Malattia del lavoratore: assenza in caso di controlli

Corte di Cassazione n. 8012/2006

L'assenza del lavoratore dal domicilio alla visita di controllo durante le fasce orarie di reperibilità può essere giustificata da una ragione socialmente apprezabile.

E' questo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza 8012/2006, in cui così si legge:

"In tema di indennità di malattia, il giustificato motivo di assenza, necessario per escludere la sanzione per il mancato reperimento del lavoratore alla visita di controllo durante le fasce orarie di reperibilità, non si identifica esclusivamente con lo stato di necessità o di forza maggiore, potendo essere, invece, costituito, alla stregua della sentenza n. 78/1988 della Corte Costituzionale, anche da una seria e valida ragione, socialmente apprezzabile - la cui dimostrazione spetta al lavoratore - quale quella di far constatare l'eventuale guarigione dalla malattia, al fine della ripresa dell'attività lavorativa".



(Corte di Cassazione n. 8012/2006)

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