Evasione fiscale, non più limiti ai controlli nei locali

Norme&fisco –

Il decreto Salva Italia ha abolito il limite massimo di verifiche realizzabili in un semestre. Restano invariati gli obblighi a carico delle varie amministrazioni preposte alle verifiche di coordinare gli interventi e la durata massima degli accessi (30 giorni)

Le ondate di blitz nei locali pubblici delle varie città d'Italia non sono l'unico segnale della stretta che il governo vuol dare contro l'evasione fiscale. Il decreto Salva Italia ha infatti introdotto alcune significative novità che riguardano le verifiche nelle aziende, modificando il quadro che era stato disegnato pochi mesi prima dal decreto sviluppo 70/2011.
Due le novità più significative: cadono i limiti al numero di ispezioni possibili nell'arco di un semestre e viene cancellato l'illecito disciplinare per le violazioni commesse dagli addetti ai controlli. Rimangono però vive le garanzie per i gestori, introdotte dallo stesso decreto (convertito a luglio scorso nella legge 106/2011).

Controlli coordinati
Il Dl 70/2011 ha previsto che le attività di controllo in materia fiscale e contributiva da parte delle Agenzie fiscali, della Guardia di finanza, dell'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e dell'Inps siano coordinate, in modo da evitare che il contribuente venga sottoposto a molteplici e ripetuti accessi. Fanno tuttavia eccezione i casi di controlli in materia di repressione dei reati e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché quelli di tutela di igiene, incolumità, ordine e sicurezza pubblici.
Ciascuna amministrazione è tenuta a informare preventivamente le altre dell'inizio della verifica. E per non arrecare danno di immagine all'attività, gli appartenenti alla Guardia di finanza devono eseguire gli accessi, nel limite del possibile, in borghese.
Quanto ai gestori, non sono più tenuti a fornire informazioni che siano già in possesso - e quindi direttamente acquisibili - delle amministrazioni finanziarie e previdenziali.
Tra l'altro la legge di stabilità 2012 (la numero 183/2011) ha dato un “taglio” alle richieste di carte e documenti già noti alla Pa: ispettori del lavoro, funzionari di vigilanza degli istituti di previdenza e ufficiali delle forze di polizia devono acquisire d'ufficio dati e documenti su visure e regolarità contributiva.

Richieste inutili
Il “nuovo” articolo 43 del Dpr 445/2000 prevede che, nel caso di inutili richieste, i funzionari potrebbero commettere abusi: per esempio, contestando l'impiego di lavoro sommerso senza aver verificato che il gestore abbia già provveduto alle opportune comunicazioni di legge.
Se quindi questi punti rimangono saldi, a tutela del contribuente, dal 6 dicembre 2011 sono scomparse però altre garanzie. Cioè l'obbligo di non ripetere i controlli entro un periodo inferiore ai sei mesi.
È stato cancellato anche l'illecito disciplinare che poteva essere imputato ai funzionari che durante le operazioni di verifica avessero violato le disposizioni relative alla preventiva informazione degli altri istituti ed enti verificatori, e alla comunicazione dell'esito della verifica ad altri enti.
Le visite, resta fermo, non potranno durare più di 30 giorni per le aziende in contabilità ordinaria e 15 giorni, contenuti in non più di un trimestre, per i lavoratori autonomi e per i contribuenti semplificati. Si tratta in ogni caso di termini eventualmente prorogabili per un uguale periodo qualora fosse necessario a causa della complessità delle indagini.

Durata dei controlli
Per il computo dei giorni devono essere considerati solo quelli di effettiva presenza dei funzionari presso l'esercizio. Attenzione: la permanenza non coincide con la durata. Quest'ultima è infatti l'intero arco temporale che intercorre tra l'inizio della verifica e la sua fine, mentre per permanenza si intendono i giorni di effettiva presenza dei funzionari all'interno dell'azienda sottoposta ai controlli. Così, per esempio, la verifica nei confronti di un lavoratore autonomo può durare anche tre mesi, ma in quell'arco di tempo i funzionari possono accedere nel locale soltanto per quindici giorni (eventualmente prorogabili di altri 15).

Verbali e difese
Le eventuali violazioni dei funzionari non sono sanzionabili né con l'inutilizzazione delle prove raccolte né con la nullità degli accertamenti (Cassazioni 19338/2011 e 19692/2011). Terminate le operazioni di controllo, viene redatto un verbale riepilogativo di tutti i rilievi mossi nei confronti del contribuente. Entro 60 giorni dalla notifica del verbale è possibile produrre scritti difensivi.

PER APPROFONDIRE
Ispezioni a norma di legge
Accesso
in sede
La verifica che dà luogo a un intervento presso la sede del contribuente, che è tutelato dalle garanzie previste dall'articolo 12 della legge 212/2000, è chiamata “accesso”. L'accesso può anche essere “strumentale”, cioè ad esempio finalizzato al controllo dell'emissione di fatture, scontrini e ricevute fiscali. La Guardia di Finanza nel limite del possibile deve effettuare gli accessi nelle sedi dei contribuenti in borghese, per ridurre al minimo la turbativa causata.

Documenti
ordine d'accesso
L'accesso deve essere giustificato da esigenze di indagine sul luogo; i funzionari che l'eseguono devono rispettare l'orario di lavoro dell'attività. Il gestore deve essere informato delle ragioni della verifica e dell'oggetto della stessa, precisando l'anno o gli anni sottoposti a ispezione e il settore impositivo di interesse (imposte dirette, Iva). Di solito queste informazioni sono riportate sull'ordine di accesso, il documento che autorizza i funzionari all'attività di controllo.

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