Il canone di abbonamento radio-televisivo RAI per i pubblici esercizi

Le caratteristiche dell’abbonamento

In Italia, come nella maggior parte dei paesi europei, il canone di abbonamento rappresenta la principale fonte di finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo (RAI).

Il canone è una imposta sul possesso o sulla detenzione dell'apparecchio radiofonico o televisivo, e per legge deve essere pagato da chiunque detenga uno o più apparecchi, indipendentemente dall'utilizzo o meno degli stessi e dalla scelta delle stazioni radio che si decide di ascoltare o delle emittenti che si decide di guardare (R.D.L. 21 febbraio 1938 n. 246).

In Italia esistono due tipi di canone: quello ordinario e quello speciale.

Il canone ordinario è dovuto da chi possiede o detiene l'apparecchio televisivo in ambito familiare; il canone speciale, invece, è dovuto da chi possiede o detiene uno o più apparecchi in locali aperti al pubblico o comunque al di fuori dall'ambito familiare.

In particolare, il canone speciale riguarda la detenzione di uno o più apparecchi radiofonici o televisivi nell'esercizio di un'attività commerciale e a scopo di lucro diretto o indiretto (ad es. alberghi, bar, ristoranti, uffici, ecc.).

Va evidenziato che l'importo del canone di abbonamento speciale non è unico, ma varia a seconda del tipo di attività svolta (es. bar, ristorante, hotel, ecc.) e della categoria.

Nel caso del canone di abbonamento speciale, l'importo può essere dedotto dal reddito d'impresa, qualora sussistano i presupposti fiscali ai sensi del D.P.R. n. 917/1986.

L'abbonamento speciale è strettamente personale e per gli esercizi pubblici deve essere intestato al titolare della licenza.

In caso di cessione degli apparecchi o di cessione o cessazione dell'attività, deve essere data disdetta dell'abbonamento alla RAI nei termini e con le modalità stabilite.

Ai sensi della normativa vigente il pagamento del canone può essere effettuato in una unica soluzione o a rate.

Si ricorda che qualora la scadenza del termine per il pagamento del canone cada di sabato o di giorno festivo il pagamento è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo (art. 6, comma 8, decreto legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito nella legge 27 luglio 1994, n. 473).

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