Lavoro a chiamata nei pubblici esercizi

Il sì del Ministero per il lavoro a chiamata

Il Ministero del Lavoro ha risposto positivamente al quesito posto dalla FIPE in merito all'applicabilità del lavoro a chiamata per prestazioni da rendersi il fine settimana, nonché nei periodi delle ferie estive o delle vacanze natalizie e pasquali.

Le aziende dei pubblici esercizi possono finalmente assumere liberamente personale con contratto di lavoro intermittente nel fine settimana, nei periodi delle ferie estive o delle vacanze natalizie e pasquali, senza attendere l'intervento della contrattazione collettiva nazionale o territoriale.



Il lavoro intermittente - detto anche "job on call" o più semplicemente lavoro a "chiamata" - è un contratto mediante il quale un lavoratore (di età compresa fra i 25 ed i 45 anni) si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi.



Il contratto di lavoro intermittente - che può essere stipulato anche a tempo determinato - deve prevedere la quota della indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, corrisposta al lavoratore per periodi nei quali il lavoratore stesso garantisce la sua disponibilità al datore di lavoro in attesa della sua utilizzazione.



In caso di malattia o di altro evento che renda temporaneamente impossibile rispondere alla chiamata, il lavoratore è tenuto a informare tempestivamente il datore di lavoro, specificando la durata dell´impedimento. Nel periodo di temporanea indisponibilità non matura il diritto alla indennità di disponibilità.



Per quanto riguarda la misura della retribuzione convenzionale i lavoratori possono versare la differenza contributiva per i periodi in cui abbiano percepito una retribuzione inferiore rispetto a quella convenzionale ovvero abbiano usufruito della indennità di disponibilità fino a concorrenza della medesima misura.



Per tutti gli opportuni approfondimenti si rimanda il lettore agli articoli 33-40 del decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003.














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