Il divieto riguarda tutti gli spazi comuni
L'art.51 della legge n. 3 del 2003, nota come legge anti-fumo, prevede che "è vietato fumare nei locali chiusi, ad eccezione di: a) quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico; b) quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati".
Il suddetto punto a) prevede, pertanto, che il divieto di fumare non si applichi alle abitazioni private.
Negli alberghi, pensioni, ecc., il divieto riguarda tutti gli spazi comuni (reception, bar, sale da pranzo, salotti, ecc.). Le camere possono essere assimilate alle private abitazioni, e quindi luoghi esonerati dal divieto, tuttavia possono essere previste camere per fumatori e per non fumatori secondo le preferenze dei clienti.
Ricordiamo che la legge italiana prevede che sui soggetti responsabili della struttura o sui loro delegati ricada il dovere di:
1) richiamare formalmente i trasgressori all'osservanza del divieto di fumare; e
2) segnalare, in caso di inottemperanza al richiamo, il comportamento del o dei trasgressori, ai pubblici ufficiali e agenti ai quali competono la contestazione della violazione del divieto e la conseguente redazione del verbale di contravvenzione.