La norma che garantisce la sicurezza nei luoghi lavorativi è il Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (Decreto legislativo 81/2008), che è subentrato alla precedente legge n. 626/94. Esso individua le figure principali di riferimento: il datore di lavoro, il responsabile servizio prevenzione e protezione, il preposto, l’incaricato di primo soccorso, l’incaricato antincendio, il medico competente e, infine, il rappresentante dei lavoratori. L’inosservanza delle disposizioni contenute nel Decreto legislativo 81/2008 comporta pesanti sanzioni di natura amministrativa e penale che hanno ripercussioni sull’intera organizzazione aziendale (si veda a questo proposito quanto riportato alla pagina seguente).
Le attività obbligatorie
I pubblici esercizi sono tra gli ambienti di lavoro più a rischio. I rischi professionali sono concentrati soprattutto negli spazi adibiti a cucina, tanto che cuochi e camerieri rientrano nelle categorie di lavoratori maggiormente colpiti da incidenti sui luoghi di lavoro (secondo i dati Inail superano i 30.000 all’anno). Le “insidie” sono per la maggior parte generate da una scarsa conoscenza delle attrezzature e delle loro modalità di utilizzo, oltre che da azioni o comportamenti non idonei, come camminare su pavimenti bagnati o scaricare merci pesanti mantenendo posture del corpo scorrette. I principali strumenti fonte di rischio sono i coltelli, le affettatrici e le grattugie, ma anche i forni e le macchine del caffè; inoltre vi sono i prodotti chimici che spesso vengono utilizzati in modo non corretto o senza adeguati dispositivi di protezione.
Per la prevenzione del rischio sono fondamentali gli specifici corsi di formazione, molti dei quali obbligatori per legge. Sempre la legge prevede alcune azioni atte a combattere i rischi di infortuni sul lavoro, che riguardano la valutazione dei rischi, le misure di prevenzione, l’individuazione di soggetti preposti alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e, infine, la loro formazione. È importante sottolineare le responsabilità dei due principali attori della sicurezza nei pubblici esercizi. In particolare, il datore di lavoro ha i seguenti obblighi e responsabilità:
• valuta i rischi con l’elaborazione del Documento di valutazione dei rischi (Dvr);
• indica il programma delle misure di prevenzione idonee a garantire i livelli di sicurezza;
• dota i lavoratori dei dispositivi di protezione individuale (Dpi);
• individua e nomina i soggetti in grado di contribuire alla tutela della salute dei lavoratori;
• nomina il responsabile del servizio prevenzione e protezione Rspp ( il datore di lavoro può anche autonominarsi);
• nomina il medico competente;
• individua i lavoratori incaricati di attuare le misure di gestione delle emergenze (antincendio, incaricato primo soccorso);
• informa, forma e addestra i lavoratori sui rischi specifici e sulle misure di sicurezza da adottare.
Il Responsabile del servizio prevenzione e protezione (l’altra figura chiave in tema di sicurezza) ha, invece, i seguenti obblighi e responsabilità:
• individua i fattori di rischio e le misure per la sicurezza sul lavoro, coordinando la stesura del Dvr;
• elabora le misure preventive e protettive necessarie, fornendo ai lavoratori le informazioni sui rischi dell’attività;
• propone programmi di informazione e formazione dei lavoratori.
Impianti a norma
La legge (D.M. 37/2008) prescrive che per qualsiasi intervento di installazione, modifica, ampliamento e manutenzione degli impianti a gas, idraulici, elettrici ed elettronici, nonché per l’installazione e la manutenzione degli apparecchi, bisogna rivolgersi unicamente agli installatori abilitati. Al termine dei lavori, chi ha eseguito l’opera è tenuto a rilasciare una dichiarazione che attesti la conformità dell’impianto alle normative vigenti. In particolare per l’impianto elettrico (che deve quindi essere realizzato e manutenuto esclusivamente da personale qualificato), non devono mancare i seguenti documenti: dichiarazione di conformità con i relativi allegati, rilasciata dalla ditta che ha eseguito i lavori comprensiva della sua iscrizione alla Camera di commercio (il rilascio della dichiarazione determina l’omologazione dell’impianto); certificazione della messa a terra con cui si verifica la conformità degli impianti e dei dispositivi (va effettuata sempre dalla ditta che li ha installati, e deve essere richiesta dal datore di lavoro prima della messa in esercizio). Le verifiche periodiche degli impianti vanno effettuate ogni 5 anni da elettricisti abilitati al controllo degli impianti di messa a terra.
Attrezzi con marchio Ce
Anche l’impianto termoidraulico deve essere realizzato esclusivamente da personale qualificato ed essere certificato dalla dichiarazione di conformità con i relativi allegati, rilasciata dalla ditta che ha eseguito i lavori; lo stesso vale per la manutenzione. Per la caldaia, gli impianti costruiti dopo il 1990 devono possedere la dichiarazione di conformità che viene rilasciata dal tecnico. Le caldaie devono essere corredate dal “Libretto di impianto” e specifico allegato, sul quale vengono riportate la attività di manutenzione. La Dichiarazione di conformità è un obbligo anche per l’impianto antincendio, anche se la prevenzione dagli incendi si ottiene soprattutto in fase di predisposizione e allestimento dei locali: utilizzando materiali di arredamento (tappeti, moquette, tappezzerie, ecc.) non facilmente combustibili; prevedendo vie di fuga che vanno segnalate con l’apposita cartellonistica; munendosi di un apposito impianto di rivelazione automatica d’incendio; istallando un impianto di estinzione del fuoco (estintori, idranti) da controllare obbligatoriamente ogni semestre. Strumenti di lavoro, attrezzi ed elettrodomestici, infine, devono essere in possesso della marchiatura CE. Il marchio CE stabilisce la conformità del prodotto alle leggi vigenti e deve essere apposto su tutti i prodotti del mercato europeo. Il datore di lavoro deve provvedere alla manutenzione delle attrezzature, nonché alla loro sostituzione in caso di usura e malfunzionamento, così da garantirne la sicurezza.
Quali sanzioni sono previste per il titolare
Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 5.000 a 15.000 euro:
• per aver omesso di redigere il Documento di valutazione dei rischi;
• per non aver nominato il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro:
• per non aver frequentato i corsi di formazione obbligatori
Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 800 a 3.000 euro:
• per non aver incaricato i lavoratori responsabili delle misure antincendio;
• per non aver individuato i luoghi di evacuazione in caso di incendio, nonché i luoghi di primo soccorso;
• per non aver frequentato i corsi di aggiornamento prescritti al datore di lavoro che si autonomini Rspp;
• per non aver informato correttamente i lavoratori sulle misure di sicurezza;
• Per non aver predisposto le misure di sicurezza in caso di emergenza.
Sanzione amministrativa da 2.500 a 10.000 euro:
• per non aver effettuato la valutazione dei rischi predisponendo le procedure di sicurezza previste dalla legge (se l’azienda ha fino a 10 dipendenti).
Sanzione amministrativa pari a 500 euro:
• per non aver effettuato la comunicazione annuale all’Inail dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
Sanzione amministrativa da 300 a 2.000 euro (per i lavoratori autonomi e delle imprese familiari):
• per non aver utilizzato le attrezzature di lavoro idonee, nonché aver utilizzato le protezioni individuali previste dalla legge.