I responsabili dei danni provocati dagli animali all’interno dei locali

L’ordinamento prevede come esclusione di responsabilità la prova del “caso fortuito”



Una volta provato che l'animale ha causato il danno, non sarà necessario esaminare la questione della colpa del proprietario o del custode, perché il fatto stesso che si sia verificato l'evento è sufficiente a dimostrare che la custodia non è stata esercitata con diligenza.

Non ha alcun rilievo la condotta del proprietario, che potrà evitare il risarcimento soltanto provando un improbabile "caso fortuito", cioè un irresistibile fattore esterno che ha causato l'azione o la reazione dell'animale.



Ai sensi, infatti, dell'art. 2052 c.c. "il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito salvo che provi il caso fortuito".

Occorre precisare che con l'espressione "caso fortuito" la giurisprudenza intende "un fattore esterno che può consistere anche nel fatto del terzo o nella colpa del danneggiato, ma che deve comunque presentare i caratteri della imprevedibilità, inevitabilità e assoluta eccezionalità" (Cfr. Cass.Civ 01/472).



Il proprietario dell'animale, se riconosciuto responsabile nei confronti del gestore ex art. 2052 cod. civ., potrà sempre rivalersi nei confronti del temporaneo custode dell'animale (amico, collega, dog sitter) per la violazione dei doveri di vigilanza e sorveglianza.

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