Locali e Green pass: le regole per personale e gestori

Green pass lavoratori
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Dal 15 ottobre anche i lavoratori del fuoricasa devono possedere ed esibire il Green pass per accedere al posto di lavoro. Una guida agli obblighi previsti per i dipendenti e i datori di lavoro
Valerio Sarti_covid
Valerio Sarti, titolare della società di consulenza Viesse Consulting di Induno Olona (Varese)

A seguito dell'approvazione del decreto legge n° 127 del 21 settembre 2021, a partire dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre scatterà l’obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, il Green Pass per tutti i lavoratori, pubblici, privati, subordinati, autonomi, domestici, volontari, ecc. per l’accesso ai luoghi di lavoro. Questa nuova misura andrà a integrarsi con il protocollo aziendale già in vigore ai sensi della normativa vigente. Resteranno quindi valide le misure di sicurezza già in uso, come: obbligatorietà delle mascherine, metro di distanziamento, sanificazione accurata, ecc...

Come ottenere il green pass

Il green pass viene rilasciato a seguito di:

  • vaccinazione (almeno della prima dose vaccinale Sars-CoV-2 o vaccino monodose dopo 15 giorni, validità 12 mesi)
  • guarigione (validità 6 mesi)
  • test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (validità 72 con test molecolare o 48 ore con test antigenico rapido)
  • esenzioni: saranno esenti dall'obbligatorietà di possedere la certificazione solo i lavoratori esclusi dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con la circolare del ministero della Salute n. 35309 del 4 agosto 2021 e s.m.i.

Lavoratori senza green pass

Per i lavoratori delle aziende private il decreto prevede che, nel caso in cui il lavoratore comunichi di non essere in possesso di green pass, o nel caso in cui il lavoratore risulti sprovvisto del green pass al momento dell'accesso al luogo di lavoro, lo stesso sarà da considerarsi assente ingiustificato fino alla presentazione della suddetta certificazione.

Non potranno esserci conseguenze disciplinari e il lavoratore avrà diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata il lavoratore non riceverà retribuzione né altro compenso. Non è previsto, per il lavoratore sprovvisto di green pass, il diritto ad avere in automatico lo smart working: l'azienda infatti avrà facoltà di concederlo o meno.

Nelle aziende con meno di 15 dipendenti, i lavoratori, in assenza di green pass, verranno immediatamente considerati assenti ingiustificati e verrà quindi sospesa la retribuzione fino all’esibizione del certificato. Fino al 31 dicembre, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro potrà sospendere il lavoratore sprovvisto di green pass e sostituirlo stipulando un contratto a termine della durata di 10 giorni, rinnovabile per una sola volta. Al termine del contratto di sostituzione, il lavoratore titolare rimarrà assente ingiustificato, ma conserverà il posto fino al 31 dicembre oppure fino a quando non esibirà il green pass.

Compito dei datori di lavoro sarà definire, entro il 15 ottobre, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche.

Modalità di controllo

Le verifiche potranno essere svolte anche a campione, prevedendo possibilmente che i controlli vengano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro.

Chi deve effettuare i controlli

Non saranno i medici aziendali a effettuare i controlli. L'attività di verifica sarà compiuta dal datore di lavoro o da un suo delegato, formalmente nominato. La nomina dovrà essere completa delle istruzioni necessarie per effettuare l’attività di verifica.

Come avviene il controllo

La verifica potrà avvenire solo tramite l'applicazione ministeriale VerificaC19. Il lavoratore dovrà mostrare la certificazione (in formato digitale o cartaceo) al verificatore il quale, utilizzando l'app precedentemente installata su un dispositivo, dovrà inquadrare il codice QR e attivare la scansione. La verifica di autenticità del pass con documento di identità, verrà effettuata solo nel caso in cui appaia evidente un'incongruenza o una falsificazione.

Le sanzioni

Le sanzioni per i lavoratori saranno di tipo diverso a seconda del momento in cui verrà accertata la violazione:

  • nel caso in cui il lavoratore risulti sprovvisto di green pass al momento dell'accesso al luogo di lavoro, non potrà accedere e sarà considerato assente ingiustificato.
  • nel caso in cui il lavoratore risulti sprovvisto di green pass all'interno dei locali aziendali, si applicheranno le sanzioni disciplinari di settore, in quanto il lavoratore è entrato senza dichiarare l'assenza di green pass e/o eludendo il controllo (condotta contestabile disciplinarmente).

In ogni caso i lavoratori sono passibili di sanzione da 600 a 1.500 euro.

Le sanzioni amministrative per i datori di lavoro variano invece da 400 a 1.000 euro qualora sia accertato che non abbiano messo in atto misure organizzative o che non abbiano eseguito i controlli. Tali sanzioni verranno raddoppiate in caso di reiterazione.

Per evitare sanzioni è consigliabile l’adozione di un registro delle verifiche. Così facendo sarà possibile avere evidenza dell’attività di controllo svolta.

Privacy tutelata

Il controllo della certificazione non permetterà al datore di lavoro di venire a conoscenza di informazioni in merito alla modalità di ottenimento della certificazione (test molecolare o antigenico, vaccinazione o guarigione) o allo stato di salute del lavoratore. L'app VerificaC19 mostrerà al controllore solo nome, cognome, data di nascita e validità della certificazione.

Allo stato attuale, senza ulteriori precisazioni da parte del governo in merito alle problematiche relative al trattamento e alla gestione dei dati, non è consentito in nessun caso effettuare attività di archiviazione.

Informazioni sullo stato delle certificazioni dei lavoratori

I controlli da parte del datore di lavoro potranno avere inizio solamente dal 15 ottobre. In assenza di ulteriori chiarimenti da parte del governo, in nessun caso dovrà essere accertato tramite indagine interna lo stato delle certificazioni dei lavoratori.

SCARICA IL DECRETO LEGGE 127 del 21 settembre 2021

*Valerio Sarti è titolare della società di consulenza Viesse Consulting di Induno Olona (Varese)

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