La “fedeltà aziendale” del lavoratore

Il lavoratore deve astenersi da comportamenti che contrastano con i doveri connessi all’azienda

Con sentenza n. 6957 del 4 aprile 2005, la Cassazione ha affermato che il lavoratore è tenuto al rispetto dell'obbligo di fedeltà alla struttura in cui è inserito.



La violazione di questo dovere può fondare il licenziamento per giusta causa, tenuto conto che il lavoratore si deve astenere non soltanto dai comportamenti espressamente vietati dall'art. 2105 c.c., ma anche da qualsiasi altra condotta che, per natura e possibili conseguenze, risulti in contrasto con i doveri connessi all'inserimento del lavoratore nella struttura organizzativa e produttiva dell'azienda.


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