Le regole della sicurezza alimentare

Il quadro normativo di riferimento in tema di controllo degli alimenti

Nel Libro Bianco europeo si sostiene che la rintracciabilità di filiera di un qualsiasi alimento è utile per la sicurezza alimentare.



Effettivamente una politica alimentare efficace richiede la rintracciabilità dei percorsi dei mangimi e degli ingredienti in essi contenuti, è quindi necessario introdurre procedure adeguate per agevolare tale rintracciabilità.



Già il sistema HACCP avrebbe dovuto coprire ogni fase della produzione alimentare, compresa quella primaria, e di conseguenza avrebbe dovuto funzionare abbinato alla rintracciabilità.



L'art. 18 del Regolamento n. 178/2002 dispone ora l'obbligo per le imprese del settore dei mangimi e degli alimenti di assicurare procedure attraverso le quali individuare chi abbia fornito loro un alimento, un mangime, un animale destinato alla produzione alimentare e, l'obbligo per gli operatori di tenere adeguati registri dei fornitori di materie prime e di ingredienti per l'alimentazione in modo da consentire subito, qualora si presenti un problema, l'individuazione delle cause, i responsabili e il conseguente ritiro dal mercato dei prodotti.

Analoghe operazioni sono imposte per individuare le imprese cui hanno fornito i loro prodotti.



Naturalmente va segnalato che l'identificazione dei mangimi, degli alimenti e dei loro ingredienti è una questione complessa che deve tener conto dei diversi settori e prodotti, le disposizioni del Regolamento n. 178/2002 non si fermano alla registrazione di semplici operazioni di carico e scarico dei prodotti ma impongono obblighi più analitici di individuazione comportanti differenziazioni per prodotti e/o per partite. E' chiara quindi la difficoltà, evidenziata da più parti, che l'attuazione delle disposizioni può determinare.



L'art. 18 del Regolamento prevede anche che la rintracciabilità deve essere rappresentata nel passaggio finale verso il consumatore con un'adeguata etichettatura o identificazione degli alimenti o mangimi commercializzati sul mercato comunitario.



In tal senso la rintracciabilità può essere uno strumento tangibile per i consumatori che da un lato attraverso chiare informazioni riportate in etichetta riceveranno notizie precise sulle caratteristiche del prodotto tali da consentire loro di effettuare scelte di qualità, dall'altro è uno strumento efficace per le aziende che potranno dimostrare di far parte di una filiera "controllata" e spendere tale efficienza aziendale con i clienti.



Oltre al già citato sistema di controllo denominato HACCP, va innanzitutto ricordata la norma UNI 10939/2001 che fissa i principi generali per la progettazione ed attuazione di un sistema di rintracciabilità nelle filiere agroalimentari.



Si tratta di una norma quadro, che definisce i principi e specifica i requisiti per l'attuazione di un sistema di rintracciabilità di filiera in tutti i casi in cui si voglia documentare la storia di un prodotto e le specifiche responsabilità attraverso l'identificazione e la registrazione dei flussi materiali e delle organizzazioni che contribuiscono alla formazione, commercializzazione e fornitura di un prodotto agroalimentare.



Discipline specifiche sulla rintracciabilità sono già in vigore, ad es. il regolamento CE n. 1760/2000 sull'etichettatura delle carni bovine, dove si passa da un sistema volontario di etichettatura ad un sistema comunitario facoltativo/obbligatorio, con l'obiettivo di procurare la massima trasparenza nella commercializzazione delle carni bovine; o ancora l'art. 18 del D. Lgs. n. 228/2001, che si propone di promuovere la piena informazione del consumatore attraverso un sistema volontario di rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi e degli animali destinati alla produzione alimentare.



E' della legislazione più recente la Circolare del Ministero per le politiche agricole n. 1/2003 con la quale vengono definiti i dati obbligatori e quelli facoltativi da inserire nelle etichette riferite alla carne bovina e i relativi processi di controllo sulla rintracciabilità.

Per la rintracciabilità nei punti vendita è prevista:



- verifica della corrispondenza dei dati inseriti nella bolla e nelle fatture con quelli inseriti nei documenti di rintracciabilità;

- restituzione delle carni prive di etichette identificativi e non accompagnate da documenti di rintracciabilità;

- identificazione e apposizione di codici identificativi dell'animale in caso di acquisto di carni da lavorare;

- obligo del gestore di verificare la corrispondenza tra le informazioni indicate dal fornitore a quelle inserite nelle etichette.

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