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Giochi&scommesse –

Potrebbe essere lo scenario futuro se altre province, dopo Bolzano, imponessero una distanza minima tra sale da gioco, rivendite e istituti scolastici, centri giovanili o strutture sanitarie e/o assistenziali

Una sentenza che non fa ancora giurisprudenza, ma che potrebbe a breve cambiare lo scenario del gioco fisico in Italia modificando profondamente la geografia delle reti di distribuzione. La legge della provincia di Bolzano, emanata il 22 novembre 2010 recante “Disposizioni in materia di gioco lecito”, ha stabilito la necessaria distanza di 300 metri tra sale giochi o comunque tra le rivendite di gioco e istituti scolastici di ogni grado, centri giovanili, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio assistenziale. La legge prevede inoltre il divieto di qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di sale giochi.

Risolto il conflitto di competenze
Il Consiglio dei ministri, su proposta dell'ex ministro per i Rapporti con le Regioni, Raffaele Fitto, aveva però impugnato la legge, sostenendo come la possibilità di legiferare su tale argomento non fosse prevista dallo statuto speciale di autonomia. Le disposizioni si sarebbero inoltre poste in contrasto con un decreto legislativo che riserva allo Stato la competenza in materia di ordine pubblico, di contrasto al crimine e di tutela dei giocatori.
La Corte costituzionale, a sorpresa, ha riconosciuto con la sentenza 300 del 9 novembre 2011 le ragioni della provincia di Bolzano, modificando in prospettiva l'intero quadro normativo esistente. Per la prima volta viene infatti riconosciuta la possibilità a un ente locale di legiferare in una materia di generale competenza dello Stato centrale. La Corte ha infatti stabilito come le disposizioni si limiterebbero a imporre restrizioni al rilascio di autorizzazioni per l'apertura e per l'esercizio di sale da gioco e di attrazione in luoghi ritenuti sensibili, individuando, in sostanza, la loro ubicazione. Le disposizioni oggetto del giudizio, si legge nel testo della sentenza, “sono dichiaratamente finalizzate a tutelare soggetti ritenuti maggiormente vulnerabili, o per la giovane età o perché bisognosi di cure di tipo sanitario o socio assistenziale, e a prevenire forme di gioco cosiddetto compulsivo, nonché a evitare effetti pregiudizievoli per il contesto urbano, la viabilità e la quiete pubblica”.

Chi ne trae beneficio?

La bocciatura per lo Stato arriva in un successivo passaggio: “Non può condividersi l'assunto del ricorrente, secondo il quale la tutela dei minori - cui le norme regionali censurate sono preordinate - non potrebbe che spettare alla legislazione esclusiva statale, essendo incontestabile che detta tutela si traduca in un interesse pubblico primario. Le disposizioni impugnate, infatti, non incidono direttamente sulla individuazione e installazione dei giochi leciti, ma su fattori (quali la prossimità a determinati luoghi e la pubblicità) che potrebbero indurre al gioco un pubblico costituito da soggetti psicologicamente più vulnerabili o immaturi e, quindi, maggiormente esposti alla capacità suggestiva dell'illusione di conseguire, tramite il gioco, vincite e facili guadagni”. Esito che ha ovviamente portato alcuni partiti della provincia di Bolzano a chiedere la revoca immediata di tutte le licenze rilasciate a partire dal 22 novembre 2010. E che, volendo, potrebbe estendersi a macchia d'olio in molte altre province.
In questo caso si potrebbe assistere, oltre che allo scontro per interesse economico con l'Erario, anche alla mancata erogazione di nuove licenze per tutti i tipi di gioco. Una chiusura che però provocherebbe ulteriori discriminazioni premiando chi, nel tempo, aveva già ottenuto tali licenze.

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