Franchising, una formula sempre più affidabile

Gestione –

Il vuoto normativo, perdurato per anni, ha lasciato ampi margini di manovra a operatori poco seri, ma oggi l’affiliazione offre nuove e diverse opportunità. Da valutare

Ha compiuto 40 anni. Un traguardo che è anche un giro di boa. Dalle prime affiliazioni negli anni Settanta, il franchising è stato per lungo tempo visto con diffidenza nel nostro Paese, sia per limiti di natura culturale sia per la scarsa affidabilità dimostrata da molti operatori del settore. Oggi, però, l’esperienza parla chiaro: l’affiliazione offre nuove e diverse opportunità. In primo luogo, perché il collasso di un singolo punto vendita può compromettere la rete di vendita dell’intero brand, portando alla consapevolezza che il franchising è un doppio investimento, sia da parte del franchisor sia da parte del franchisee. In secondo luogo, perché l’affiliazione ha saputo reagire alla crisi che ha colpito i nostri mercati, confermando l’affidabilità e la solidità di questa formula.
Il franchising è, quindi, sinonimo di successo garantito? No, la formula per il successo non esiste e i furbi, come sono esistiti in passato, esistono ancora oggi e sempre esisteranno. Il buon andamento di un’attività commerciale è sempre determinato dalle capacità imprenditoriali di chi la crea e vi investe, dalla bravura del personale e dalla bontà dell’offerta proposta, ma affiliarsi a un franchisor serio ed attendibile consente di godere di molti vantaggi, derivanti dalla competenza di una casa madre consolidata, riconosciuta e apprezzata. E in un’epoca caratterizzata da mercati complessi e scarsamente definiti, da un’elevata riproducibilità dei prodotti e dalla crescente concorrenza dell’e-commerce, i benefici derivanti dall’affiliazione possono essere la chiave per il successo di una nuova attività commerciale.

Un terreno ancora inesplorato

In Italia, il franchising rappresenta poco più del 6% sul totale degli esercizi del commercio al dettaglio e il 10% su quelli operanti nel settore dell’abbigliamento. In altre parole, il terreno da conquistare è ancora molto vasto, in netta contrapposizione con l’andamento di realtà straniere a noi anche molto vicine, come la Francia, dove l’affiliazione commerciale costituisce il 25% sul totale degli esercizi. Nel nostro Paese, il grande ritardo nella diffusione di questa formula è indubbiamente dipeso da una molteplicità di fattori, sia di natura culturale sia di natura legislativa. La natura stessa dell’affiliazione commerciale si è, di fatto, dovuta scontrare con le peculiarità del sistema Italia, caratterizzato da imprese di piccole e medie dimensioni di tipo familiare e con un bacino di riferimento limitato. La scarsa propensione all’innovazione in nome della conservazione delle realtà tradizionali si è, inoltre, unita alla lentezza della legislazione in termini di liberalizzazione dei mercati prima e di franchising poi.
La normativa italiana

Per oltre trent’anni il franchising, nonostante il lungo periodo di affermazione e consolidamento sul piano pratico, non ha trovato una specifica normativa nell’ordinamento giuridico italiano. In assenza di una disciplina di riferimento, trovava la propria giustificazione come contratto atipico al quale erano applicate le disposizioni previste dal codice civile e dalla legislazione speciale per i contratti distributivi affini. La larga diffusione di tale forma contrattuale ha però portato alla necessità del passaggio da contratto atipico a materia specificatamente disciplinata, in particolar modo per regolamentare i rapporti tra le parti, per limitarne abusi ed illeciti, in un’ottica di tutela della parte ritenuta più debole (l’affiliato). Dopo un iter particolarmente travagliato, con la legge n.129 del 4 maggio 2004 il legislatore italiano definisce il contratto di affiliazione commerciale, andando a colmare il vuoto normativo che aveva fino ad allora creato incertezza tra gli operatori commerciali. La legge a cui si è giunti è una legge snella, composta di soli nove articoli, nata con l’obiettivo di fornire una definizione puntuale di franchising e di garantire un’adeguata autonomia nella redazione dei contratti. In particolare, la legge si propone principalmente di regolamentare il complesso di informazioni che l’affiliante è tenuto a fornire all’affiliato prima della sottoscrizione del contratto, sempre in un’ottica di tutela dell’affiliato.
Questa legge si pone come indubbio passo avanti nella conferma della liceità dell’affiliazione commerciale come forma contrattuale attendibile e riconosciuta. Tuttavia non la si può considerare in alcun modo una disciplina esaustiva, quanto piuttosto una sorta di “codice di comportamento”, impostato principalmente su principi giuridicamente poco rilevanti, in quanto privi di un apparato sanzionatorio. Quello che però appare evidente è la volontà di legiferare in un ambito che fino a poco a tempo fa non conosceva alcuna normativa di riferimento, con l’indiscutibile conseguenza del proliferare di operatori poco seri che hanno danneggiato la reputazione dell’intero comparto.

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