Quanti videogiochi si possono installare nell’albergo?

Il D.M. 27 ottobre 2003 determina il numero massimo degli apparecchi installabili



Ai sensi dell'art. 2 (Numero massimo degli apparecchi installabili di cui all'art. 110, commi 6 e

7, lettera b):

1. In ciascun bar ed esercizio assimilabile è installabile un

apparecchio o congegno di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b),

ogni 15 metri quadrati di superficie destinata alla somministrazione.

Il numero di tali apparecchi o congegni non può essere superiore a 2

fino a 50 metri quadrati di superficie, elevabile di una unità per

ogni ulteriori 50 metri quadrati, fino ad un numero massimo pari a 4.

2. In ciascun ristorante ed esercizio assimilabile è installabile

un apparecchio o congegno di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera

b), ogni 30 metri quadrati di superficie destinata alla

somministrazione. Il numero di tali apparecchi o congegni non può

essere superiore a 2 fino a 100 metri quadrati di superficie,

elevabile di una unità per ogni ulteriori 100 metri quadrati, fino

ad un numero massimo pari a 4.

3. In ciascuno stabilimento balneare è installabile un apparecchio

o congegno di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b), ogni 1.000

metri quadrati di superficie di concessione demaniale. Il numero di

tali apparecchi o congegni non può essere superiore a 2 fino a 2.500

metri quadrati di superficie, elevabile di una unità per ogni

ulteriori 2.500 metri quadrati, fino ad un numero massimo pari a 4.

4. In ciascun albergo ed esercizio assimilabile è installabile un

apparecchio o congegno di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b),

ogni 20 camere. Il numero di tali apparecchi o congegni non può

essere superiore a 4 fino a 100 camere, elevabile di una unità ogni

ulteriori 100 camere, fino ad un numero massimo pari a 6.

5. In ciascuna sala pubblica da gioco è installabile un

apparecchio di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b), ogni 10

metri quadrati di superficie del locale.

6. In ciascun agenzia di raccolta delle scommesse ed in ciascun

altro esercizio titolare di autorizzazione ai sensi dell'art. 88 del

T.U.L.P.S. è installabile un apparecchio o congegno di cui all'art.

110, commi 6 e 7, lettera b), ogni 15 metri quadrati di superficie

del locale. Il numero di tali apparecchi o congegni non può essere

superiore a 6 fino a 100 metri quadrati di superficie, elevabile di

una unità per ogni ulteriori 100 metri quadrati, fino ad un numero

massimo pari a 8.

7. In ciascun esercizio che raccoglie scommesse su incarico di

concessionari di giochi, titolari di autorizzazione ai sensi

dell'art. 88 del T.U.L.P.S., è installabile un apparecchio o

congegno di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b), ogni 15 metri

quadrati di superficie del locale. Il numero di tali apparecchi o

congegni non può essere superiore a 2 fino a 50 metri quadrati di

superficie, elevabile di una unità per ogni ulteriori 50 metri

quadrati, fino ad un numero massimo pari a 4.

8. Per i circoli privati, organizzazioni, associazioni ed enti

collettivi assimilabili di cui all'art. 1, comma 2, lettera f), si

osservano le disposizioni dei precedenti commi 1 e 2, con esclusivo

riferimento all'area destinata alla somministrazione.







Per completezza di informazione, riportiamo il testo integrale del provvedimento.



Gazzetta Ufficiale N. 255 del 3 Novembre 2003



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 27 ottobre 2003

Determinazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), che possono essere installati presso esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati.

IL DIRETTORE GENERALE

dell'Amministrazione autonoma

dei monopoli di Stato

di concerto con

IL CAPO DELLA POLIZIA

Direttore generale della pubblica sicurezza



Visto l'art. 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Visto l'art. 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza

(T.U.L.P.S.) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica

26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i commi 7 e 11 dell'art. 39 del decreto-legge 30 settembre

2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e

per la correzione dell'andamento dei conti pubblici;

Considerato che il comma 6 dell'art. 22 della predetta legge n. 289

del 2002 demanda ad un decreto interdirigenziale di determinare,

sulla base dei criteri direttivi fissati dallo stesso comma, il

numero massimo degli apparecchi o congegni da installare, con

riferimento alle diverse tipologie, nonche' le prescrizioni da

osservare ai fini della loro installazione, ferme restando, in ogni

caso, quelle disposte dall'Autorita' di pubblica sicurezza e dagli

enti, anche territoriali, competenti;

Ritenuto, in relazione al combinato disposto dell'art. 110, comma

3, del T.U.L.P.S. e dell'art. 22, comma 6, della richiamata legge n.

289 del 2002, di dover individuare il numero massimo di apparecchi o

congegni da installare e le relative prescrizioni con riferimento a

quelli di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b), la cui

installazione e' consentita negli esercizi assoggettati

all'autorizzazione di cui agli articoli 86 e 88 del T.U.L.P.S.

stesso;

Ritenuto, conformemente agli approfondimenti svolti

dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato unitamente al

Dipartimento della pubblica sicurezza, di dover tener conto,

nell'adozione del decreto interdirigenziale previsto dal comma 6

dell'art. 22 della ripetuta legge n. 289, dei seguenti criteri

applicativi:

dimensione del locale od area, in relazione alla tipologia

dell'attivita' svolta o, se piu' d'una, di quella prevalente;

ubicazione del locale od area, in ragione soprattutto delle

esigenze di tutela dei minori e delle persone ricoverate in luoghi di

cura nonche' di rispetto delle attivita' di culto;

opportunita', infine, di evitare che l'offerta di gioco possa

riguardare esclusivamente apparecchi che consentono vincite in denaro

con l'obbligo della presenza di almeno un apparecchio di tipologia

diversa ovvero, per le sale giochi, di un numero di apparecchi con

vincite in denaro non superiore a quello degli apparecchi di altre

tipologie;

Visto il parere della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,

reso nella seduta del 24 luglio 2003;



Decreta:



Art. 1.

Ambito di applicazione e definizioni



1. Il decreto individua il numero massimo di apparecchi e congegni

di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b), del testo unico delle

leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.) che possono essere

installati presso esercizi pubblici, circoli privati e punti di

raccolta di altri giochi autorizzati, nonche' le prescrizioni

relative alla installazione di tali apparecchi.

2. Ai soli fini del presente decreto, gli esercizi pubblici ed i

circoli privati assoggettati ad autorizzazione ai sensi dell'art. 86

del T.U.L.P.S., nonche' i punti di raccolta di altri giochi

assoggettati ad autorizzazione ai sensi del successivo art. 88 del

medesimo T.U., sono articolati in:

a) bar, caffe' ed esercizi assimilabili, che hanno come attivita'

prevalente la vendita al minuto e la somministrazione di cibi e

bevande;

b) ristoranti, fast-food, osterie, trattorie ed esercizi

assimilabili, che hanno come attivita' prevalente la somministrazione

di pasti;

c) stabilimenti balneari, che hanno come attivita' prevalente la

messa a disposizione di servizi per la balneazione;

d) alberghi, locande ed esercizi assimilabili, che hanno come

attivita' prevalente l'offerta di ospitalita';

e) sale pubbliche da gioco, chiamate convenzionalmente «sale

giochi», ovvero locali allestiti specificamente per lo svolgimento

del gioco lecito e dotati di apparecchi da divertimento ed

intrattenimento automatici, semiautomatici od elettronici, oltre ad

eventuali altri apparecchi meccanici quali, ad esempio, bigliardi,

bigliardini, flipper o juke-box;

f) circoli privati, organizzazioni, associazioni ed enti

collettivi assimilabili, di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 4 aprile 2001, n. 235, che svolgono attivita' sociali e

ricreative riservate ai soli soci, purche' in possesso della licenza

per la somministrazione di cibi e bevande;

g) agenzie di raccolta delle scommesse ippiche e sportive ed

altri esercizi titolari di autorizzazione ai sensi dell'art. 88 del

T.U.L.P.S.;

h) esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari

di giochi, titolari di autorizzazione ai sensi dell'art. 88 del

T.U.L.P.S.





Art. 2.

Numero massimo degli apparecchi installabili

di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b)



1. In ciascun bar ed esercizio assimilabile e' installabile un

apparecchio o congegno di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b),

ogni 15 metri quadrati di superficie destinata alla somministrazione.

Il numero di tali apparecchi o congegni non puo' essere superiore a 2

fino a 50 metri quadrati di superficie, elevabile di una unita' per

ogni ulteriori 50 metri quadrati, fino ad un numero massimo pari a 4.

2. In ciascun ristorante ed esercizio assimilabile e' installabile

un apparecchio o congegno di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera

b), ogni 30 metri quadrati di superficie destinata alla

somministrazione. Il numero di tali apparecchi o congegni non puo'

essere superiore a 2 fino a 100 metri quadrati di superficie,

elevabile di una unita' per ogni ulteriori 100 metri quadrati, fino

ad un numero massimo pari a 4.

3. In ciascuno stabilimento balneare e' installabile un apparecchio

o congegno di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b), ogni 1.000

metri quadrati di superficie di concessione demaniale. Il numero di

tali apparecchi o congegni non puo' essere superiore a 2 fino a 2.500

metri quadrati di superficie, elevabile di una unita' per ogni

ulteriori 2.500 metri quadrati, fino ad un numero massimo pari a 4.

4. In ciascun albergo ed esercizio assimilabile e' installabile un

apparecchio o congegno di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b),

ogni 20 camere. Il numero di tali apparecchi o congegni non puo'

essere superiore a 4 fino a 100 camere, elevabile di una unita' ogni

ulteriori 100 camere, fino ad un numero massimo pari a 6.

5. In ciascuna sala pubblica da gioco e' installabile un

apparecchio di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b), ogni 10

metri quadrati di superficie del locale.

6. In ciascun agenzia di raccolta delle scommesse ed in ciascun

altro esercizio titolare di autorizzazione ai sensi dell'art. 88 del

T.U.L.P.S. e' installabile un apparecchio o congegno di cui all'art.

110, commi 6 e 7, lettera b), ogni 15 metri quadrati di superficie

del locale. Il numero di tali apparecchi o congegni non puo' essere

superiore a 6 fino a 100 metri quadrati di superficie, elevabile di

una unita' per ogni ulteriori 100 metri quadrati, fino ad un numero

massimo pari a 8.

7. In ciascun esercizio che raccoglie scommesse su incarico di

concessionari di giochi, titolari di autorizzazione ai sensi

dell'art. 88 del T.U.L.P.S., e' installabile un apparecchio o

congegno di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b), ogni 15 metri

quadrati di superficie del locale. Il numero di tali apparecchi o

congegni non puo' essere superiore a 2 fino a 50 metri quadrati di

superficie, elevabile di una unita' per ogni ulteriori 50 metri

quadrati, fino ad un numero massimo pari a 4.

8. Per i circoli privati, organizzazioni, associazioni ed enti

collettivi assimilabili di cui all'art. 1, comma 2, lettera f), si

osservano le disposizioni dei precedenti commi 1 e 2, con esclusivo

riferimento all'area destinata alla somministrazione.





Art. 3.

Disposizioni generali



1. Gli apparecchi o congegni di cui all'art. 110, commi 6 e 7,

lettera b), del T.U.L.P.S., non possono, in alcun caso, essere

installati negli esercizi pubblici, qualora gli stessi si trovino

all'interno di ospedali, luoghi di cura, scuole od istituti

scolastici ovvero all'interno delle pertinenze di luoghi di culto.

2. In nessun caso e' consentita l'installazione degli apparecchi da

gioco all'esterno dei locali od aree destinati alle attivita' degli

esercizi di cui all'art. 1, comma 2.

3. Negli esercizi di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 7 e 8 dell'art. 2,

l'offerta complessiva di gioco tramite apparecchi o congegni non deve

riguardare esclusivamente l'installazione, nei limiti quantitativi di

cui agli stessi commi, degli apparecchi o congegni previsti all'art.

110, commi 6 e 7, lettera b), del T.U.L.P.S. Negli esercizi di cui al

comma 5, il numero di apparecchi o congegni di cui all'art. 110,

commi 6 e 7, lettera b), non puo', comunque, essere superiore al

numero complessivo delle altre tipologie di apparecchi o congegni

presenti nell'esercizio stesso.

4. Negli esercizi di cui ai commi 1, 2, 3, 7 e 8 dell'art. 2, gli

apparecchi o congegni di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b),

del T.U.L.P.S. non possono essere contigui agli apparecchi di altre

tipologie. Negli esercizi di cui ai commi 4 e 5 dello stesso art. 2,

gli apparecchi o congegni previsti all'art. 110, commi 6 e 7, lettera

b), sono collocati in aree specificamente dedicate.

5. In tutti gli esercizi pubblici, circoli privati o punti di

raccolta di altri giochi autorizzati, il titolare della relativa

autorizzazione e' tenuto a far osservare il divieto di utilizzo ai

minori di anni 18 di cui all'art. 110, comma 8, del T.U.L.P.S.





Art. 4.

Disposizioni transitorie



1. Fino al 30 aprile 2004, nel computo del numero degli apparecchi

o congegni installabili di cui all'art. 2, non si tiene conto di

quelli di cui all'art. 110, comma 7, lettera b), installati

anteriormente alla data di efficacia del presente decreto, per i

quali siano stati richiesti e rilasciati i relativi nulla osta e

siano state assolte le imposte per gli anni 2003 e 2004.

2. Fino al collegamento in rete per la gestione telematica, il

titolare di ciascun esercizio pubblico, circolo privato o punto di

raccolta di altri giochi autorizzati e' tenuto a comunicare

l'installazione di apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma

6, nonche' la successiva disinstallazione degli stessi, secondo le

modalita' ed i termini che saranno definiti dall'Amministrazione

autonoma dei monopoli di Stato d'intesa con il Dipartimento della

pubblica sicurezza.

Roma, 27 ottobre 2003






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