Inquinamento acustico ed esercizio di somministrazione all’aperto

Le segnalazioni di “eccessivi schiamazzi” non possono sostituire gli accertamenti dell’autorità

"Il provvedimento di limitazione dell'orario di apertura di un esercizio di somministrazione all'aperto non può fondarsi su mere segnalazioni di "eccessivi schiamazzi notturni", dovendo invece l'amministrazione procedere ad un autonomo accertamento e riscontro (T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. III - 16 febbraio 2005, n. 1127)".



"L'ordinanza di chiusura alle ore 24.00 di un bar deve essere preceduta da un'adeguata attività istruttoria sulla provenienza e sulla responsabilità delle immissioni sonore che ne sono la giustificazione, nonché sulla loro effettiva intollerabilità: di ciò possono costituire indizio gli esposti dei residenti, ma la fondatezza delle loro doglianze deve poi essere riscontrata dall'Autorità amministrativa, cui spetta di verificare la presenza di una situazione d'intollerabile rumorosità, che possa essere qualificata come caso di emergenza connesso con l'inquinamento acustico (T.A.R. VENETO, Sez. III - 2 novembre 2004, n. 3832)".

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