuncia d'inizio attività di cui all'articolo 63 è presentata al comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale.
2. Durante le operazioni di vendita e di raccolta di ordinativi di acquisto l'esercente deve esporre in modo ben visibile un tesserino di riconoscimento.
3. Il tesserino di cui al comma 2 deve essere numerato e deve contenere:
a) le generalità e la fotografia dell'esercente;
b) l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa, nonché del nome del responsabile dell'impresa stessa;
c) la firma del responsabile dell'impresa.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche all'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta al domicilio del consumatore.
Art. 69 Persone incaricate
1. L'attività di cui all'articolo 68, comma 1, può essere svolta anche mediante persone incaricate in possesso dei requisiti di cui agli articoli 13 e 14.
2. L'esercente comunica l'elenco delle persone incaricate all'autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha la residenza o la sede legale e risponde agli effetti civili dell'attività delle medesime.
3. L'esercente rilascia alle persone incaricate un tesserino di riconoscimento, che deve ritirare non appena le stesse perdano i requisiti di cui all'articolo 13.
4. Il tesserino di cui al comma 3 deve essere numerato e deve contenere:
a) le generalità e la fotografia dell'incaricato;
b) l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa, nonché del nome del responsabile dell'impresa stessa;
c) la firma del responsabile dell'impresa.
5. Il tesserino di cui al comma 3 deve essere esposto in modo ben visibile durante le operazioni di vendita e di raccolta degli ordinativi di acquisto.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche all'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta al domicilio del consumatore.
CAPO IX
Sospensione volontaria, variazioni, subingresso e cessazione
Art. 70 Sospensione volontaria dell'attività di commercio in sede fissa, di vendita della stampa quotidiana e periodica e di somministrazione di alimenti e bevande
1. L'attività di commercio in sede fissa, di vendita della stampa quotidiana e periodica e di somministrazione di alimenti e bevande può essere sospesa per un periodo massimo di dodici mesi consecutivi.
2. Qualora l'attività di cui al comma 1 sia esercitata in forma di impresa individuale, il termine di cui al comma 1 non si applica nei casi di sospensione per:
a) malattia certificata al comune entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione;
b) gravidanza e puerperio certificati al comune entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione;
c) assistenza a figli minori con handicap gravi come previsto dall'articolo 33 della l. 104/1992 e dall'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53) da ultimo modificato dall'articolo 3, comma 106 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera b), l'attività può essere sospesa per un periodo massimo cumulativo di quindici mesi.
Art. 71 Sospensione volontaria dell'attività di commercio su aree pubbliche
1. L'attività di commercio su aree pubbliche mediante posteggio può essere sospesa per un periodo complessivamente non superiore a quattro mesi in ciascun anno solare.
2. Qualora l'attività di commercio su aree pubbliche sia esercitata in forma di impresa individuale, il termine di cui al comma 1 non si applica nei casi di sospensione per:
a) malattia certificata al comune entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione;
b) gravidanza e puerperio certificati al comune entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione;
c) assistenza a figli minori con handicap gravi come previsto dall'articolo 33 della l. 104/1992 e dall'articolo 42 del d.l. 151/2001.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera b), l'attività può essere sospesa per un periodo massimo cumulativo di quindici mesi.
Art. 72 Sospensione volontaria dell'attività di distribuzione dei carburanti
1. L'attività di distribuzione dei carburanti può essere sospesa per un periodo massimo di centottanta giorni, previa comunicazione al comune competente per territorio.
2. Il comune, su motivata richiesta del titolare dell'autorizzazione, può autorizzare la sospensione dell'attività dell'impianto per un ulteriore periodo di centottanta giorni.
3. Qualora l'attività di distribuzione dei carburanti sia esercitata in forma di impresa individuale, il termine di cui ai comma 1 non si applica nei casi di sospensione per:
a) malattia certificata al comune entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione;
b) gravidanza e puerperio certificati al comune entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione;
c) assistenza a figli minori con handicap gravi come previsto dall'articolo 33 della l. 104/1992 e dall'articolo 42 del d.l. 151/2001.
4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, lettera b), l'attività può essere sospesa per un periodo massimo cumulativo di quindici mesi.
Art. 73 Variazioni del legale rappresentante o della denominazione o ragione sociale
1. Le variazioni del legale rappresentante e della denominazione o ragione sociale di un'attività commerciale sono soggetti a comunicazione al comune da effettuare entro sessanta giorni e non implicano il rilascio di una nuova autorizzazione né la presentazione di una nuova denuncia d'inizio attività.
Art. 74 Subingresso
1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o di un ramo di azienda, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività commerciale.
2. Il subingresso è soggetto a comunicazione effettuata dal subentrante al comune competente per territorio, salvo quanto previsto all'articolo 77.
3. Il subentrante deve dichiarare il trasferimento dell'attività, essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 13 e, ove richiesti, di quelli di cui all'articolo 14 ed impegnarsi al mantenimento dei livelli occupazionali ed al rispetto dei contratti collettivi di lavoro.
4. La comunicazione di subingresso è effettuata, secondo modalità stabilite dal comune:
a) entro sessanta giorni dalla data dell'atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio;
b) entro un anno dalla morte del titolare.
5. In caso di subingresso per causa di morte, la comunicazione è effettuata dall'erede o dagli eredi che abbiano nominato, con la maggioranza indicata dall'articolo 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società.
6. Nei casi di cui al comma 5, qualora si tratti di attività relative al settore merceologico alimentare o alla somministrazione di alimenti e bevande, fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'articolo 13, il subentrante ha facoltà di continuare a titolo provvisorio l'attività. Qualora entro un anno dalla data di decesso del dante causa il subentrante non dimostri il possesso dei requisiti di cui all'articolo 14, salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore, il titolo abilitativo decade.
Art. 75 Affidamento di reparto
1. Il titolare di un esercizio commerciale può affidare la gestione di uno o più reparti, per un periodo di tempo convenuto, ad un soggetto in possesso dei requisiti di cui agli articoli 13 e 14, dandone comunicazione al comune.
2. Il gestore è tenuto al mantenimento dei livelli occupazionali relativi al reparto di cui ha assunto la gestione ed al rispetto dei contratti collettivi di lavoro.
3. Il titolare, qualora non abbia provveduto alla comunicazione di cui al comma 1, risponde in proprio dell'attività esercitata dal gestore.
4. Il reparto affidato in gestione deve presentare un collegamento strutturale con l'esercizio ove il reparto è collocato e non avere un accesso autonomo.
Art. 76 Disposizioni speciali per il subingresso nell'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica nei punti vendita non esclusivi
1. La titolarità dell'autorizzazione alla vendita della stampa quotidiana e periodica in un punto vendita non esclusivo può essere trasferita solo congiuntamente alla titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività principale.
2. La gestione del ramo d'azienda relativo alla vendita della stampa quotidiana e periodica in un punto vendita non esclusivo può essere trasferita indipendentemente dal trasferimento del ramo d'azienda relativo all'attività principale.
Art. 77 Disposizioni speciali per il subingresso nell'attività di commercio su aree pubbliche
1. Il subentrante in un'autorizzazione al commercio su aree pubbliche acquisisce le presenze già maturate dalla medesima autorizzazione e queste non possono essere cumulate a quelle relative ad altre autorizzazioni.
2. Il subingresso in un'autorizzazione al commercio in forma itinerante di cui all'articolo 35 è comunicato dal subentrante al comune in cui ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale.
3. Il subingresso in un'autorizzazione e concessione di posteggio riservato ai sensi dell'articolo 38, comma 1, è possibile solo a favore di altro soggetto portatore di handicap.
Art. 78 Disposizioni speciali per il subingresso nell'attività di distribuzione di carburanti
1. Il subingresso nella titolarità di un impianto di distribuzione di carburanti è comunicato dal subentrante all'ufficio competente dell'Agenzia delle Dogane.
Art. 79 Cessazione dell'attività
1. La cessazione di una delle attività disciplinate dal presente titolo è soggetta a comunicazione al comune, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla cessazione.
CAPO X
Orari delle attività commerciali
Art. 80 Orari degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa
1. Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa possono restare aperti al pubblico dalle ore sette alle ore ventidue, fino a un massimo di tredici ore giornaliere.
2. Previa concertazione con le organizzazioni di categoria delle imprese del commercio, dei lavoratori dipendenti, delle associazioni dei consumatori e delle altre parti sociali interessate individuate dal comune, maggiormente rappresentative, il comune può consentire, nei periodi di maggiore afflusso turistico, in occasione di eventi e manifestazioni di particolare rilevanza o per rispondere alle esigenze ed ai tempi di vita e di lavoro delle cittadine e dei cittadini, l'esercizio dell'attività di vendita fino alle ore ventiquattro e di anticipare l'apertura fino ad un massimo di due ore, determinando le aree ed i periodi di apertura, anche in relazione alle caratteristiche delle diverse zone comunali e tenendo conto di quanto previsto dalla legge regionale 22 luglio 1998, n. 38 (Governo del tempo e dello spazio urbano e pianificazione degli orari della città). In tali casi gli esercizi sono esonerati dal rispetto del limite di tredici ore giornaliere di cui al comma 1.
3. Previa concertazione con le organizzazioni e le associazioni di cui al comma 2, il comune può individuare una mezza giornata di chiusura infrasettimanale facoltativa.
4. Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa, salvo quanto previsto ai commi 5, 6, 8 e 10, osservano la chiusura domenicale e festiva.
5. Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva di cui al comma 4 nelle domeniche e festività del mese di dicembre nonché in ulteriori otto domeniche o festività nel corso degli altri mesi dell'anno, individuate dal comune previa concertazione con le organizzazioni e le associazioni di cui al comma 2.
6. Previa concertazione con le organizzazioni e associazioni di cui al comma 2, il comune, per comprovate necessità tecniche, per rilevanti esigenze di servizio alla collettività o per ragioni di pubblica utilità, può consentire l'apertura domenicale e festiva degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa in deroga a quanto previsto al comma 4, coordinandosi con i comuni vicini e nel rispetto della l.r. 38/1998.
7. Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa osservano la chiusura nelle festività del: 1 gennaio, Pasqua, lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 1 maggio, 15 agosto, 25 e 26 dicembre.
8. Previa concertazione con le organizzazioni e le associazioni di cui al comma 2, il comune, per comprovate necessità tecniche, per rilevanti esigenze di servizio alla collettività o per ragioni di pubblica utilità, può consentire l'apertura degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa nelle festività di cui al comma 7.
9. La concertazione di cui ai commi 6 e 8 è finalizzata alla definizione di impegni convergenti sui seguenti elementi:
a) l'individuazione delle deroghe di cui ai commi 6 e 8;
b) la garanzia della tutela dei diritti dei lavoratori;
c) la realizzazione di attività di promozione qualificata dei flussi turistici e del commercio di vicinato.
10. Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa del settore alimentare devono garantire una giornata di apertura al pubblico in caso di più di due festività consecutive, secondo modalità stabilite dal comune.
Art. 81 Orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande determinano gli orari di apertura e chiusura al pubblico entro limiti stabiliti dal comune, fra un minimo di cinque e un massimo di diciotto ore, tenendo conto delle esigenze dei lavoratori, degli utenti e dei residenti e della garanzia del servizio.
2. Previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative, nei periodi di maggiore afflusso turistico o in occasione di eventi e manifestazioni di particolare rilevanza, il comune, al fine di garantire idonei livelli di servizio, può stabilire programmi di apertura per turno.
3. Gli esercizi di cui all'articolo 48, comma 1, lettera a), osservano l'orario dell'attività prevalente.
4. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati di cui al d.p.r. 235/2001 si svolge nel rispetto degli orari di cui al presente articolo.
Art. 82 Orari per l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica
1. Previa concertazione con le associazioni degli editori e dei distributori e le organizzazioni sindacali dei rivenditori, maggiormente rappresentative, il comune definisce gli orari per l'attività di vendita per i punti di vendita esclusivi di quotidiani e periodici.
2. I punti vendita non esclusivi di quotidiani e periodici osservano l'orario previsto per l'attività prevalente, come definita dall'articolo 24, comma 2.
Art. 83 Orari per l'esercizio del commercio su aree pubbliche
1. Previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative, il comune definisce gli orari per l'attività di commercio nei mercati, nei posteggi fuori mercato, nelle fiere e per l'attività in forma itinerante, coordinandoli con quelli di cui all'articolo 80.
Art. 84 Orario degli impianti di distribuzione dei carburanti
1. L'orario di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione dei carburanti ha carattere flessibile nel rispetto dei seguenti obblighi:
a) orario minimo settimanale di apertura fissato in cinquantadue ore;
b) orario unico di apertura obbligatoria, nella fascia antimeridiana dalle ore otto alle ore dodici e nella fascia pomeridiana dalle ore sedici alle ore diciannove.
2. Nella fascia di apertura obbligatoria dei giorni feriali l'impianto è assistito da personale.
3. Le fasce orarie e i criteri per la fissazione dei turni di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione di carburanti sono determinati nel regolamento di cui all'articolo 3. Le attività economiche accessorie integrative osservano gli orari e i turni dell'impianto. Per tali attività il comune può consentire l'osservanza di orari e turni diversi.
Art. 85 Pubblicità degli orari
1. Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e di somministrazione di alimenti e bevande rendono noto al pubblico l'orario di apertura e chiusura e l'eventuale giornata di riposo settimanale effettuati, mediante cartelli ben visibili o altri mezzi idonei di informazione.
2. Gli impianti di distribuzione di carburanti rendono noto al pubblico l'orario di servizio e i turni di riposo infrasettimanale, domenicale e festivo mediante un apposito cartello predisposto secondo le indicazioni del comune.
Art. 86 Disposizioni speciali
1. Le disposizioni del presente capo non si applicano alle seguenti attività: le rivendite di generi di monopolio; le gelaterie e gastronomie; le rosticcerie e le pasticcerie; gli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale, qualora le attività previste nel presente comma siano svolte in maniera esclusiva o prevalente.
2. La prevalenza di un'attività di vendita è determinata in base al volume di affari.
3. Le disposizioni del presente capo non si applicano altresì agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici e alberghieri; agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali; agli esercizi di vendita posti all'interno delle stazioni di servizio autostradali o delle sale cinematografiche.
4. Gli esercizi di cui all'articolo 20 possono derogare alle disposizioni dell'articolo 80.
CAPO XI
Pubblicità dei prezzi
Art. 87 Pubblicità dei prezzi
1. Ogni prodotto direttamente esposto in vista al pubblico, ovunque collocato, deve indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.
2. E' consentito non apporre i prezzi dei prodotti esposti in vista al pubblico solo per il tempo strettamente necessario all'allestimento dell'esposizione.
3. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartello. Negli esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi organizzati con il sistema di vendita del libero servizio l'obbligo dell'indicazione del prezzo deve essere osservato in ogni caso per tutte le merci comunque esposte al pubblico.
4. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, in modo che risulti facilmente visibile al pubblico, sono esclusi dall'applicazione del comma 1.
5. Per l'obbligo di indicazione dei prezzi per unità di misura si applicano le vigenti disposizioni comunitarie e nazionali.
6. Per i prodotti destinati alla somministrazione, l'obbligo di esposizione dei prezzi è assolto:
a) per quanto concerne le bevande, mediante esposizione, all'interno dell'esercizio, di apposita tabella;
b) per quanto concerne gli alimenti, con le stesse modalità di cui alla lettera a), cui si aggiunge, per le attività di ristorazione, l'obbligo di esposizione della tabella anche all'esterno dell'esercizio o comunque leggibile dall'esterno.
7. Per l'offerta dei prodotti di cui al comma 6, lettera b) con formule a prezzo fisso, è vietata l'applicazione di costi aggiuntivi per servizio e coperto e deve essere chiaramente espresso il costo delle bevande non comprese nel costo fisso.
8. Qualora il servizio di somministrazione sia effettuato al tavolo, il listino dei prezzi deve essere posto a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione e deve indicare l'eventuale componente del servizio, con modalità tali da rendere il prezzo chiaramente e facilmente comprensibile al pubblico.
9. Negli impianti di distribuzione dei carburanti è fatto obbligo di esporre in modo leggibile dalla carreggiata stradale il cartello relativo ai prezzi praticati, senza l'indicazione generica di sconti.
CAPO XII
Vendite straordinarie e promozionali
SEZIONE I
Vendite straordinarie
Art. 88 Oggetto
1. La presente sezione disciplina le vendite straordinarie, con le quali l'esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti.
2. Costituiscono vendite straordinarie:
a) le vendite di liquidazione;
b) le vendite di fine stagione.
3. Con il regolamento di cui all'articolo 3 sono disciplinate le modalità di svolgimento delle vendite straordinarie.
Art. 89 Offerta delle merci
1. Le merci oggetto di vendite straordinarie devono essere separate da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie.
Art. 90 Pubblicità dei prezzi
1. Per le merci oggetto di vendite straordinarie devono essere indicati:
a) il prezzo normale di vendita;
b) lo sconto o il ribasso espresso in percentuale;
c) il prezzo effettivamente praticato a seguito dello sconto o del ribasso.
Art. 91 Pubblicità delle vendite straordinarie
1. Le asserzioni pubblicitarie relative a vendite straordinarie devono contenere l'indicazione del tipo e della durata della vendita e degli estremi della comunicazione di cui all'articolo 92, comma 2.
2. E' vietato ogni riferimento a procedure fallimentari e simili.
Art. 92 Vendite di liquidazione
1. Le vendite di liquidazione sono effettuate dall'esercente dettagliante al fine di esitare in breve tempo tutte le proprie merci in caso di:
a) cessazione dell'attività commerciale;
b) cessione dell'azienda o dell'unità locale nella quale si effettua la vendita di liquidazione;
c) trasferimento in altro locale dell'azienda o dell'unità locale nella quale si effettua la vendita di liquidazione;
d) trasformazione o rinnovo dei locali di vendita.
2. Le vendite di cui al comma 1 possono essere effettuate in qualunque momento dell'anno previa comunicazione al comune competente per territorio da effettuare almeno dieci giorni prima dell'inizio delle stesse.
3. Le vendite di cui al comma 1 non possono essere effettuate con il sistema del pubblico incanto.
4. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), al termine della vendita di liquidazione l'esercente non può riprendere la medesima attività se non decorsi centottanta giorni dalla data di cessazione.
5. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera d), al termine della vendita di liquidazione l'esercizio deve essere immediatamente chiuso per il tempo necessario all'effettuazione dei lavori.
Art. 93 Durata delle vendite di liquidazione
1. Le vendite di liquidazione possono avere una durata massima:
a) di otto settimane nelle ipotesi di cui all'articolo 92, comma 1, lettere a) e b);
b) di quattro settimane nelle ipotesi di cui all'articolo 92, comma 1, lettere c) e d).
Art. 94 Divieto di introduzione di nuove merci durante le vendite di liquidazione
1. Durante il periodo in cui vengono effettuate vendite di liquidazione è vietato introdurre nell'esercizio e nei locali di sua pertinenza ulteriori merci del genere di quelle oggetto dell'attività commerciale in liquidazione.
2. Il divieto di introduzione di nuove merci riguarda sia le merci acquistate che quelle concesse in conto deposito.
Art. 95 Vendite di fine stagione
1. Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti, di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo.
2. Le vendite di cui al comma 1 possono essere effettuate dal giorno successivo all'Epifania fino al 7 marzo e dal primo sabato successivo al 9 luglio fino al 10 settembre.
3. I comuni, sentite le organizzazioni imprenditoriali del commercio e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative, possono stabilire date di inizio successive e durate diverse da quelle indicate al comma 2.
SEZIONE II
Vendite promozionali
Art. 96 Vendite promozionali
1. Le vendite promozionali sono effettuate dall'esercente dettagliante per tutti o una parte dei prodotti merceologici e per periodi di tempo limitati.
2. Le vendite di cui al comma 1 dei prodotti del settore merceologico non alimentare di carattere stagionale che formano oggetto delle vendite di fine stagione di cui all'articolo 95 non possono svolgersi nei periodi delle vendite di fine stagione, nei trenta giorni precedenti a tali periodi e nel mese di dicembre.
3. Alle vendite disciplinate dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 90.
CAPO XIII
Qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio
Art. 97 Definizioni
1. Ai fini del presente capo, si intendono:
a) per luoghi del commercio, le vie, le piazze, le gallerie commerciali, i centri commerciali naturali, le località o le altre porzioni del territorio comunale in cui le funzioni distributive svolgono ruoli significativi per tradizione, vocazione o potenzialità di sviluppo in relazione ai sistemi di risorse e di testimonianze dei contesti interessati;
b) per centri commerciali naturali, luoghi commerciali complessi e non omogenei, sviluppatisi nel tempo anche senza programmazione unitaria, concepiti come spazi unici ove opera un insieme organizzato di esercizi commerciali, esercizi di somministrazione, strutture ricettive, attività artigianali e di servizio, aree mercatali ed eventualmente integrati da aree di sosta e di accoglienza e da sistemi di accessibilità comuni.
Art. 98 Disposizioni speciali per la valorizzazione di aree di particolare interesse del territorio comunale
1. Al fine di valorizzare e tutelare aree di particolare interesse del proprio territorio, i comuni possono sottoporre l'attività commerciale a particolari limitazioni e prescrizioni, anche individuando attività o merceologie incompatibili con le esigenze di tutela e con la natura delle aree.
2. I comuni, previa concertazione con le parti sociali interessate, possono definire programmi di qualificazione della rete commerciale con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
a) l'organizzazione funzionale dei centri commerciali naturali sulla base dei seguenti requisiti minimi:
1) associazione delle imprese interessate;
2) definizione e realizzazione di attività, iniziative e funzioni coordinate con il metodo della governance cooperativa tra pubblico e privato, anche per il contenimento dei prezzi;
b) la realizzazione di infrastrutture e servizi adeguati alle funzioni distributive e alle esigenze dei consumatori, anche valutando gli impatti ed i ruoli delle attività commerciali sul contesto socioeconomico e territoriale interessato;
c) lo svolgimento di attività di formazione degli operatori commerciali per accrescere la qualità dei servizi resi all'utenza;
d) l'integrazione dell'attività commerciale anche con eventi di interesse culturale e di spettacolo;
e) la promozione della distribuzione commerciale delle produzioni tipiche locali;
f) la crescita delle funzioni informative svolte dal sistema distributivo per la promozione turistica e culturale del territorio.
3. I comuni possono definire specializzazioni merceologiche inerenti a mercati, fiere o singoli posteggi, anche finalizzate alla valorizzazione delle produzioni delle piccole e medie imprese toscane e possono altresì introdurre limitazioni alla vendita di particolari prodotti.
4. I comuni possono promuovere accordi con gli operatori che esercitano l'attività commerciale nei posteggi dei mercati per la tutela attiva dei centri storici e delle aree urbane.
5. I comuni, previa concertazione con le parti sociali interessate, possono promuovere intese e accordi con le strutture della media e grande distribuzione per realizzare azioni ed iniziative a favore dei centri commerciali naturali e delle aree territoriali interessate da fenomeni di rarefazione del servizio commerciale.
Art. 99 Valorizzazione dei luoghi del commercio e degli esercizi storici
1. Nel PRSE sono previsti interventi finalizzati a valorizzare e qualificare le funzioni dei luoghi del commercio, dei mercati e degli esercizi di interesse storico, di tradizione e di tipicità.
2. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 1, la Regione provvede alla definizione di albi e mappe delle attività commerciali, turistiche ed economiche di specifico interesse storico, di tradizione e di tipicità per i contesti territoriali interessati.
CAPO XIV
Monitoraggio, vigilanza, sanzioni e decadenze
SEZIONE I
Osservatorio regionale
Art. 100 Osservatorio regionale
1. E' istituito l'osservatorio regionale sul commercio all'interno del sistema informativo regionale dell'economia e del lavoro, per il monitoraggio della rete distributiva e della consistenza, delle tipologie e delle tematiche relative all'occupazione, con l'apporto dei dati forniti dagli enti locali, dalle CCIAA, dalle organizzazioni dei consumatori, dalle imprese del commercio e dalle rappresentanze delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.
2. Al fine dell'aggiornamento del sistema informativo i comuni trasmettono annualmente al competente ufficio della Giunta regionale i dati relativi alla situazione della rete distributiva.
3. Le informazioni derivanti da questo sistema vengono organizzate, ai fini della programmazione e della verifica, anche secondo criteri coordinati con l'osservatorio nazionale del commercio.
4. Apposita commissione nominata dalla Giunta regionale valuta annualmente i risultati del monitoraggio effettuato dall'osservatorio e fornisce indicazioni sui fenomeni emergenti da osservare, anche per ambito provinciale e per bacino di utenza omogeneo, dandone comunicazione al Consiglio regionale.
5. La commissione di cui al comma 4 è costituita da rappresentanti della Regione, degli enti locali, delle associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco di cui all'articolo 3 della legge regionale 12 gennaio 2000, n. 1 (Norme per la tutela e la difesa dei consumatori e degli utenti), delle CCIAA, delle organizzazioni imprenditoriali del commercio e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore, maggiormente rappresentative a livello regionale.
SEZIONE II
Vigilanza
Art. 101 Vigilanza
1. All'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).
2. Il comune è competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) ed introita i proventi delle sanzioni amministrative.
3. Le violazioni degli articoli 102, 104 e 105, comma 7, commesse nel territorio della Regione Toscana, sono iscritte nell'archivio regionale dei trasgressori di cui all'articolo 5 della l.r. 81/2000.
SEZIONE III
Sanzioni
Art. 102 Sanzioni per l'attività di commercio al dettaglio in sede fissa e per la vendita della stampa quotidiana e periodica
1. Chiunque esercita l'attività di commercio al dettaglio in sede fissa e l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica senza autorizzazione o altro titolo abilitativo ovvero senza i requisiti di cui agli articoli 13 e 14, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 15.000 e alla chiusura immediata dell'esercizio.
2. Per ogni altra violazione delle disposizioni del titolo II, capi III, IV, VIII, IX, X, XI e XII, nonché di quelle contenute nel regolamento di cui all'articolo 3, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000.
3. Qualora venga rilevata la mancanza dei requisiti igienico-sanitari, edilizi o di sicurezza necessari per il rilascio dell'autorizzazione o del titolo abilitativo negli esercizi di cui al presente articolo, è disposta la sospensione dell'attività, assegnando un termine per il ripristino dei requisiti mancanti.
4. In caso di particolare gravità o di reiterata violazione delle disposizioni di cui al titolo II, capi III, IV, VIII, IX, X, fatto salvo quanto previsto al comma 5, XI e XII, può essere disposta la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a venti giorni. La reiterazione si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un periodo di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione.
5. Nel caso di violazione dell'obbligo di chiusura domenicale o festiva degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa, reiterata per almeno due volte in un periodo di dodici mesi, indipendentemente dalla conclusione del procedimento di applicazione della sanzione di cui al comma 2, l'attività è sospesa per un periodo da due a quindici giorni.
Art. 103 Sanzioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande
1. Chiunque esercita l'attività di somministrazione di alimenti e bevande senza titolo abilitativo ovvero senza i requisiti di cui agli articoli 13 e 14, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 15.000 e alla chiusura dell'esercizio.
2. Per ogni altra violazione delle disposizioni del titolo II capi VI, IX, X e XI si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000.
3. Nelle fattispecie di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17 ter da ultimo modificato dall'articolo 9 della legge 29 marzo 2001, n. 135 e 17 quater del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).
Art. 104 Sanzioni per l'attività di commercio su aree pubbliche
1. Chiunque esercita l'attività di commercio su aree pubbliche senza l'autorizzazione o concessione di posteggio ovvero senza i requisiti di cui agli articoli 13 e 14, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 15.000, al sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci ed alla successiva confisca delle stesse, ai sensi della l. 689/1981.
2. In caso di assenza del titolare, l'esercizio del commercio su aree pubbliche senza la qualifica di dipendente o collaboratore familiare o senza il possesso dei requisiti previsti dagli articoli 13 e 14, è punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 ad euro 1.500. Tale sanzione è irrogata al titolare dell'autorizzazione.
3. Per ogni altra violazione delle disposizioni del titolo II, capi V, IX e XI si applica la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 250 a euro 1500.
4. Chiunque violi le limitazioni ed i divieti stabiliti dal comune per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1500.
5. In caso di particolare gravità o di reiterate violazioni può essere disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo da dieci a venti giorni di attività. La reiterazione si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un periodo di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione. Ai fini della reiterazione, hanno rilievo le violazioni compiute nel territorio della regione Toscana.
Art. 105 Sanzioni per l'attività di distribuzione dei carburanti
1. E' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 15.000 chiunque:
a) installa ed esercita l'attività di distribuzione di carburanti in impianti senza la prescritta autorizzazione o collaudo ovvero senza i requisiti di cui all'articolo 13;
b) installa ed esercita l'attività di distribuzione di carburanti ad uso privato senza la prescritta autorizzazione o non rispetta il divieto di cui all'articolo 61, comma 2;
c) installa ed esercita l'attività di distribuzione di carburanti in impianti per il rifornimento di natanti senza la prescritta autorizzazione;
d) attiva un impianto senza la presenza del gestore al di fuori delle ipotesi previste all'articolo 51, comma 3;
e) attiva un contenitore-distributore mobile ad uso privato in carenza delle prescrizioni di cui all'articolo 61, comma 3.
2. Nel caso di esercizio dell'attività senza autorizzazione, l'attività è sospesa fino al rilascio della stessa. Nel caso di attivazione dell'impianto senza la presenza del gestore al di fuori delle ipotesi previste all'articolo 51, comma 3, l'attività dell'impianto è sospesa fino alla sua regolarizzazione.
3. Qualora non ricorrano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione o per la regolarizzazione dell'impianto, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, il comune ordina lo smantellamento dell'impianto e il ripristino dell'area nella situazione originaria.
4. Nel caso di attivazione di un contenitore-distributore mobile in mancanza delle prescrizioni di cui all'articolo 61, comma 3, l'attività è sospesa fino alla sua regolarizzazione.
5. E' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000 chiunque:
a) effettua le modifiche di cui all'articolo 57 senza la prescritta autorizzazione od omettendo la denuncia;
b) non utilizza le parti modificate dell'impianto soggette ad autorizzazione entro il termine fissato nell'autorizzazione;
c) non rispetta le disposizioni in materia di orari e turni di apertura e chiusura;
d) non espone, in modo leggibile dalla carreggiata stradale, il cartello relativo ai prezzi praticati.
6. Nel caso di effettuazione delle modifiche di cui all'articolo 57 senza autorizzazione od omettendo la denuncia, la messa in funzione delle parti modificate è sospesa fino al rilascio dell'autorizzazione o alla presentazione della denuncia.
7. Nei casi di particolare gravità o di reiterazione delle violazioni di cui al comma 5 il comune dispone la sospensione dell'attività dell'impianto per un periodo non superiore a venti giorni.
8. Chiunque violi le disposizioni del capo IX è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 500 a euro 3.000.
SEZIONE IV
Decadenze
Art. 106 Decadenza delle autorizzazioni per le medie e le grandi strutture di vendita e per la vendita di stampa quotidiana e periodica
1. L'autorizzazione di una media o di una grande struttura di vendita e di un esercizio per la vendita della stampa quotidiana e periodica decade:
a) qualora vengono meno i requisiti di cui agli articoli 13 e 14;
b) qualora, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, l'attività non sia iniziata entro un anno dalla data del rilascio, se si tratta di una media struttura o di un esercizio per la vendita della stampa quotidiana e periodica; entro due anni, se si tratta di una grande struttura;
c) qualora l'attività sia sospesa per un periodo superiore ad un anno, indipendentemente da intervenuti trasferimenti di titolarità, fatti salvi i casi di sospensione volontaria di cui all'articolo 70.
d) qualora non siano osservati i provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione o non siano ripristinati i requisiti dei locali nei termini fissati nel provvedimento di sospensione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza.
Art. 107 Chiusura degli esercizi di vicinato e degli esercizi di somministrazione
1. Il comune dispone la chiusura di un esercizio di vicinato o di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande:
a) qualora vengano meno i requisiti di cui agli articoli 13 e 14;
b) qualora, nell'ipotesi di cui all'articolo 43, comma 3, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, la denuncia di inizio di attività non sia presentata entro centottanta giorni dall'aggiudicazione ovvero l'attività non sia iniziata entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della denuncia d'inizio di attività;
c) qualora l'attività sia sospesa per un periodo superiore ad un anno, indipendentemente da intervenuti trasferimenti di titolarità salvi i casi di sospensione volontaria di cui all'articolo 70;
d) qualora non siano osservati i provvedimenti di sospensione dell'attività o non siano ripristinati i requisiti dei locali nei termini fissati nel provvedimento di sospensione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza.
Art. 108 Decadenza dell'autorizzazione per attività commerciale su aree pubbliche
1. L'autorizzazione e la concessione di posteggio nel mercato e nella fiera decadono:
a) qualora vengano meno i requisiti di cui agli articoli 13 e 14;
b) qualora, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, l'attività non sia iniziata entro centottanta giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione;
c) qualora il posteggio non sia utilizzato per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi in ciascun anno solare ovvero superiori a un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, salvi i casi di sospensione volontaria di cui all'articolo 71;
2. L'autorizzazione e la concessione di posteggio nella fiera decadono qualora il posteggio non sia utilizzato per un numero di edizioni superiore ad un terzo di quelle previste in un triennio, fatti salvi i casi di sospensione volontaria di cui all'articolo 71.
Art. 109 Decadenza dell'autorizzazione all'installazione e l'esercizio di impianti per la distribuzione dei carburanti
1. Il comune dichiara la decadenza dell'autorizzazione:
a) qualora vengano meno requisiti di cui all'articolo 13;
b) qualora, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non sia rispettato il termine di messa in esercizio dell'impianto, fissato nell'autorizzazione;
c) qualora l'attività sia sospesa per un periodo superiore a centottanta giorni in mancanza dell'autorizzazione alla sospensione di cui all'articolo 72;
d) nel caso in cui il titolare, autorizzato ai sensi dell'articolo 72, comma 2, sospenda l'attività per un periodo complessivamente superiore a dodici mesi.
2. La decadenza dell'autorizzazione comporta lo smantellamento dell'impianto e il ripristino del sito entro il termine fissato dal comune.
CAPO XV
Disposizioni finali e transitorie
Art. 110 Decorrenza e abrogazioni
1. Le disposizioni della presente legge, fatto salvo quanto previsto all'articolo 111, si applicano dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3 e da tale data sono abrogate:
a) la legge regionale 17 maggio 1999, n. 28 (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del decreto legislativo 31 marzo1998, n. 114);
b) la legge regionale 29 settembre 2003, n. 52 (Inserimento dell'articolo 10-bis nella legge regionale 17 maggio 1999, n. 28 (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114);
c) la legge regionale 4 febbraio 2003, n. 10 (Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche);
d) la legge regionale 24 marzo 2004, n. 19 (Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti).
2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3 e delle direttive di cui all'articolo 27, i comuni adeguano alla disciplina regionale i propri atti di programmazione ed i propri regolamenti nelle materie di cui alla presente legge.
3. Fino all'approvazione degli atti di programmazione e dei regolamenti di cui al comma 2 si applicano gli atti comunali vigenti per le parti non incompatibili con le disposizioni della presente legge.
Art. 111 Decorrenza e disposizioni transitorie in materia di somministrazione di alimenti e bevande
1. Le disposizioni in materia di somministrazione di alimenti e bevande di cui al titolo II, capo VI e le altre disposizioni della presente legge ad esse collegate si applicano dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il titolare di più autorizzazioni di cui all'articolo 5, comma 1 lettere a), b) e d) della legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi) attivate in uno stesso esercizio, entro novanta giorni dalla data di cui al comma 1, può attivare in altra sede o cedere i diversi rami d'azienda.
3. Decorsi trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2, i comuni pronunciano la decadenza delle autorizzazioni non attivate o non cedute e adottano, entro i centottanta giorni successivi alla scadenza di detto termine, criteri provvisori per la programmazione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche sulla base dei criteri di cui all'articolo 46, previa concertazione con le organizzazioni del commercio, turismo e servizi, le organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative.
4. Fino all'approvazione dei criteri provvisori di cui al comma 3 non possono essere attivati nuovi esercizi, fatte salve le ipotesi di subingresso e di trasferimento.
5. Dalla data di cui all'articolo 111, comma 1, i titolari di un'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 3 della l. 287/1991, previo aggiornamento dell'autorizzazione sanitaria, hanno diritto di estendere la propria attività, come definita dall'articolo 42, comma 1, senza che risulti necessaria la conversione del titolo autorizzatorio.
6. Dalla data di cui all'articolo 111, comma 1, gli esercizi già esistenti, in possesso di più autorizzazioni ai sensi dell'articolo 5 della l. 287/1991, hanno diritto di esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, senza che risulti necessaria la conversione del titolo autorizzatorio.
7. Il requisito professionale per la somministrazione di alimenti e bevande consistente nell'iscrizione al registro degli esercenti il commercio, di cui agli articoli 1 della l. 426/1971 e 2 della l. 287/1991, deve intendersi in ogni caso sostituito, ove richiesto, con il requisito di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b). Tale requisito è riconosciuto anche a coloro che alla data di cui all'articolo 111, comma 1, risultino aver avanzato domanda di iscrizione al registro degli esercenti il commercio, purché in possesso dei requisiti previsti ai fini dell'iscrizione stessa.
8. Fino all'attivazione dei corsi di formazione professionale ai sensi della presente legge, il requisito di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), numero 1), è riconosciuto a chi abbia frequentato con esito positivo il corso per l'iscrizione al registro esercenti il commercio di cui agli articoli 1 della l. 426/1971 e 2 della l. 287/1991.
9. In luogo delle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 4 e 5, della l. 287/1991, ove richiamate, si applicano le disposizioni degli atti di programmazione comunale di cui all'articolo 47.
Art. 112 Disposizioni transitorie
1. Gli adempimenti amministrativi relativi alle autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche di tipo itinerante rilasciate da comuni toscani a soggetti non residenti in Toscana sono di competenza dei comuni toscani che hanno rilasciato l'autorizzazione, qualora non vi provveda il comune di residenza dell'operatore. Parimenti i comuni toscani provvedono agli adempimenti amministrativi inerenti le autorizzazioni rilasciate a soggetti residenti in Toscana dai comuni delle altre regioni italiane.
2. Dalla data di cui all'articolo 110, comma 1, il contenuto dell'elenco dei comuni ad economia prevalentemente turistica e città d'arte di cui all'articolo 16 del decreto del presidente della Giunta regionale 16 marzo 2004, n. 17/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 17 maggio 1999, n. 28 (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del decreto legislativo 31 marzo1998, n. 114) mantiene efficacia per i comuni inseriti nell'elenco stesso, fino alla eventuale definizione delle deroghe di cui all'articolo 80.
Art. 113 Disapplicazione di disposizioni statali
1. Dalla data di cui all'articolo 110, comma 1, cessano di avere diretta applicazione nella Regione Toscana:
a) il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), fatti salvi gli articoli:
1) 10, comma 1, lettera a) ultimo periodo;
2) 15, commi 7, 8 e 9;
3) 26, comma 6, nella parte in cui fa salvo il comma 9 dell'articolo 56 del d.m. 375/1988;
4) 28, comma 17;
5) 30, comma 5;
b) gli articoli 1, 2, 3, 6 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 (Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'articolo 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108).
2. Dalla data di cui all'articolo 111, comma 1, cessano di avere diretta applicazione nella Regione Toscana:
a) la legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi), fatti salvi gli articoli 4, comma 2, con riferimento al titolo abilitativo di cui all'articolo 43, e 9, comma 3;
b) l'articolo 2 della legge 5 gennaio 1996, n. 25 (Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle attività produttive ed altre disposizioni urgenti in materia).
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.
(B.U.R. n. 11, 10 febbraio 2005, Parte prima)
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