La riforma del commercio

Capire la riforma in breve

Imprenditore commerciale è colui che svolge un'attività intermediaria nella circolazione dei beni.

Le merci acquistate possono essere rivendute ai consumatori in sede fissa (commercio fisso) o  mobile (commercio ambulante al minuto o dettaglio) oppure possono essere rivendute ad altre imprese commerciali (commercio all'ingrosso).

La somministrazione di alimenti e bevande è l'attività svolta da colui che professionalmente
distribuisce cibi e bevande al pubblico, sia in sede fissa che mediante distributori automatici. I pubblici esercizi si suddividono in tre grandi gruppi: esercizi di ristorazione (ristoranti, tavole calde, pizzerie, birrerie), esercizi per la vendita di bevande e dolciumi (bar, caffè, gelaterie) ed esercizi misti, che alle suddette tipologie uniscono servizi di svago o intrattenimento (sale da ballo, stabilimenti balneari).

Il Dlg 114/98, ha modificato la disciplina relativa alle autorizzazioni amministrative richieste per l'esercizio dell'attività commerciale.

Si è passati dalle precedenti 14 tabelle merceologiche alla suddivisione in soli due settori:

ALIMENTARE e NON ALIMENTARE.

Per l'esercizio dell'attività non è più necessario essere iscritti al Registro Esercenti Commercio (REC) tenuto in CCIAA bensì, occorre possedere prescritti requisiti morali e professionali.

La nuova normativa permette la vendita all'interno dello stesso negozio di tutti i beni non alimentari o tutti i prodotti alimentari, nel rispetto delle norme igienico sanitarie previste.

Per poter avviare, ampliare o trasferire un'attività commerciale è necessaria la sola formalità di una semplice comunicazione al comune nei trenta giorni antecedenti.

Requisiti Morali

I requisiti morali richiesti se si vuole aprire una attività commerciale sia di generi alimentari sia di prodotti non alimentari, consistono in:

- non essere stati dichiarati falliti;

- non aver riportato condanna definitiva per delitto non colposo, per cui sia prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a 3 anni;

- non aver avuto una condanna per delitti contro la Pubblica Amministrazione ovvero per ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione o rapina;

- non avere riportato due o più condanne a pena detentiva o pecuniaria nel quinquennio precedente all'inizio dell'attività;

- non essere stati sottoposti alle misure di sorveglianza speciale, divieto di soggiorno, obbligo di soggiorno;

- non essere stati dichiarati "delinquenti abituali, professionali o per tendenza".

Il divieto di esercizio permane per la durata di 5 anni dal giorno in cui la pena è stata scontata o si è estinta o dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.

Requisiti Professionali

I requisiti professionali sono necessari per l'esercizio dell'attività nel caso di vendita di prodotti alimentari. Occorrerà possedere uno dei seguenti requisiti:

- aver frequentato con esito positivo un corso di formazione professionale, istituito dalla Regione;

- aver esercitato in proprio, per almeno 2 anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari;

- aver lavorato, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare come dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o, in caso di coniuge, parente o affine, in qualità di coadiutore familiare;

- essere stato iscritto negli ultimi 5 anni al registro esercenti il commercio.

Casi di non applicazione della Riforma

La riforma introdotta dal Dlg. 114/98, non si applica ad alcuni imprenditori commerciali, per i quali restano in vigore le precedenti norme amministrative. Le categorie interessate sono:

- pubblici esercizi (bar, ristoranti...) sottoposti all'obbligo della preventiva autorizzazione comunale, oltre che al rispetto delle norme urbanistiche e igienico sanitarie;

- farmacie qualora vendano esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico chirurgici (resta in vigore il REC);

- rivendite di generi di monopolio qualora vendano esclusivamente tali generi (resta in vigore il REC);

- venditori di carburanti ed oli minerali operanti negli impianti di distribuzione automatica (resta in vigore il REC);

- alcune associazioni di produttori ortofrutticoli e i produttori agricoli, che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente coltivati o legalmente raccolti su terreni nell'esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari (nessun obbligo se la vendita avviene sul fondo di proprietà o se compresa nel volume d'affari di 2.500 Euro);

- gli artigiani per la vendita nei locali di produzione, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio (obblighi ai fini delle imposte);

- i pescatori e loro cooperative, i cacciatori, singoli o associati, che vendano al pubblico i prodotti provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro attività;

- chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico (obblighi ai fini delle imposte);

- l'attività di vendita effettuata durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie e delle mostre di prodotti purché essa riguardi solo i prodotti esposti e non duri oltre il periodo delle manifestazioni (obbligo di comunicazione CCIAA);

- apertura di sale cinematografiche.

Dimensioni esercizi di vendita

Per superficie di un esercizio commerciale s'intende l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili.

Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.

- Gli esercizi di vicinato sono quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti o a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.

Per l'apertura, il trasferimento e l'ampliamento di tali negozi, I'esercente è tenuto ad una semplice comunicazione al Comune competente per territorio: trascorsi 30 giorni può procedere.

- Le medie strutture di vendita, hanno una superficie compresa tra i limiti massimi degli esercizi di vicinato e i 1.500 mq. nei comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti o 2.500 mq. nei  comuni con popolazione superiore.

Sono soggette ad autorizzazione del Comune competente che, verificati i requisiti e sentite le  organizzazioni di consumatori e commercianti, comunica entro 90 giorni la decisione.

- Le grandi strutture di vendita sono gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti delle medie  strutture di vendita.

L'autorizzazione è affidata al Comune, che preventivamente ha individuato nella pianificazione urbanistica le aree destinate a tali insediamenti. Entro 60 giorni dalla domanda il Comune convoca una conferenza di servizi a cui sono presenti rappresentanti della Provincia.

- Per centro commerciale s'intende una media o una grande struttura di vendita nella quale sono  inseriti più esercizi commerciali. Essi usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizi gestiti unitariamente. Ai fini del decreto, per superficie di un centro commerciale, si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti.

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