Fumo: gli adempimenti per gli albergatori

Cartelli, dissuasione del trasgressore e sanzioni

L'aspetto fondamentale da non dimenticare è che tutta la normativa in vigore ha l'obiettivo della massima estensione possibile del divieto di fumare.

Ciò comporta che il divieto si applica sia ai luoghi di lavoro pubblici, sia a tutti i locali chiusi privati, aperti al pubblico o ad utenti.

La differenza sostanziale è che mentre per i luoghi di lavoro pubblici il divieto non prevede eccezioni (si pensi a scuole, ospedali, uffici della pubblica amministrazione, autobus, ecc.), per tutti i locali chiusi privati aperti al pubblico o ad utenti (si pensii bar, ristoranti, circoli privati, discoteche, cinema, teatri ecc.) c'è, invece, la facoltà di realizzare degli spazi appositi in cui si consente il fumo, sempre che i locali per fumatori siano isolati e adeguatamente ventilati, e dotati di appositi cartelli.

L'esposizione dei cartelli è un'attività necessaria per il rispetto della norma vigente, la quale prevede, anche che i cartelli medesimi contengano la dicitura "VIETATO FUMARE", la normativa di riferimento e gli importi delle sanzioni correnti (attualmente da 27,5 a 275 euro; importi raddoppiati se la violazione avviene in presenza di una donna visibilmente incinta o di minorenni).

I soggetti responsabili dei locali privati o le persone da questi hanno anche il dovere di attuare interventi attivi di dissuasione nei confronti dei trasgressori. Se un primo richiamo all'osservanza della legge non si rivela efficace, allora essi devono segnalare il fatto al personale legittimato a contestare ed a verbalizzare le multe (polizia giudiziaria, polizia amministrativa locale, guardie giurate appositamente incaricate).

Qualora i responsabili dei locali non ottemperino a tale dovere di dissuasione saranno sanzionati con multe da 200 a 2000 euro, con la sospensione da tre giorni a tre mesi o con la revoca della licenza di esercizio del locale.

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