Green pass obbligatorio dal 6 agosto per i locali al chiuso

decreto Green pass
Foto di DonnaSenzaFiato da Pixabay
Dal 6 agosto i gestori devono verificare che i clienti che vogliono consumare al tavolo all'interno del locale siano provvisti del Certificato verde Covid-19

Qualche misura di scurezza in più per garantire la continuità delle attività economiche e il percorso di graduale ritorno alla normalità. Risponde a questa logica il nuovo provvedimento del governo, il dl 105 del 23 luglio 2021, in materia di emergenza sanitaria (in fondo all’articolo il testo da scaricare) entrato già in vigore. Un intervento preventivo, in quanto a preoccupare è la variante delta del virus, la cui diffusione in altri Paesi sta generando criticità che potrebbero portare a nuove restrizioni: uno scenario che si vuole assolutamente evitare per l’Italia, dove la situazione è sotto controllo. Da qui il nuovo decreto, che prolunga lo stato di emergenza fino al prossimo 31 dicembre, modifica i criteri per la classificazione delle regioni e, soprattutto estende l’utilizzo del Green pass, il Certificato verde Covid-19”, una sorta di pass, cartaceo o digitale, comprovante l’avvenuta vaccinazione, la guarigione dall’infezione o l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo. Una misura quest’ultima che interessa direttamente le attività del fuoricasa.

Necessario per consumare al tavolo all'interno

Il nuovo decreto stabilisce infatti che a partire dal prossimo 6 agosto i pubblici esercizi, quindi bar, caffetterie, pub, gelaterie, pasticcerie, ristoranti, pizzerie, in fascia bianca e in fascia gialla, dovranno accertare che i clienti che vogliono consumare all’interno siano muniti di Green pass. Il requisito è obbligatorio solo per consumare al tavolo all’interno dei locali. Non è richiesto, invece, per le consumazioni al bancone, sempre all’interno del locale, e per i clienti che consumano al tavolo negli spazi esterni del locale.

Tale disposizione non si applica ai minori di 12 anni e alle persone che non possono vaccinarsi, esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del ministero della Salute.

L’app per la verifica dei Green pass

Il provvedimento stabilisce, inoltre, che a dover verificare la correttezza e validità del Green pass sia il titolare del locale, il gestore, o i soggetti da questi preposti, attraverso l’uso di sistemi digitali. Per farlo potranno utilizzare l’app dedicata VerificaC19, l’applicazione gratuita sviluppata dal ministero della Salute (disponibile in versione Android e iOs) che permette di leggere il Qr Code riportato sia sulle certificazioni cartacee sia digitali rilasciate da tutti gli stati membri dell'Unione europea.

Il gestore, poi, può anche chiedere al consumatore di mostrare un documento di identità per verificare la corrispondenza fra i dati anagrafici del documento con quelli della certificazione. A questo proposito il ministero dell'Interno con una circolare, la n. 15350/117/2/1 del 10 agosto (il testo da scaricare in fondo all'articolo), ha chiarito che la verifica del documento di identità da parte del gestore ha carattere discrezionale e diventa necessaria nei casi di abuso o elusione delle norme, per esempio, quando appare palese l’incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione. Tale verifica deve avvenire garantendo la riservatezza del singolo nei confronti di terzi. Inoltre, specifica sempre la circolare, l'avventore in caso di richiesta è tenuto a mostrare il documento di riconoscimento al gestore, sebbene questo non sia un pubblico ufficiale.

Pesanti sanzioni

Pesanti le sanzioni per i gestori e i consumatori che non rispettano le prescrizioni. In caso di violazioni, infatti è prevista una sanzione pecuniaria sia per il gestore sia per il consumatore che va da 400 a 1000 euro. Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, il locale rischia la chiusura da 1 a 10 giorni.

Mentre se, a seguito di un controllo da parte delle forze di polizia o del personale di polizia municipale, dovesse emergere che chi mostra il Green pass è una persona diversa dal reale intestatario e non siano riscontrabili palesi responsabilità da parte dell’esercente, la sanzione viene applicata esclusivamente nei confronti dell’avventore.

Fipe: i gestori non possono fare i controlli

L'obbligo per i gestori di controllare la validità delle certificazioni e le pesanti sanzioni in caso di non adempimento non sono piaciute alla Fipe (Federazione italiana pubblici esercizi), che annuncia battaglia per la cancellazione di questi due punti in fase di conversione in legge del decreto. «I gestori dei bar e dei ristoranti non sono pubblici ufficiali e come tali non possono assumersi responsabilità che spettano ad altri - spiega la Federazione innuna nota -. È impensabile che, con l’attività frenetica che caratterizza questi locali, titolari e dipendenti possano mettersi a chiedere alle persone di esibire il loro green pass e ancor meno a fare i controlli incrociati con i rispettivi documenti di identità».

Nello specifico, la richieta della Fipe è che venga prevista «un’autocertificazione che sollevi i titolari dei locali da ogni responsabilità. Chi dichiarerà il falso lo farà a suo rischio e pericolo. I controlli devono rimanere in capo alle forze dell’ordine e noi ci batteremo in fase di conversione in legge del decreto affinché questo avvenga».

Nuovi criteri per le fasce di rischio

Altra novità del decreto riguarda i criteri per la classificazione delle regioni nelle varie fasce di rischio, dove un peso decisivo assume il tasso di ospedalizzazione.

I territori restano in zona bianca se l'incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive. Se il numero dei contagi supera i 50 casi per 100.000 abitanti e:

  • il tasso di occupazione dei posti letto in area medica dei contagiati è uguale o inferiore al 15%;
  • il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva è uguale o inferiore al 10%;

Si resta in zona gialla se l’incidenza dei contagiati è pari o superiore a 150 casi per 100.000 abitanti e:

  • il tasso di occupazione dei posti letto in area medica è uguale o inferiore al 30 %;
  • il tasso di occupazione dei posti in terapia intensiva è uguale o inferiore al 20 %;

Si passa in zona arancione se l’incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 ogni 100.000 abitanti e si sono superati i limiti di occupazione dei posti in area medica e terapia intensiva prevista per la zona gialla-

I territori passano in zona rossa se l’incidenza è pari o superiore a 150 casi per 100.000 abitanti e se:

  • il tasso di occupazione dei posti letto in area medica è superiore al 40%;
  • il tasso di occupazione delle terapie intensive è superiore 30%.

SCARICA IL DECRETO GREEN PASS
Decreto legge n. 105 del 23 luglio 2021

SCARICA LA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO
DEL 10 agosto 2021

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