Il D.M. 27 ottobre 2003 determina il numero massimo degli apparecchi installabili
Ai sensi dell'art. 2 (Numero massimo degli apparecchi installabili di cui all'art. 110, commi 6 e
7, lettera b):
1. In ciascun bar ed esercizio assimilabile è installabile un
apparecchio o congegno di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b),
ogni 15 metri quadrati di superficie destinata alla somministrazione.
Il numero di tali apparecchi o congegni non può essere superiore a 2
fino a 50 metri quadrati di superficie, elevabile di una unità per
ogni ulteriori 50 metri quadrati, fino ad un numero massimo pari a 4.
2. In ciascun ristorante ed esercizio assimilabile è installabile
un apparecchio o congegno di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera
b), ogni 30 metri quadrati di superficie destinata alla
somministrazione. Il numero di tali apparecchi o congegni non può
essere superiore a 2 fino a 100 metri quadrati di superficie,
elevabile di una unità per ogni ulteriori 100 metri quadrati, fino
ad un numero massimo pari a 4.
3. In ciascuno stabilimento balneare è installabile un apparecchio
o congegno di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b), ogni 1.000
metri quadrati di superficie di concessione demaniale. Il numero di
tali apparecchi o congegni non può essere superiore a 2 fino a 2.500
metri quadrati di superficie, elevabile di una unità per ogni
ulteriori 2.500 metri quadrati, fino ad un numero massimo pari a 4.
4. In ciascun albergo ed esercizio assimilabile è installabile un
apparecchio o congegno di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b),
ogni 20 camere. Il numero di tali apparecchi o congegni non può
essere superiore a 4 fino a 100 camere, elevabile di una unità ogni
ulteriori 100 camere, fino ad un numero massimo pari a 6.
5. In ciascuna sala pubblica da gioco è installabile un
apparecchio di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b), ogni 10
metri quadrati di superficie del locale.
6. In ciascun agenzia di raccolta delle scommesse ed in ciascun
altro esercizio titolare di autorizzazione ai sensi dell'art. 88 del
T.U.L.P.S. è installabile un apparecchio o congegno di cui all'art.
110, commi 6 e 7, lettera b), ogni 15 metri quadrati di superficie
del locale. Il numero di tali apparecchi o congegni non può essere
superiore a 6 fino a 100 metri quadrati di superficie, elevabile di
una unità per ogni ulteriori 100 metri quadrati, fino ad un numero
massimo pari a 8.
7. In ciascun esercizio che raccoglie scommesse su incarico di
concessionari di giochi, titolari di autorizzazione ai sensi
dell'art. 88 del T.U.L.P.S., è installabile un apparecchio o
congegno di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b), ogni 15 metri
quadrati di superficie del locale. Il numero di tali apparecchi o
congegni non può essere superiore a 2 fino a 50 metri quadrati di
superficie, elevabile di una unità per ogni ulteriori 50 metri
quadrati, fino ad un numero massimo pari a 4.
8. Per i circoli privati, organizzazioni, associazioni ed enti
collettivi assimilabili di cui all'art. 1, comma 2, lettera f), si
osservano le disposizioni dei precedenti commi 1 e 2, con esclusivo
riferimento all'area destinata alla somministrazione.
Per completezza di informazione, riportiamo il testo integrale del provvedimento.
Gazzetta Ufficiale N. 255 del 3 Novembre 2003
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 27 ottobre 2003
Determinazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), che possono essere installati presso esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati.
IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato
di concerto con
IL CAPO DELLA POLIZIA
Direttore generale della pubblica sicurezza
Visto l'art. 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
Visto l'art. 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
(T.U.L.P.S.) e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visti i commi 7 e 11 dell'art. 39 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e
per la correzione dell'andamento dei conti pubblici;
Considerato che il comma 6 dell'art. 22 della predetta legge n. 289
del 2002 demanda ad un decreto interdirigenziale di determinare,
sulla base dei criteri direttivi fissati dallo stesso comma, il
numero massimo degli apparecchi o congegni da installare, con
riferimento alle diverse tipologie, nonche' le prescrizioni da
osservare ai fini della loro installazione, ferme restando, in ogni
caso, quelle disposte dall'Autorita' di pubblica sicurezza e dagli
enti, anche territoriali, competenti;
Ritenuto, in relazione al combinato disposto dell'art. 110, comma
3, del T.U.L.P.S. e dell'art. 22, comma 6, della richiamata legge n.
289 del 2002, di dover individuare il numero massimo di apparecchi o
congegni da installare e le relative prescrizioni con riferimento a
quelli di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b), la cui
installazione e' consentita negli esercizi assoggettati
all'autorizzazione di cui agli articoli 86 e 88 del T.U.L.P.S.
stesso;
Ritenuto, conformemente agli approfondimenti svolti
dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato unitamente al
Dipartimento della pubblica sicurezza, di dover tener conto,
nell'adozione del decreto interdirigenziale previsto dal comma 6
dell'art. 22 della ripetuta legge n. 289, dei seguenti criteri
applicativi:
dimensione del locale od area, in relazione alla tipologia
dell'attivita' svolta o, se piu' d'una, di quella prevalente;
ubicazione del locale od area, in ragione soprattutto delle
esigenze di tutela dei minori e delle persone ricoverate in luoghi di
cura nonche' di rispetto delle attivita' di culto;
opportunita', infine, di evitare che l'offerta di gioco possa
riguardare esclusivamente apparecchi che consentono vincite in denaro
con l'obbligo della presenza di almeno un apparecchio di tipologia
diversa ovvero, per le sale giochi, di un numero di apparecchi con
vincite in denaro non superiore a quello degli apparecchi di altre
tipologie;
Visto il parere della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,
reso nella seduta del 24 luglio 2003;
Decreta:
Art. 1.
Ambito di applicazione e definizioni
1. Il decreto individua il numero massimo di apparecchi e congegni
di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b), del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.) che possono essere
installati presso esercizi pubblici, circoli privati e punti di
raccolta di altri giochi autorizzati, nonche' le prescrizioni
relative alla installazione di tali apparecchi.
2. Ai soli fini del presente decreto, gli esercizi pubblici ed i
circoli privati assoggettati ad autorizzazione ai sensi dell'art. 86
del T.U.L.P.S., nonche' i punti di raccolta di altri giochi
assoggettati ad autorizzazione ai sensi del successivo art. 88 del
medesimo T.U., sono articolati in:
a) bar, caffe' ed esercizi assimilabili, che hanno come attivita'
prevalente la vendita al minuto e la somministrazione di cibi e
bevande;
b) ristoranti, fast-food, osterie, trattorie ed esercizi
assimilabili, che hanno come attivita' prevalente la somministrazione
di pasti;
c) stabilimenti balneari, che hanno come attivita' prevalente la
messa a disposizione di servizi per la balneazione;
d) alberghi, locande ed esercizi assimilabili, che hanno come
attivita' prevalente l'offerta di ospitalita';
e) sale pubbliche da gioco, chiamate convenzionalmente «sale
giochi», ovvero locali allestiti specificamente per lo svolgimento
del gioco lecito e dotati di apparecchi da divertimento ed
intrattenimento automatici, semiautomatici od elettronici, oltre ad
eventuali altri apparecchi meccanici quali, ad esempio, bigliardi,
bigliardini, flipper o juke-box;
f) circoli privati, organizzazioni, associazioni ed enti
collettivi assimilabili, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 4 aprile 2001, n. 235, che svolgono attivita' sociali e
ricreative riservate ai soli soci, purche' in possesso della licenza
per la somministrazione di cibi e bevande;
g) agenzie di raccolta delle scommesse ippiche e sportive ed
altri esercizi titolari di autorizzazione ai sensi dell'art. 88 del
T.U.L.P.S.;
h) esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari
di giochi, titolari di autorizzazione ai sensi dell'art. 88 del
T.U.L.P.S.
Art. 2.
Numero massimo degli apparecchi installabili
di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b)
1. In ciascun bar ed esercizio assimilabile e' installabile un
apparecchio o congegno di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b),
ogni 15 metri quadrati di superficie destinata alla somministrazione.
Il numero di tali apparecchi o congegni non puo' essere superiore a 2
fino a 50 metri quadrati di superficie, elevabile di una unita' per
ogni ulteriori 50 metri quadrati, fino ad un numero massimo pari a 4.
2. In ciascun ristorante ed esercizio assimilabile e' installabile
un apparecchio o congegno di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera
b), ogni 30 metri quadrati di superficie destinata alla
somministrazione. Il numero di tali apparecchi o congegni non puo'
essere superiore a 2 fino a 100 metri quadrati di superficie,
elevabile di una unita' per ogni ulteriori 100 metri quadrati, fino
ad un numero massimo pari a 4.
3. In ciascuno stabilimento balneare e' installabile un apparecchio
o congegno di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b), ogni 1.000
metri quadrati di superficie di concessione demaniale. Il numero di
tali apparecchi o congegni non puo' essere superiore a 2 fino a 2.500
metri quadrati di superficie, elevabile di una unita' per ogni
ulteriori 2.500 metri quadrati, fino ad un numero massimo pari a 4.
4. In ciascun albergo ed esercizio assimilabile e' installabile un
apparecchio o congegno di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b),
ogni 20 camere. Il numero di tali apparecchi o congegni non puo'
essere superiore a 4 fino a 100 camere, elevabile di una unita' ogni
ulteriori 100 camere, fino ad un numero massimo pari a 6.
5. In ciascuna sala pubblica da gioco e' installabile un
apparecchio di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b), ogni 10
metri quadrati di superficie del locale.
6. In ciascun agenzia di raccolta delle scommesse ed in ciascun
altro esercizio titolare di autorizzazione ai sensi dell'art. 88 del
T.U.L.P.S. e' installabile un apparecchio o congegno di cui all'art.
110, commi 6 e 7, lettera b), ogni 15 metri quadrati di superficie
del locale. Il numero di tali apparecchi o congegni non puo' essere
superiore a 6 fino a 100 metri quadrati di superficie, elevabile di
una unita' per ogni ulteriori 100 metri quadrati, fino ad un numero
massimo pari a 8.
7. In ciascun esercizio che raccoglie scommesse su incarico di
concessionari di giochi, titolari di autorizzazione ai sensi
dell'art. 88 del T.U.L.P.S., e' installabile un apparecchio o
congegno di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b), ogni 15 metri
quadrati di superficie del locale. Il numero di tali apparecchi o
congegni non puo' essere superiore a 2 fino a 50 metri quadrati di
superficie, elevabile di una unita' per ogni ulteriori 50 metri
quadrati, fino ad un numero massimo pari a 4.
8. Per i circoli privati, organizzazioni, associazioni ed enti
collettivi assimilabili di cui all'art. 1, comma 2, lettera f), si
osservano le disposizioni dei precedenti commi 1 e 2, con esclusivo
riferimento all'area destinata alla somministrazione.
Art. 3.
Disposizioni generali
1. Gli apparecchi o congegni di cui all'art. 110, commi 6 e 7,
lettera b), del T.U.L.P.S., non possono, in alcun caso, essere
installati negli esercizi pubblici, qualora gli stessi si trovino
all'interno di ospedali, luoghi di cura, scuole od istituti
scolastici ovvero all'interno delle pertinenze di luoghi di culto.
2. In nessun caso e' consentita l'installazione degli apparecchi da
gioco all'esterno dei locali od aree destinati alle attivita' degli
esercizi di cui all'art. 1, comma 2.
3. Negli esercizi di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 7 e 8 dell'art. 2,
l'offerta complessiva di gioco tramite apparecchi o congegni non deve
riguardare esclusivamente l'installazione, nei limiti quantitativi di
cui agli stessi commi, degli apparecchi o congegni previsti all'art.
110, commi 6 e 7, lettera b), del T.U.L.P.S. Negli esercizi di cui al
comma 5, il numero di apparecchi o congegni di cui all'art. 110,
commi 6 e 7, lettera b), non puo', comunque, essere superiore al
numero complessivo delle altre tipologie di apparecchi o congegni
presenti nell'esercizio stesso.
4. Negli esercizi di cui ai commi 1, 2, 3, 7 e 8 dell'art. 2, gli
apparecchi o congegni di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b),
del T.U.L.P.S. non possono essere contigui agli apparecchi di altre
tipologie. Negli esercizi di cui ai commi 4 e 5 dello stesso art. 2,
gli apparecchi o congegni previsti all'art. 110, commi 6 e 7, lettera
b), sono collocati in aree specificamente dedicate.
5. In tutti gli esercizi pubblici, circoli privati o punti di
raccolta di altri giochi autorizzati, il titolare della relativa
autorizzazione e' tenuto a far osservare il divieto di utilizzo ai
minori di anni 18 di cui all'art. 110, comma 8, del T.U.L.P.S.
Art. 4.
Disposizioni transitorie
1. Fino al 30 aprile 2004, nel computo del numero degli apparecchi
o congegni installabili di cui all'art. 2, non si tiene conto di
quelli di cui all'art. 110, comma 7, lettera b), installati
anteriormente alla data di efficacia del presente decreto, per i
quali siano stati richiesti e rilasciati i relativi nulla osta e
siano state assolte le imposte per gli anni 2003 e 2004.
2. Fino al collegamento in rete per la gestione telematica, il
titolare di ciascun esercizio pubblico, circolo privato o punto di
raccolta di altri giochi autorizzati e' tenuto a comunicare
l'installazione di apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma
6, nonche' la successiva disinstallazione degli stessi, secondo le
modalita' ed i termini che saranno definiti dall'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato d'intesa con il Dipartimento della
pubblica sicurezza.
Roma, 27 ottobre 2003