Per installare le new slot al bar non servono altre licenze

Norme&fisco –

Una recente risoluzione del ministero dello Sviluppo economico ha precisato che è sufficiente disporre dell’autorizzazione di pubblico esercizio prevista dall’articolo 86 del Tulps

Nessuna licenza in più per i bar che installano gli apparecchi cosiddetti “comma 6” e “comma 7” previsti dall'articolo 110 del Tulps. Il ministero dello Sviluppo economico, con una risoluzione del 6 marzo scorso, ha precisato che è sufficiente per il titolare disporre dell'autorizzazione di gestore di pubblico esercizio prevista dall'articolo 86 del Tulps (Rd 773/1931). L'obbligo di una specifica licenza per le macchinette, invece, resta valido per gli esercizi commerciali che non hanno altra licenza di pubblica sicurezza.
Decaduto questo dovere, al gestore di bar invece non resta che l'obbligo di richiedere al Sindaco o a un suo delegato la vidimazione della tabella dei giochi proibiti dalla Questura (cioè giochi d'azzardo o che sono stati vietati per motivi di pubblico interesse) da appendere nel locale.
Ma in cncreto per quali apparecchi decade l'obbligo di richiedere specifica autorizzazione? In generale, per tutti i congegni che assegnano in modo aleatorio vincite di premi in natura o denaro. Con la prima definizione, comma 6, si intendono però in particolare le new slot (sia nella prima versione che in quella, comma b, di macchinette collegate a una rete telematica disposta da uno dei concessionari dei Monopoli) in cui alla fortuna si uniscono elementi di abilità e nelle quali il costo della partita non supera un euro. Con il termine comma 7, invece, si indicano macchinette senza monitor che sulla base di abilità fisica, mentale e strategica premiano con piccola oggettistica; apparecchi nei quali l'abilità conta più dell'elemento aleatorio (con costi non superiori a 50 centesimi a partita).
La risoluzione ministeriale - in risposta al quesito rivolto da alcuni Comuni, nonché da Fipe-Confcommercio e da Fiepet-Confesercenti - non è che un'ulteriore esplicitazione di quanto disposto dalla Finanziaria del 2006 (legge 266/05). Riformulando l'articolo 86 del Tulps (lo stesso che prevede l'obbligo di licenza per bar, ristoranti, alberghi ecc.), questa legge spiega che la licenza per gli apparecchi comma 6 e 7 è necessaria solo per gli esercizi commerciali diversi da quelli in possesso di altre licenze di pubblico esercizio o di concessionario di scommesse previste dall'articolo 88. Prima, invece, era necessario per il bar con new slot sommare le due licenze (di bar e di esercizio con apparecchi elettronici): nella Finanziaria del 2001 (legge 388/00), si disponeva infatti come necessaria la licenza rilasciata dopo il nulla osta dell'amministrazione finanziaria per tutte le sale pubbliche dove fossero installati gli apparecchi di gioco previsti dall'articolo 110. L'ultima versione dell'articolo 86 del Tulps ha invece cancellato questo obbligo. I motivi? Secondo quanto specificato dalla stessa risoluzione ministeriale, la scelta di semplificare da un lato le procedure amministrative per una categoria di divertimenti sempre più diffusa e dall'altro il criterio di assicurare che i locali in cui sono installati siano stati autorizzati dalla Questura (e i bar, naturalmente, già lo sono, anzi rischiano di vedersi sospesa o revocata la licenza nel caso abbiano installati apparecchi irregolari).
La risoluzione specifica questo, richiamando un parere richiesto a sua volta dal ministero dello Sviluppo economico al dicastero dell'Interno. Nessuna contraddizione, infine, tra queste indicazioni e l'articolo 194 del regolamento di esecuzione del Tulps (Rd 635/40), che prevede che “nei pubblici esercizi non sono previsti giuochi, ove non ne sia stata data espressa autorizzazione”: essendo disposta da un regolamento (inferiore di importanza rispetto a una legge come il Tulps - spiega il ministero) quest'ultima autorizzazione non è da intendere come un secondo “titolo autonomo di Polizia per l'esercizio dei giochi”, alternativo a quello previsto dall'articolo 86.

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