Pos obbligatorio: dal 30 giugno scattano le sanzioni

Pos obbligatorio sanzioni
Foto di AhmadArdity da Pixabay
Anticipata al prossimo 30 giugno l'introduzione della doppia multa per i locali che non accettano i pagamenti elettronici. Ma ci sono anche agevolazioni per favorire l'adozione del Pos. La guida per mettersi in regola

È stata anticipata al 30 giugno 2022 (decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, articolo 18), rispetto alla precedente data fissata al 1° gennaio 2023, l’introduzione delle sanzioni a carico di commercianti e professionisti che rifiutano di ricevere pagamenti tracciabili, di qualsiasi ammontare, con carte di debito e di credito.

Resta salvo il caso che ricorra un’oggettiva impossibilità tecnica, quale l’assenza di connettività.

Sottolineiamo che la sanzione scatterà indipendentemente dall’ammontare del pagamento, se un esercente rifiuterà di accettare un pagamento con carta per un caffè, un euro circa, la sanzione sarà pari a 30 euro + il 4% dell’importo della consumazione.

Quindi gli esercenti che non lo hanno già fatto dovranno dotarsi entro il 30 giugno 2022 del terminale necessario per l’accettazione della moneta elettronica con carte di debito o credito e non potranno rifiutare tale forma di pagamento. Farlo potrà costare caro anche perché, se si avvia l’accertamento della violazione (di competenza del prefetto), non è possibile pagare la sanzione in misura ridotta per oblazione come previsto per le altre sanzioni amministrative.

Le agevolazioni per l’adozione del Pos

Per consolarci un poco, possiamo dire che continuano a sussistere i seguenti crediti d'imposta, entrambi esenti da imposte dirette e Irap:

Bonus commissioni Pos

Credito imposta 100% se i Pos sono collegati a strumenti che consentono la memorizzazione e la trasmissione elettronica dei dati dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle entrate o del 30% sulle commissioni addebitate per l’accettazione di pagamenti con altri strumenti di pagamento elettronici.

Non spetta a tutti, ma solo se i ricavi relativi all'anno d'imposta precedente sono di ammontare fino a 400.000 euro e solo per le commissioni dovute per operazioni nei confronti di consumatori finali.

Le banche o gli altri prestatori di servizi di pagamento elettronico devono comunicare, entro il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento, l’ammontare delle commissioni addebitate nel mese precedente e gli eventuali costi fissi periodici.

Sorge però una difficoltà perché le banche nella loro comunicazione non distinguono i pagamenti effettuati dai consumatori finali da quelli effettuati da soggetti che comunicano il possesso di partita Iva, per cui l’esercente deve individuare questi ultimi per escluderli dal calcolo del beneficio (per esempio con il calcolo dei pagamenti relativi alle fatture emesse a quei soggetti e ai relativi incassi).

Il credito d’imposta è utilizzabile dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa esclusivamente in compensazione tramite F24 (codice tributo “6916″ indicando il mese e l’anno in cui è stata addebitata la commissione nei formati “00MM” e “AAAA”)

La relativa documentazione bancaria deve essere conservata, a disposizione per eventuali controlli per 10 anni.

Bonus per l’acquisto, il noleggio o l’utilizzo del Pos

Ulteriore credito d’imposta per il costo di acquisto, noleggio o utilizzo di dispositivi che consentono di accettare pagamenti elettronici collegati ai registratori telematici (usufruibile fino al 30 giugno 2022), calcolato sul costo di acquisto, noleggio o utilizzo e alle spese di convenzionamento o per il collegamento tecnico tra gli strumenti, spetta entro il tetto di spesa di:

  • 160 euro, per le spese sostenute per l’acquisto e il noleggio del Pos;
  • 320 euro per spese sostenute per l’acquisto di evoluti strumenti elettronici di pagamento quali “Pos smart”, con memorizzazione e trasmissione telematica dei dati.

Per il rimborso di 160 euro, la misura del credito d’imposta è la seguente:

  • 70% per i soggetti con ricavi e compensi, relativi al periodo d’imposta precedente, inferiori a 200.000 euro;
  • 40% per i soggetti con ricavi e compensi, relativi al periodo d’imposta precedente, compresi tra 200.000 e un milione di euro;
  • 10% per i soggetti con ricavi e compensi, relativi al periodo d’imposta precedente, superiori a un milione e inferiori a 5 milioni di euro.

Per il rimborso di 320 euro, invece:

  • 100% per i soggetti con ricavi e compensi, relativi al periodo d’imposta precedente, inferiori ai 200.000 euro;
  • 70% per i soggetti con ricavi e compensi, relativi al periodo d’imposta precedente, compresi tra 200.000 e un milione di euro;
  • 40% per i soggetti con ricavi e compensi, relativi al periodo d’imposta precedente, superiori a un milione e inferiori a 5 milioni di euro.

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