Feste private, le regole da seguire

Affittare o dedicare il locale, in tutto o in parte, a un evento riservato solo a determinate persone è possibile. I consigli dell’esperto su come tutelarsi

Per molti anni, in passato, la distinzione classica nella somministrazione era tra bar/ristoranti e circoli privati, questi ultimi spesso creati per aggirare la normativa che imponeva un numero chiuso e quindi licenze contingentate per i bar. Caduto il muro del contingentamento delle licenze, si sono aperte molte possibilità ma soprattutto molte idee innovative: tra queste, si è moltiplicata l’organizzazione di feste private che, per dimensioni o caratteristiche, non possono essere organizzate in casa.

In pratica il bar diventa - temporaneamente - un luogo di aggregazione “privato” per il tempo necessario a svolgere una festa di compleanno o di laurea, un anniversario, un evento a inviti. Un’attività che la legge rende possibile.

la legge lo consente

La direttiva CE 123/2006 detta “Bolkestein” e il Dlgs n. 59/2010 che ha attuato la direttiva nel nostro Paese, all’articolo 35 ha ammesso la possibilità di esercizio di più attività nei medesimi locali a condizione che le suddette siano tra loro “compatibili”.

Ovviamente la compatibilità deve eventualmente essere stabilita per legge: tuttavia, non esistono norme nazionali o regionali che impediscano l’utilizzo di una parte del locale (o addirittura dell’intero locale) per organizzare un evento riservato, privato, solo a inviti.

Pertanto è possibile accordarsi con chi vuole organizzare un evento per affittare una sala, se non l’intero locale.

Libertà di orario

E per quelli che ancora non sono convinti della possibilità normativa, soprattutto quando si affitta l’intero locale e quindi non ci sia la possibilità di far entrare chiunque lo desideri, mettendo in pratica secondo questi soggetti un’attività contraria alla natura giuridica del “pubblico esercizio” (che deve essere aperto sempre a tutti), la risposta è giunta dalla legge n. 214/2011 che ha liberalizzato gli orari di attività dei pubblici esercizi di somministrazione.

L’esercente è libero di scegliere l’orario di funzionamento che preferisce, o che meglio si adatta alle proprie scelte imprenditoriali, e dunque può decidere di rimanere chiuso una o più giornate per dedicarle a un’attività di somministrazione rivolta solo ad una cerchia determinata di persone . Ma se invece decidesse di affittare solo una sala o una parte del locale durante l’orario di apertura al pubblico dell’esercizio non sussistono problemi di sorta.

Le modalità di affitto della sala o del locale sono le più varie: c’è chi stabilisce un tariffario in base alle dimensioni dello spazio occupato o al numero delle persone invitate, come chi concede gratis gli spazi in cambio dell’obbligo di avvalersi della struttura per quanto riguarda la somministrazione di alimenti e bevande o di altri servizi. È chiaro che nel momento in cui l’esercente concede uno spazio, se non l’intero locale, per l’organizzazione di un evento privato di varia natura, si assume la responsabilità dell’attività svolta per quanto riguarda il rispetto delle normative, per esempio acustiche o di sicurezza degli impianti messi a disposizione, e in genere acquista una responsabilità solidale con l’organizzatore dell’evento per tutte quelle problematiche che eventualmente provochino conseguenze all’esterno o all’interno del locale. Questa responsabilità solidale deriva dal fatto di essere proprietario/affittuario del locale stesso e quindi “oggettivamente” coinvolto per l’attività posta in essere.

Utili precauzioni

Quindi è bene conoscere perfettamente lo scopo per il quale un soggetto chiede di affittare degli spazi, per verificarne la legittimità rispetto alle leggi dello Stato, ed è bene ricordarsi degli obblighi fiscali di registrazione degli introiti, sia quelli della somministrazione sia quelli di natura “diversa” collegati all’eventuale affitto degli ambienti.

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