Mancata sottoscrizione di un contratto

Le regole della responsabilità precontrattuale



Con la sentenza n. 1632 del 2000, la Suprema Corte ha stabilito che nella materia della responsabilità precontrattuale il danno risarcibile è circoscritto nei limiti dello stretto interesse negativo, rappresentato sia dalle spese inutilmente sopportate nel corso delle trattative in vista della conclusione del contratto, sia dalla perdita di ulteriori occasioni per la stipulazione con altri di un contratto altrettanto o maggiormente vantaggioso.

Ne deriva che la disposizione di cui all 'art. 1337 c.c. non può essere invocata per il risarcimento dei danni che si sarebbero evitati e dei vantaggi che si sarebbero conseguiti con la stipulazione ed esecuzione del contratto.



Cass.civ.,sez.III,14 febbraio 2000,n.1632

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