Quando la recensione è diffamatoria

Norme&fisco –

Contro le recensioni palesemente false o illegittime si può fare denuncia: occorre però riuscire a dimostrare che ci sia stata la volontà cosciente di diffondere certe notizie.

Di siti di recensione e i blog amatoriali rivolti al mondo del cibo e dei locali fuori casa ormai si è perso il conto. Il loro successo è innegabile, come i vantaggi che hanno portato al settore mettendo a disposizione di tutti informazioni sempre più dettagliate sui locali, accendendo così un faro sulla qualità dell’offerta, il rispetto delle regole, il trattamento della clientela: insomma, sulla corretta gestione. Ma così come le gestioni dei locali non sempre si svolgono secondo le regole della correttezza, anche nel mondo delle recensioni c’è chi gioca sporco. Non parliamo qui, di critiche che, condivisibili o meno, trattano aspetti perlopiù soggettivi (qualità del servizio, del cibo ecc.).

Se l’accusa è falsa

Parliamo dei casi in cui, attraverso un sito o un blog, si muovono accuse palesemente false che vanno a ledere la reputazione di cui gode il gestore. In questo caso si può profilare il reato di diffamazione (vedi riquadro a lato), commesso appunto da chi, «comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione». L’autore delle affermazioni ritenute lesive può essere punito con la reclusione o con una multa.
Se l’offesa arriva attraverso un forum, un sito o un social network si può parlare di diffamazione a mezzo stampa. Ma attenzione: la sola offesa di onore o reputazione non basta. La comunicazione deve raggiungere più persone e deve esserci la volontà cosciente di diffondere certi commenti o notizie. L’autore può anche non avere avuto l’intenzione di offendere, ma è sufficiente che le sue parole siano interpretabili come offensive.
La diffamazione è punibile «a querela di parte». Il gestore che si sente danneggiato può proporre querela entro tre mesi da quando è venuto a conoscenza dell’offesa o dall’ultimo giorno di pubblicazione. Quindi è bene accertarsi del valore lesivo delle affermazioni e che queste siano ancora pubblicate. Se la lesività viene accertata, è possibile chiedere il risarcimento del danno, costituendosi parte civile nel procedimento penale. Il blog può essere censurato e oscurato dall’autorità giudiziaria. Se c’è diffamazione on line, il gestore colpito può denunciare il blogger e chiedere il sequestro preventivo dell’articolo o dell’intero sito. E una volta condannato, il blogger dovrà pagare i danni al diffamato.

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