La pubblicità è utile ma dev’essere veritiera

Promozione –

Il messaggio pubblicitario non deve essere ingannevole. Anche i locali pubblici rischiano.

Il messaggio pubblicitario ingannevole assume rilevanza legale sotto un duplice profilo: lede gli interessi dei consumatori, pregiudicando l'interesse pubblico alla trasparenza della comunicazione pubblicitaria, e danneggia le imprese concorrenti che possono subire uno svantaggio economico. La materia è stata rivisitata dal recente decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 - noto come Codice del Consumo - in armonia con i principi affermati in sede comunitaria. Un'apposita sezione del Codice si occupa di pubblicità, vietando quella ingannevole e disciplinando quella comparativa. L'articolo 20 definisce ingannevole “qualsiasi pubblicità che in qualunque modo sia idonea ad indurre in errore le persone fisiche o giuridiche, e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che, per questo motivo, sia idonea a ledere un concorrente”. La nuova normativa, che punisce con multe salate la promozione di prodotti i cui requisiti non corrispondono alla realtà, attribuisce un ruolo fondamentale all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm). L'Autorità, oltre a definire quali sono in concreto i casi di pubblicità ingannevole, dispone di efficaci strumenti sanzionatori che possono arrivare anche alla sospensione dell'attività di impresa fino a 30 giorni nel caso di reiterato rifiuto di correggere i messaggi pubblicitari. Così di recente l'organismo guidato da Antonio Catricalà ha istituito un procedimento sanzionatorio contro un hotel-pizzeria di Codigoro (Fe). Di cosa era colpevole il nostro? Del fatto che la pizza non era cotta nel forno a legna come scritto, in caratteri piccolissimi, in un menu. Mille euro di multa e stop.

Lascia un commento

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome