Fumo in Italia: i divieti in vigore prima della L. 3/2003

Legge 11 Novembre 1975 n° 584

Legge 11 Novembre 1975 n° 584



Questa norma afferma che è categoricamente vietato fumare nelle corsie degli ospedali, nelle aule delle scuole (di ogni ordine e grado), negli autoveicoli di proprietà dello Stato, di enti pubblici, di privati concessionari di pubblici servizi di trasporto collettivo di persone e nelle metropolitane; originariamente il divieto si estendeva anche al settore ferroviario, ma l'art. 104 del DPR 11 Luglio 1980 n° 753 (riportato alla voce "Ferrovie dello Stato") ha abrogato tutti i riferimenti ai servizi di pubblico trasporto terrestre nonché i primi due commi dell'art. 2 della legge in esame; attualmente la materia è regolata nel seguente modo:



E' vietato fumare nei compartimenti e nei locali ferroviari a unico ambiente non riservati ai fumatori, nelle vetture autofilotranviarie, nelle funicolari aeree e terrestri, nelle metropolitane, nonché nelle sale di attesa delle stazioni e delle fermate.



E' inoltre vietato, durante il servizio di notte, fumare nei compartimenti a cuccette e in quelli delle carrozze letti occupati da più di una persona.



Negli spazi non riservati ai fumatori devono essere esposti, in posizione visibile, avvisi riportanti il divieto di fumare.



I trasgressori alle disposizioni del primo e secondo comma sono soggetti alla sanzione amministrativa da lire 5.000 a lire 15.000.



Il divieto di fumare può essere esteso ai compartimenti ferroviari per fumatori quando, per insufficienza di posti, debbano essere occupati anche da viaggiatori ai quali sia molesto il fumo.



Le disposizioni di cui si sta discutendo si applicano anche nei locali chiusi adibiti a pubblica riunione, nelle sale di spettacolo cinematografico o teatrale, in quelle da ballo, da corse, da riunione, nelle accademie, nei musei, nelle biblioteche, nelle sale di lettura, nelle pinacoteche e nelle gallerie d'arte pubbliche o aperte al pubblico; l'osservanza del divieto grava su coloro i quali ricada per legge, regolamento o disposizione di autorità assicurare l'ordine interno e deve essere garantito dall'esposizione ben visibile di cartelli riproducenti la norma con l'indicazione della sanzione comminata ai trasgressori. E' possibile comunque ottenere l'esenzione da tale responsabilità ove venga installato un impianto di condizionamento dell'aria o uno di ventilazione corrispondenti alle caratteristiche di definizione e classificazione determinate dall'Ente Nazionale Italiano di Unificazione; occorre inoltre precisare che le norme di cui all'art. 2, terzo comma, legge 14 Agosto 1971 n° 819 (voce "Cinematografia") sono estese, ai fini dell'acquisto e dell'installazione degli impianti precedentemente descritti, agli esercenti o proprietari delle sale cinematografiche appartenenti alle categorie del medio e piccolo esercizio cinematografico, ovunque ubicate e già in attività anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. L'autorità di pubblica sicurezza può inoltre applicare le misure di cui all'art. 140 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 Giugno 1931 n° 773 nei seguenti casi:



a) che si contravvenga alle norme di cui all'art. 2, terzo comma;



b) che gli impianti di condizionamento non siano funzionanti, non siano condotti in maniera idonea o non perfettamente efficiente.



Se tali evenienze dovessero verificarsi e ripetersi, scatterebbero una serie di controlli eseguiti dalla pubblica autorità (a carico del conduttore) che potrebbero arrivare alla sospensione o addirittura alla revoca dell'esenzione dalla responsabilità. I trasgressori alle disposizioni di cui all'art. 1 sono puniti con una sanzione amministrativa variabile da lire 4.000 a lire 100.000 (importi aggiornati dalla legge 24 Novembre 1981 n° 689 art. 114); la violazione va rilevata immediatamente quando possibile, altrimenti gli estremi devono essere notificati ai residenti in Italia entro trenta giorni dall'accertamento.



Il pagamento è da eseguirsi entro quindici giorni dalla ricezione; decorso tale termine, dal sedicesimo al sessantesimo, il trasgressore è ammesso a pagare un somma pari a un terzo del massimo della multa. Nel caso in cui la sanzione non venisse saldata nei termini previsti, i soggetti legittimati ad accertare le infrazioni, notificano l'accaduto al Pretore che emetterà ingiunzione di pagamento contro la quale è permesso ricorso con forme che prevedono parziali deroghe al Codice di Procedure Civile. Allo scadere dei termini fissati, alla riscossione provvede, su richiesta dell'Amministrazione della Sanità, l'Intendenza di Finanza mediante esecuzione forzata (osservando il dispositivo del RD 14 Aprile 1970 n° 639); il diritto a riscuotere le somme cade in prescrizione dopo cinque anni e l'obbligazione a pagare non è trasmissibile agli eredi.



DM 18 Maggio 1976



Contiene disposizioni in merito agli impianti di condizionamento o ventilazione di cui alla legge 11 Novembre 1975 n° 584; vengono fissati i limiti minimi di aerazione nella misura di 20 metri cubi per persona all'ora; il numero delle persone deve essere inteso come numero massimo che il locale può contenere e ciò è determinante ai fini del rilascio dell'autorizzazione da parte delle autorità preposte a norma del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 Giugno 1931 n° 773 con relativo regolamento di esecuzione. Se le zone occupate dal pubblico hanno un'altezza (dal pavimento fino al soffitto) pari a 2 metri, la velocità dell'aria non deve superare gli 0,15 metri al secondo; nel caso in cui però le bocchette di mandata e di emissione si trovino nelle vicinanze delle zone occupate dalle persone, possono essere tollerate emissioni maggiori con velocità fino a 0,70 metri al secondo, purché l'ubicazione e la forma delle bocchette siano tali da non arrecare disturbo. I limiti di temperatura e umidità dipendono dalla necessità o meno di garantire la refrigerazione e sono fissati nel modo seguente:



a) nei periodi in cui non è necessaria la refrigerazione dell'aria, la temperatura interna deve essere mantenuta tra i 18° e 20° , mentre l'umidità relativa deve essere compresa tra il 40% e 60%;



b) nei periodi nei quali è necessaria la refrigerazione invece, la differenza tra la temperatura dell'aria esterna e quella interna non deve essere superiore ai 7°, mentre l'umidità relativa deve essere compresa fra 40% e 50%.



Gli impianti di ventilazione invece, devono assicurare l'immissione di sola aria esterna con l'applicazione degli stessi limiti di velocità fissati per quelli di condizionamento e una portata non inferiore ai 32 metri cubi per persona all'ora; la temperatura all'interno dei locali non deve essere inferiore a 20° e l'umidità relativa al 30% stabilendo che non è possibile riscaldare l'aria senza la necessaria umidificazione, così come non è consentito raffreddarla senza prima averla deumidificata. Gli impianti descritti devono essere equipaggiati con dispositivi automatici per il controllo e monitoraggio sia della temperatura che dell'umidità relativa tarati in base ai limiti fissati nel presente decreto; tali dispositivi debbono essere installati in almeno due punti del locale indicati dalla commissione di vigilanza tecnica di cui al regolamento per l'esecuzione del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 Giugno 1931 n° 773. Nei locali di cui all'art. 1 debbono essere applicati cartelli luminosi recanti la scritta VIETATO FUMARE la cui accensione avvenga automaticamente in caso di mancato funzionamento degli impianti di condizionamento dell'aria o di ventilazione ovvero quando non siano rispettati i limiti di temperatura e umidità relativa fissati nel presente decreto; tali cartelli devono essere almeno tre, due dei quali disposti all'interno del locale in posizione ben visibile ai frequentatori e uno, sempre ben visibile, all'ingresso insieme a quelli indicanti l'esistenza dell'impianto di condizionamento o ventilazione.



Dir. PCM 14 Dicembre 1995



Si tratta di una direttiva che regola il divieto di fumo in determinati locali della Pubblica Amministrazione o dei gestori di servizi pubblici; i soggetti colpiti dal provvedimento vengono elencati per categorie nell'articolo 1 della legge: amministrazioni dello Stato (ivi compresi gli istituti, le istituzioni educative, le scuole di ogni ordine e grado), istituzioni universitarie, enti locali , loro consorzi e associazioni, enti pubblici non economici, non nazionali e locali, aziende ed enti del Servizio Sanitario Nazionale. I soggetti destinatari del presente atto devono esercitare i loro poteri amministrativi, regolamentari e disciplinari nell'ambito dei propri uffici, nonché i loro poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo sulle istituzioni da esse dipendenti, così come sulle aziende private esercenti sevizi pubblici (anche sanitari) in regime di concessione o di appalto (ovvero di convenzione o accreditamento) affinché sia data piena applicazione ai divieti specificati nella legge 11 Novembre 1975 n° 584 più successive interpretazioni da parte della magistratura amministrativa. L'art. 3 indica poi i criteri interpretativi da osservare elencandoli in quattro punti fondamentali:



a) il divieto va applicato in tutti i locali utilizzati, a qualunque titolo, dalla Pubblica Amministrazione e dalle aziende pubbliche per l'esercizio di proprie funzioni istituzionali, nonché dai privati esercenti servizi pubblici per l'esercizio delle relative attività, sempre che si tratti (in entrambi i casi) di locali che in ragione di tali funzioni siano aperti al pubblico;



b) per locale aperto al pubblico si intende quello al quale la generalità degli amministrati e degli utenti accede, senza formalità e senza bisogno di particolari permessi negli orari stabiliti;



c) il divieto deve comunque essere applicato nei luoghi indicati nel primo articolo della legge 11 Novembre 1975 n° 584 a meno che non si tratti di locali aperti al pubblico nel senso precisato nel precedente punto (di conseguenza si intende che fra le aule delle scuole di ogni ordine e grado sono comprese quelle universitarie);



d) permane l'autonomia regolamentare nonché disciplinare delle amministrazioni e degli enti in ordine all'eventuale estensione del divieto a luoghi diversi da quelli contemplati dalla legge 11 Novembre 1975 n° 584, con gli strumenti e gli effetti propri dei rispettivi ordinamenti.



Si riporta infine l'art. 4 della presente legge contenente le disposizioni attuative.



Per l'attuazione delle presenti direttive saranno curati i seguenti adempimenti:



a) nei locali ove si applica il divieto di fumo saranno apposti cartelli con l'indicazione del divieto stesso nonché l'indicazione della relativa norma, delle sanzioni applicabili, del soggetto cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e dell'autorità cui compete accertare le infrazioni;



b) i dirigenti preposti alle strutture amministrative e di servizio individueranno in ciascuna di esse uno o più funzionari incaricati di procedere alla contestazione di eventuali infrazioni, di verbalizzarne e di riferirne all'autorità competente, come previsto della legge 24 Novembre 1981 n° 689;



c) per i locali condotti da soggetti privati, il responsabile delle strutture, ovvero il dipendente o collaboratore da lui incaricato, richiamerà i trasgressori all'osservanza del divieto, curando che le infrazioni siano segnalate ai pubblici ufficiali e agenti competenti a norma dell'art. 13 della legge 24 Novembre 1981 n° 689;



d) a cura dei prefetti saranno rilevati i dati in merito all'osservanza, nelle diverse amministrazioni, delle norme sul divieto di fumare e sul numero delle infrazioni annualmente contestate; i dati sono comunicati al Ministro della Sanità che ne riferisce in Parlamento.



(*)Legge 28 dicembre 2001, n. 448



"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)"

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2001, Suppl. Ordinario n. 285.



Art. 52.



(Interventi vari)



20. L'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584 è sostituito dal seguente:

"Art. 7. - 1. I trasgressori alle disposizioni dell'articolo 1 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 a euro 250; la misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

2. Le persone indicate all'articolo 2, che non ottemperino alle disposizioni contenute in tale articolo, sono soggette al pagamento di una somma da euro 200 a euro 2.000; tale somma viene aumentata della metà nelle ipotesi contemplate all'articolo 5, primo comma, lettera b).

3. L'obbligazione di pagare le somme previste nella presente legge non è trasmissibile agli eredi".














Lascia un commento

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome