La responsabilità del gestore nel caso di mobbing tra colleghi

La disciplina prevista dagli articoli 2087 c.c. e 2049 c.c.

Il gestore deve prestare molta attenzione ai rapporti personali che si instaurano all'interno del locale, al fine di verificare che la serenità dell'ambiente di lavoro non sia turbata da

comportamenti "malsani".

Tale dovere rientra nell'obbligo di prevenzione per evitare ogni possibile responsabilità, previsto dall'articolo 2087 del codice civile, che si inserisce automaticamente nel contenuto del rapporto di lavoro.

In particolare, in caso di mobbing, il gestore potrebbe essere ritenuto direttamente responsabile anche quando la molestia è stata posta in essere non da lui, ma da un collega della vittima.

In base infatti all'art. 2049 c.c. "I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti".

Ne deriva che, se il dipendente mobbizza il collega, potrebbe esserne chiamato a rispondere il datore di lavoro.

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