Interessi di mora in aumento nel 2013

Norme&fisco –

Dall’1 maggio è passato dal 4,5 a oltre il 5% il tasso che si applica sulle somme richieste dalle cartelle esattoriali pagate in ritardo. Immutati gli interessi legali: restano al 2,5%

Negli ultimi anni gli interessi dovuti per chi paga in ritardo le somme chieste con le cartelle di pagamento erano stati progressivamente ridotti. Con la crisi, si era scesi dal 6,8358% applicabile dall’1 ottobre 2009 al 4,5504% dall’1 ottobre 2012. Dall’1 maggio 2013, invece, il tasso è tornato a salire: dal 4,5504 al 5,2233%. Così ha deciso un provvedimento del 4 marzo 2013 del direttore dell’agenzia delle Entrate, Attilio Befera, previsto dall’articolo 30 del decreto sulla riscossione (Dpr 602/73). Spetta infatti alle Entrate fissare il tasso degli interessi di mora che, una volta ricevuta la cartella e scaduto il termine di 60 giorni dalla notifica, maturano sulle somme iscritte a ruolo fino alla data di pagamento. Quando le somme vengono versate entro i termini, in caso di rinuncia all’impugnazione dell’accertamento, accertamento con adesione e conciliazione giudiziale, gli interessi da pagare sono il 3,5% annuo (articolo 6, decreto 21 maggio 2009).

Rate e tasso legale
Per i pagamenti rateali, sugli importi delle rate successive alla prima, la legge prevede che si paghino gli interessi legali. Il tasso nel 2013 resta al 2,5% fissato per il 2012, dopo gli aumenti dell’1 gennaio 2011 (1,5%) e dell’1 gennaio 2010 (1%). La misura del tasso di interesse legale deve essere determinata in riferimento all’annualità in cui si perfeziona l’atto di accertamento con adesione. E resta costante anche se il versamento delle rate prosegue nei successivi anni.

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