Elementi utili a ravvisare l’attività di sommistrazione

Una recente pronuncia del TAR del Lazio

Recentemente il TAR del Lazio ha sancito che la semplice presenza di un ambiente dotato di tavoli e sedie non sono sufficienti di per sè alla configurazione di un esercizio di somministrazione.

Tale presenza di strutture potrebbe infatti individuare un servizio accessorio alla vendita.

Secondo i giudici amministrativi, anche se le suddette attrezzature sono state allestite dai proprietari perché i clienti che lo desiderino possano sedersi e consumare in loco gli alimenti e le bevande appena acquistati, ciò non è tuttavia sufficiente per potersi parlare di somministrazione, secondo la definizione legale di vendita per il consumo sul posto all'interno di ambienti all'uopo attrezzati (art. 1 L. 287/91 ).

Se il consumo sul posto risulta un evento occasionale, rimesso all'iniziativa estemporanea della clientela in un momento successivo al perfezionarsi dell'acquisto dei prodotti, il cui prezzo non varia secondo che essi vengano consumati ai tavoli della veranda o meno, non può parlarsi con certezza di attività di somministrazione.

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