Ulteriormente semplificato l’iter burocratico per avviare un’attività di somministrazione di alimenti e bevande. L’autorizzazione preventiva rimane valida solo per le aree di pregio artistico o ambientale e per quelle tutelate dai comuni
Diventa più semplice aprire un bar o un ristorante. È stato infatti modificato il decreto legislativo 59/2010, quello che dà attuazione alla direttiva comunitaria 2006/123 relativa ai servizi nel mercato interno. La direttiva, nota come Bolkestein, favorisce la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi.
Il decreto legislativo 147/2012, operativo dal 14 settembre di quest’anno, è in pratica il secondo provvedimento attuativo della direttiva europea: recepisce le recenti modifiche normative ed elimina, a due anni di distanza, le incongruenze e restrizioni contenute nel testo del 2010.
Così, per le attività di somministrazione di alimenti e bevande (e per quelle commerciali), viene ridimensionato il potere dei comuni.
Due strade possibili
L’autorizzazione preventiva per aprire (o trasferire) un bar o un ristorante deve essere richiesta solo se il locale si trova in una zona tutelata dal Comune per un “corretto sviluppo del settore” o in un’area di pregio artistico o ambientale. La nuova norma spiega che per il rilascio del titolo autorizzativo si applica - salvo le eccezioni di legge - la regola del silenzio-assenso: e quindi il silenzio dell’amministrazione competente equivale a un provvedimento che accoglie la domanda.
Se la zona dove dovrà nascere il bar non è tra quelle che il Comune ha delimitato, gli esercizi possono essere aperti (o trasferiti) presentando agli uffici comunali una semplice Scia, la segnalazione certificata di inizio attività (il recente Dl 5/2012 l’ha resa ancora più snella). L’attività può essere iniziata dalla data di presentazione della Scia, fatto salvo il potere dell’amministrazione comunale di fermare l’esercizio nei successivi 60 giorni se dall’esame dei documenti risulta la carenza dei requisiti richiesti per l’avvio. Le stesse regole valgono per il trasferimento della gestione e della titolarità degli esercizi.
I requisiti morali devono essere posseduti dal titolare, dal rappresentante legale, dagli eventuali soci e dall’eventuale persona preposta all’attività. Riguardo ai requisiti professionali c’è un’apertura, che allarga la flessibilità aziendale: il titolare individuale dell’esercizio, l’imprenditore, che ha i requisiti morali ma non quelli professionali può gestire l’attività avvalendosi di un preposto che li possiede entrambi.
Da sapere
RESTRIZIONI
L’autorizzazione preventiva per aprire un’attività è necessaria solo se la stessa sarà situata in un’area di pregio artistico o ambientale e che il Comune vuole tutelare
per il corretto sviluppo
del settore.
REQUISITI
I requisiti morali previsti devono essere posseduti dal legale rappresentante della società, dall’imprenditore individuale, dalla persona preposta. Però se il titolare non ha i requisiti professionali, può gestire l’attività individuando una persona preposta che rispetta quanto previsto dalle norme.
FESTE e SAGRE
Confermate le semplificazioni per l’attività temporanea di somministrazione svolta in occasione di feste e sagre.