Il decreto Sviluppo ha introdotto una terza tipologia di società a responsabilità limitata: la Srlcr, che sta per Srl a capitale ridotto. Basta infatti un euro di capitale per aprirla; una possibilità ora alla portata anche di chi non è più giovane
Con il decreto legge Sviluppo (83/2012) convertito ad agosto è nato un terzo tipo di Srl. Si chiama “società a responsabilità limitata a capitale ridotto” (Srlcr). Non è una semplice variante della Srls, ma una nuova figura per incentivare l’imprenditoria di dimensioni ridotte senza vincolare la società “agevolata” all’età dei soggetti (per chi vuole costituire un Srls il limite è fino a 35 anni), che devono comunque necessariamente essere tutti persone fisiche.
La società a responsabilità limitata semplificata introdotta dal Dl/2011, ricordiamolo, si distingue dalla Srl ordinaria per alcune caratteristiche. Innanzitutto deve esser costituita con atto pubblico notarile secondo lo schema conforme al modello standard disegnato dal ministero della Giustizia. Non può avere quindi uno statuto ad hoc: un “prezzo” da pagare per usufruire delle semplificazioni concesse. L’ammontare del capitale sociale (da versare in denaro) deve esser pari ad almeno un euro e inferiore ai 10mila: se la società aumenta la capitalizzazione oltre questa cifra deve lasciare l’abito della Srls. Una quota pari al 25% degli utili netti che risultano dal bilancio annuale confluisce in una riserva indisponibile fino a che questa, insieme al capitale, non raggiunga l’ammontare di 9.999,99 euro. La Srls può esser costituita con atto uni o plurilaterale. Quella a socio unico, nel corso del tempo, può evolvere verso la pluripersonalità: ma l’ingresso resta possibile solo a persone fisiche con meno di 35 anni; allo stesso modo la Srls pluripersonale può diventare a socio unico, purché il suddetto socio sia persona fisica con età inferiore ai 35 anni. La Srls deve esplicitamente indicare nella propria denominazione che si tratta di una “semplificata”. E la denominazione, insieme all’ammontare del capitale sottoscritto e versato, alla sede e all’ufficio del registro delle imprese presso cui è iscritta, deve essere indicata negli atti e nella corrispondenza. Per quanto riguarda l’atto costitutivo e l’iscrizione nel registro delle imprese, non si pagano l’imposta di bollo e i diritti di segreteria, né gli onorari notarili: resta solo da versare l’imposta di registro di 168 euro (e la tassa annuale camerale). L’organo di amministrazione della Srls può essere formato unicamente da persone fisiche che devono essere soci: se ci sono più amministratori, devono necessariamente comporre un Consiglio di Amministrazione (CdA).
La nuova Srlcr
La società a responsabilità limitata a capitale ridotto non deve avere un atto costitutivo standard ma uno statuto “ordinario”, e non fruisce dei benefici sui costi: alla costituzione si applicano gli onorari notarili, l’imposta di bollo e i diritti di segreteria. Quello che accomuna Srls e Srlcr è l’ammontare del capitale sociale, che deve essere compreso tra 1 e 9.999,99 euro, che si può versare solo in denaro e per intero nelle mani degli amministratori (senza doverlo collocare transitoriamente in banca come per le Srl).