Il contratto di somministrazione: cosa dice la legge

L’analisi dei rapporti fra gestori e fornitori

Il contratto di somministrazione - comunemente noto nel linguaggio corrente come contratto di fornitura - viene definito dall'articolo 1559 del Codice Civile come il contratto con il quale una parte (detta somministrante) si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, ad eseguire, a favore di un'altra (detta somministrato), prestazioni periodiche o continuative di cose.

La somministrazione può avere ad oggetto i beni più disparati, sia materiali, che immateriali.

Si ricorda che rientrano nell'ambito del contratto di somministrazione tanto i contratti per l'erogazione di acqua, gas ed energia elettrica, quanto i contratti stipulati tra gestore e produttore (o grossista) per il rifornimento a scadenze prestabilite di beni materiali destinati alla vendita al dettaglio.

Altri casi di contratto di somministrazione sono l'abbonamento a giornali e riviste, il contratto di catering e il contratto tra gestore e agenzia di lavoro interinale per la fornitura di forza lavoro a carattere temporaneo.

Il contratto di somministrazione è un contratto di durata, avente ad oggetto più prestazioni autonome e differenti, ma collegate tra loro perché destinate a soddisfare esigenze di tipo continuativo o periodico del somministrato.

In proposito, è bene ricordare che la prestazione è periodica quando va ripetuta a distanza di tempo a scadenze determinate (es. fornitura giornaliera o settimanale di gelati, bibite o altri prodotti destinati alla vendita), mentre la prestazione è detta continuativa quando si prolunga ininterrottamente per tutta la durata del contratto (si pensi al caso della fornitura di gas, energia elettrica e riscaldamento).

Relativamente al pagamento del prezzo, bisogna distinguere a seconda che si tratti di somministrazione periodica o continuativa: nel primo caso il pagamento è corrisposto all'atto delle singole prestazioni e in proporzione di ciascuna di esse, nel secondo caso il prezzo deve essere pagato secondo le scadenze d'uso (articolo 1562 Codice Civile).

La legge consente di apporre al contratto di somministrazione patti di esclusiva sia a favore del somministrante, sia a favore del gestore avente diritto alla somministrazione.

Tra le clausole accessorie al contratto di somministrazione è poi piuttosto frequente il cosiddetto patto di preferenza, ossia la clausola, di efficacia al massimo quinquennale, con cui il gestore/somministrato si obbliga a preferire il somministrante, a parità di condizioni, per la stipula di un futuro contratto di somministrazione avente lo stesso oggetto.

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