Fattura elettronica: i primi mesi possono essere “di rodaggio”

Dall'1 gennaio 2019 è scattato l'obbligo di inviare per via telematica allo Sdi i documenti emessi entro dieci giorni. Ma nei primi 6-9 mesi si può mandare entro il giorno di scadenza della liquidazione periodica

fattura elettronica
Dall'1 gennaio 2019 è scattato l'obbligo di inviare per via telematica allo Sdi i documenti emessi entro dieci giorni. Ma nei primi 6-9 mesi si può mandare entro il giorno di scadenza della liquidazione periodica

Il decreto fiscale 2019 (Dl 119/2018), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 dicembre 2018, riporta molte novità che coinvolgono (anche) l’attività dei gestori di locali. Tra le più importanti segnaliamo alcuni aggiustamenti alla normativa della fattura elettronica, l’introduzione degli scontrini digitali, la sanatoria delle irregolarità formali, la sanatoria di debiti tributari pregressi verso la pubblica amministrazione e la rottamazione delle cartelle esattoriali.

Ricordiamo che non è ancora cambiata la normativa relativa alla ricevuta fiscale e allo scontrino fiscale. Di conseguenza se un cliente non chiede la fattura si continua a operare come in precedenza, almeno per il primo semestre 2019. Lo scontrino fiscale digitale, che sostituirà la ricevuta fiscale e lo scontrino fiscale cartaceo, verrà infatti istituito gradualmente tra luglio  2019 e gennaio 2020 (vedi riquadro in alto a sinistra nella pagina accanto).

La fattura elettronica

Per chi richiede la fattura, dal 1° gennaio 2019 va emessa la fattura elettronica. Per data di emissione si intende la data di spedizione al Sdi (sistema di interscambio) dell’Agenzia delle entrate.

In precedenza la fattura veniva emessa immediatamente, scritta a mano o tramite il registratore di cassa, e consegnata contestualmente al cliente. Con la fattura elettronica non sarà più possibile consegnare la fattura direttamente al cliente. Il documento infatti andrà inviato allo Sdi (Sistema di interscambio), che provvederà a trasmetterlo al cliente.

Anche pensando di consegnarne immediatamente una copia cartacea, la stessa avrà valore come un appunto o un promemoria, tenendo presente che lo Sdi, in presenza di errori, può annullare la fattura inviata e richiederne una nuova emissione con stesso numero e data e con le correzioni necessarie. Può comunque essere emesso, anziché la copia cartacea della fattura, il “documento commerciale” cartaceo che attesta l’importo totale pagato o addebitato (vedi riquadro in alto).

Una fattura emessa in formato diverso dall’Xml - da parte di chi è obbligato a emetterla in tale formato - è considerata non emessa e inesistente; di conseguenza non permette la detrazione dell’Iva. Per velocizzare la procedura di emissione è importante disporre di un lettore di Qr code per acquisire automaticamente i dati del cliente.

Il regime transitorio

A regime, dal 1° luglio 2019, la fattura elettronica andrà emessa, quindi inviata allo Sdi, entro 10 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione (cessione di beni o pagamento della prestazione di servizi).
Nel 1° semestre 2019 per i trimestrali, nei primi nove mesi per i mensili, la fattura può anche essere emessa e trasmessa entro il giorno di scadenza della liquidazione periodica del periodo in cui l’operazione si considera effettuata.
La relativa Iva deve concorrere alla liquidazione del periodo di effettuazione dell’operazione.
La data di effettuazione dell’operazione, se è precedente alla data di invio o emissione, va indicata in fattura.

La trasmissione della fattura

Una volta trasmessa la fattura allo Sdi, possono esservi tre possibilità:

1. fattura accettata, inviata e ricevuta dal cliente - nessun problema da parte dello Sdi;

2. fattura accettata, inviata ma non ricevuta dal cliente per impossibilità di recapito - in questo caso la fattura si considera emessa e viene depositata dallo Sdi nell’area riservata del destinatario nel sito dell’Agenzia delle entrate «Fatture e corrispettivi»; l’emittente dovrà comunicare al cliente la disponibilità dell’e-fattura nell’area riservata.

3. fattura non accettata e scartata perché contiene errori (ad esempio perché l’imposta non è coerente con l’imponibile e l’aliquota o perché la partita Iva o il codice fiscale risultano inesistenti o errati): la fattura è come non emessa e dovrà essere riemessa con lo stesso numero e data correggendo gli errori.

Le fatture emesse e le autofatture o fatture integrate devono essere annotate in apposito registro entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.
Le fatture ricevute, le bollette doganali e le autofatture o fatture integrate devono essere annotate in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno. Non è più necessaria l’adozione del numero di protocollo delle fatture ricevute.

Iva sugli acquisti

L’Iva sugli acquisti può essere detratta nella liquidazione in cui l’operazione è stata effettuata, sempre che la fattura sia pervenuta e registrata entro il 15 del mese successivo.
Fanno eccezione i documenti di acquisto relativi a operazioni effettuate nel mese di dicembre, per le quali il diritto alla detrazione può essere esercitato con la dichiarazione annuale dell’anno in cui l’operazione è effettuata, se pervenuta entro la fine dell’anno, ovvero nel mese in cui è stata ricevuta nell’anno successivo.

La data di ricevimento della fattura elettronica è quella in cui viene messa a disposizione dallo Sdi.  L’Iva può essere detratta solo previo ricevimento dallo Sdi della fattura elettronica.

Fattura immediata

Il momento di effettuazione dell’operazione (consegna dei beni o pagamento dei servizi) comporta l’obbligo di emissione della fattura (trasmissione allo Sdi) entro 10 giorni dal momento di effettuazione dell’operazione.

La fattura elettronica si considera emessa alla data di trasmissione del file.
Se la fattura è emessa oltre il momento di effettuazione, deve obbligatoriamente contenere la data di effettuazione dell’operazione e deve comunque sempre concorrere alla liquidazione del mese di effettuazione dell’operazione. Per esempio se viene ricevuto un pagamento con richiesta di fattura il 30 ottobre 2019, la fattura può essere inviata entro il 9 novembre e dovrà contenere sia la data di emissione (coincidente con quella di trasmissione allo Sdi) sia quella di effettuazione dell’operazione: 30 ottobre 2019. La fattura dovrà essere registrata entro il 15 novembre e l’Iva relativa dovrà concorrere alla liquidazione del mese di ottobre.

Fattura differita

In alcuni casi l’emissione della fattura può essere differita rispetto al momento di effettuazione dell’operazione.

Ciò avviene in particolare per:

• le cessioni di beni per i quali è stato emesso documento di trasporto;

• le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione; purché effettuate nello stesso mese fra gli stessi soggetti.

Può essere considerata ”idonea documentazione” l’emissione di:

• uno “scontrino parlante”, recante almeno la partita Iva (o il codice fiscale in assenza di partita Iva) del cliente e la descrizione dei servizi prestati;

• una ricevuta fiscale, intestata con i dati del cliente e la descrizione dei servizi prestati (che per la ricevuta fiscale costituisce sempre un elemento obbligatorio).

La fattura differita può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione con riferimento al mese di effettuazione e concorre alla formazione dell’Iva esigibile nello stesso mese. 

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