Rispondiamo al quesito di un lettore circa gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi.
La regolamentazione degli orari dei pubblici esercizi è demandata dalla Legge n. 287/1991 (art. 8, comma 1) ai Sindaci, i quali devono determinare due distinti orari, uno minimo e uno massimo, praticabili per ciascun tipo di esercizio della somministrazione di alimenti e bevande esistente nel territorio del Comune.
La disciplina dettata in materia di orari di chiusura di pubblici esercizi persegue finalità di tutela di beni primari della collettività, essendo preordinata a garantire la pubblica quiete nelle ore notturne (cfr. T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 16 maggio 2003, n. 1829).
Le regole variano, dunque, da città a città.
L'eventuale inadempienza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa (D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480) del pagamento di una somma da euro 154 a euro 1.032.
Le misure sanzionatorie irrogate in caso di violazione delle prescrizioni in materia di orari di chiusura di pubblici esercizi possono considerarsi illegittime solo a determinate condizioni.
In particolare, le sanzioni sono illegittime, secondo la giurisprudenza, quando esse sono affette da palesi vizi logici, da manifeste carenze istruttorie o da evidenti errori nell'accertamento e nella valutazione delle infrazioni (cfr. T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 16 maggio 2003, n. 1829, in Foro amm. TAR 2003, 1499).
In base a tale disciplina, dobbiamo dimostrare che, nel caso in oggetto, la sanzione è evidentemente sproporzionata rispetto all'infrazione riscontrata e pertanto che essa è erronea.
Per rispondere compiutamente al Vostro quesito sarebbe necessario conoscere l'ubicazione del pubblico esercizio in questione e, soprattutto, le circostanze del caso concreto.