Maternità: l’astensione obbligatoria

Che cosa prevede la legge

L'astensione obbligatoria consiste nel divieto assoluto di far lavorare le donne in stato di gravidanza e riguarda:

a) i 2 mesi precedenti la data presunta del parto: si deve far riferimento indicativamente alla data riportata sul certificato medico.

b) i 3 mesi dopo il parto.

La legge n. 53 del 2000, recependo una sentenza della Corte Costituzionale (n. 270 del 1999), prevede che, qualora il parto avvenga in anticipo rispetto alla data prevista, si possano aggiungere ai 3 mesi post-partum i giorni di astensione obbligatoria non goduti prima del parto, nel limite massimo di 5 mesi.

Nel caso di assenza di rischi per la gestante e per il bambino (dichiarata da un ginecologo del Servizio Sanitario Nazionale) è possibile continuare a lavorare fino all'ottavo mese di gravidanza; così facendo l'astensione dopo il parto è di quattro mesi.

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