Licenziamento per giustificato motivo

Corte di Cassazione 27.2.2004 n. 4050

Ai fini della configurabilità di un legittimo licenziamento per giustificato motivo obiettivo non è sufficiente l'eventuale inidoneità del lavoratore ad effettuare la propria prestazione, in un determinato luogo o secondo determinate modalità, ma occorre anche la prova, a carico del datore di lavoro, circa l'impossibilità di reimpiego dello stesso lavoratore nell'ambito dell'organizzazione aziendale.

(Cass. 27/2/2004 n. 4050)

Lascia un commento

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome