La prevenzione ed il controllo anti-mobbing

Gli obblighi del datore di lavoro

In tema di mobbing, il primo consiglio è ovvio.

Il gestore dovrà prestare molta attenzione sia al suo rapporto con i propri dipendenti sia ai rapporti interni fra il personale.

Se il dipendente impugna il licenziamento sostenendo di essere stato vittima di mobbing, il gestore si troverà ad affrontare il problema della sua responsabilità.

La norma fondamentale in materia è costituita dall'art. 2087 del codice civile: "L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro".

Tale norma pone a carico del datore di lavoro uno speciale obbligo di protezione del lavoratore.

E, naturalmente, tale obbligo si estende anche al mobbing.

La previsione legislativa, particolarmente ampia ed elastica, comprende non solo il rispetto delle condizioni e dei limiti per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, ma anche l'introduzione di misure idonee a prevenire eventuali situazioni di pericolo per il lavoratore.

L'obbligo di protezione non attiene solo al profilo dell'integrità psico-fisica dei lavoratori, ma anche a quello della "personalità morale".

Quest'ultimo aspetto, storicamente a lungo trascurato, comporta che nel rapporto di lavoro deve essere rispettata la "persona" del lavoratore, sia in senso fisico, che in senso psicologico.

In altre parole, il gestore ha l'obbligo di tutelare la sanità mentale del dipendente, se messa a dura prova dall'ambiente lavorativo.

Al momento della conclusione del contratto, l'obbligo di prevenzione previsto dall'articolo 2087 del codice civile si inserisce automaticamente nel contenuto del rapporto di lavoro.

Un 'importante sottolineatura.

Anche il mobbing cosiddetto orizzontale, che si ha quando non è il superiore, ma il collega, a molestare il mobbizzato, può comunque essere imputato al datore di lavoro. Ciò perché anche qui incombe sul datore di lavoro l'obbligo di garantire che la serenità dell'ambiente di lavoro non sia turbata da comportamenti di altri suoi dipendenti.

In base infatti all'art. 2049 c.c. "I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti": se dunque il dipendente mobbizza il collega, potrà esserne chiamato a rispondere il datore di lavoro.

Del resto, la responsabilità del gestore per tali comportamenti dei dipendenti è motivata dalla facoltà che egli ha di infliggere pesanti sanzioni disciplinari (fino al licenziamento), a chi ponga in essere comportamenti dubbi nei confronti dei colleghi.

E' stato ad esempio riconosciuto legittimo il licenziamento in tronco di lavoratori che infliggevano pesanti molestie verbali alle colleghe.

Naturalmente, anche il soggetto che si è macchiato direttamente di mobbing non va esente da responsabilità, ma risponderà dei danni cagionati ad altri dipendenti ai sensi della norma generale dell'art. 2043 codice civile, in base alla quale "qualunque fatto doloso, o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno".


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