Una sentenza della Cassazione obbliga i proprietari dei fondi a contribuire ai costi di rifacimento delle scale condominiali
Se il locale si trova al piano terreno di un edificio, il gestore, in quanto condomino, deve partecipare alle spese di manutenzione delle scale. La lettura deriva dall’ordinanza della Cassazione numero 21886 del 5 dicembre scorso, riferita al caso di una condomina che ha rivendicato il diritto di essere esonerata dalla spesa per il rifacimento delle scale, dichiarando di non farne uso. Nel caso in questione, i lavori hanno interessato però l’intera struttura statica dell’edificio. E le scale - ha spiegato la Suprema corte - sono un elemento strutturale necessario all’edificazione di uno stabile e un mezzo indispensabile per accedere al tetto e al terrazzo di copertura. Anche se il condomino non usa le scale, queste conservano comunque la qualità di parti comuni, come indicato dall’articolo 1117 del Codice civile.
Un’indicazione che vale «anche relativamente ai condomini proprietari di negozi con accesso dalla strada, in assenza di titolo contrario, poiché anche tali condomini ne fruiscono quanto meno in ordine alla conservazione e manutenzione della copertura dell’edificio (Cassazione 15444/2007)».
Proprietà comune
Con la nuova ordinanza, la Corte stabilisce dunque che non solo le scale sono di proprietà comune, ma che devono partecipare alla loro manutenzione i proprietari dei fondi, che sarebbero invece esclusi in base all’articolo 1123, comma 3. Seguendo le affermazioni dei giudici di Cassazione, se ci sono due scale nello stesso edificio, i condomini di una scala dovrebbero partecipare anche alle spese dell’altra perché serve a raggiungere il tetto in caso di manutenzione.
Un’interpretazione che fa discutere.