L’Inps precisa criteri e modalità di pagamento per la nuova Assicurazione sociale per l’impiego. Il contributo ordinario è l’1,61% della retribuzione lorda, cui si aggiunge un ulteriore 1,4% per i rapporti a tempo determinato. Versamenti dovuti non oltre i tre anni
Con la circolare 44/2013, l’Inps ha specificato criteri e modalità per il pagamento del contributo sulle interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, verificatesi a partire dal 2013, che determinano il diritto all’Aspi, ovvero la nuova Assicurazione sociale per l’impiego (vedi riquadro in basso).
L’importo mensile del contributo è pari a 40,3167 euro. L’ammontare annuo è infatti il 41% del limite massimo di indennità mensile che spetta all’interessato (1.180 euro per il 2013), e cioè 483,80 euro (per un massimo di tre anni). Per i dipendenti con più di tre anni di anzianità, il tetto dell’importo da versare è quindi 1.451,40 euro (483,80 x 3).
Un importo fisso
Il contributo è scollegato dall’importo della prestazione individuale e vale a prescindere dalla tipologia di rapporto di lavoro cessato (full time o part time). Quindi se un lavoratore licenziato è stato titolare di un part time per oltre tre anni, il contributo di licenziamento sarà sempre 1.451,40 euro.
Il contributo va pagato entro il termine di scadenza della denuncia contributiva riferita al mese successivo a quello in cui è avvenuta l’interruzione del rapporto di lavoro: quindi, se la cessazione avviene a maggio 2013, il contributo va versato entro la scadenza relativa alla denuncia di giugno. Per le risoluzioni verificatesi nei primi tre mesi dell’anno, i datori possono pagare entro il 17 giugno 2013.
Per determinare l’anzianità aziendale, si contano per intero i mesi in cui il lavoratore ha prestato attività per almeno 15 giorni (non entrano nel calcolo i periodi di congedo straordinario). Sono inclusi tutti i periodi di lavoro a tempo indeterminato.
Rapporti a termine
I rapporti di lavoro a termine si contano se il rapporto è stato trasformato in indeterminato senza soluzione di continuità, oppure se il datore ha beneficiato della restituzione del contributo aggiuntivo Aspi (1,40%) perché ha stabilizzato il lavoratore. Chi stabilizza il dipendente può infatti recuperare una parte della contribuzione aggiuntiva entro un massimo di quanto versato negli ultimi sei mesi. Se invece la stabilizzazione avviene entro sei mesi dalla cessazione del rapporto a tempo determinato, il contributo addizionale restituito al datore è ridotto in base ai mesi intercorsi: prima si converte, più viene restituito.
Il contributo è anche dovuto per le interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni, compresi sia il recesso del datore al termine della formazione sia le procedure di conciliazione presso la Direzione territoriale del lavoro (Dtl) concluse positivamente.