Licenziamenti disciplinari illegittimi: reintegro se l’illecito non è così grave

Norme&fisco –

Alcune recenti sentenze convergono nel valutare i comportamenti dei lavoratori e la “reazione” dell’azienda secondo un principio di proporzionalità: in caso di eventi non così gravi il dipendente conserva il diritto a mantenere il posto di lavoro

Aver accertato l’illecito disciplinare non conduce per forza al licenziamento. Alcune recenti decisioni dei Tribunali hanno interpretato la riforma Fornero in senso più favorevole al dipendente. Nei licenziamenti disciplinari, in base al nuovo articolo 18 dello Statuto disposto dalla legge 92/2012, la reintegrazione vale solo se il fatto contestato è insussistente. Ma questa insussistenza cosa riguarda: il caso che il lavoratore non abbia commesso il fatto o la gravità del fatto stesso? È questo il punto intorno a cui ruotano le interpretazioni.

La sentenza di Ravenna
Il Tribunale di Ravenna, sezione lavoro, con ordinanza del 18 marzo 2013 afferma che il regime di tutela da applicare in caso di licenziamento disciplinare dichiarato illegittimo non può prescindere dal principio di proporzionalità. E dunque, se il comportamento addebitato al lavoratore non è ritenuto grave, anche la conferma della sussistenza del fatto contestato non basta a privare del diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro. Secondo il Tribunale di Ravenna, l’insussistenza si ha solo se il comportamento del lavoratore, pur avvenuto, non ha una rilevanza giuridica qualificata. Il giudice, in sostanza, non può limitarsi al fatto contestato dal datore di lavoro, ma deve esaminare lo stesso fatto in base alla nozione di giusta causa: e così valutare se quel comportamento integra gli estremi della lesione irreparabile del vincolo fiduciario. Se così non è, il fatto contestato è insussistente e quindi al lavoratore spetta la reintegrazione.

Il Tribunale di Bologna
La decisione del Tribunale di Ravenna si inserisce nel solco dell’orientamento del Tribunale di Bologna. Per il quale (ordinanza del 15 ottobre 2012) il nuovo articolo 18, comma 4, fa riferimento al fatto giuridico, da considerare nella componente oggettiva e soggettiva, in relazione allo specifico contesto ambientale in cui il lavoratore ha agito. Il fatto contestato in sede disciplinare dall’azienda al dipendente deve essere insomma considerato insussistente non solo quando non si è materialmente verificato. Ma anche quando è del tutto privo di una particolare rilevanza che giustifichi la misura del licenziamento.

La scelta di Voghera
Il Tribunale di Voghera (14 marzo 2013) ha invece preso posizione in senso meno favorevole al lavoratore. Se il fatto materiale che ha portato alla contestazione disciplinare si è effettivamente verificato, una volta accertata l’illegittimità del licenziamento per assenza di gusta causa o giustificato motivo soggettivo, la modesta rilevanza del fatto stesso può dar luogo alla sola forma di tutela indennitaria.n

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