Coronavirus: entra in vigore la regola del droplet per i locali delle aree gialle

Foto da Pixabay

La seconda settimana di emergenza da Coronavirus si è aperta con importanti novità. Novità contenute nel Dpcm 1 marzo 2020 firmato dal Presidente del consiglio dei ministri Giuseppe Conte il primo marzo (che trovate in fondo alla news e che potete scaricare) e che contiene ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Disposizioni entrate in vigore il 2 marzo e fino al prossimo 8 marzo.

Il provvedimento contiene nuove misure che interessano i pubblici esercizi per le aree della cosiddetta “zona gialla”, ovvero le porzioni del territorio più colpite dalle infezioni: le regioni Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e le province di Pesaro e Urbino e Savona che non fanno parte della zona rossa, ovvero le aree focolaio del contagio (i comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini in Lombardia, e il Comune di Vò in Veneto). Nei territori della zona gialla il provvedimento consente lo svolgimento delle attività dei pubblici esercizi, ma introducendo la regola del “droplet” (“gocciolina” in inglese), ovvero della distanza minima da rispettare per impedire che le “goccioline di saliva” arrivino ad altre persone starnutendo, tossendo o semplicemente parlando e quindi diffondano il contagio.

L’articolo 2 al punto h del Dpcm dice infatti esplicitamente che, nelle quattro regioni e nelle due province citate, è consentito «lo svolgimento delle attività di ristorazione, bar e pub, a condizione che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere e che, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, gli avventori siano messi nelle condizioni di rispettare tra loro la distanza tra loro di almeno un metro».

Sempre in questi territori, e sempre l’art 2, prevede, inoltre, la sospensione di tutte le manifestazioni organizzate, di carattere non ordinario e degli eventi in luogo pubblico o privato, compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi, ma aperti al pubblico, come per esempio, grandi eventi, cinema, teatri, discoteche, cerimonie religiose.

Per quel che riguarda la zona rossa, il provvedimento nell’art. 1 conferma le misure urgenti di contenimento già previste, tra le quali figura anche la chiusura di tutte le attività commerciali, con l’esclusione di quelle di pubblica utilità, dei servizi pubblici essenziali e degli esercizi commerciali per l’acquisto dei beni di prima necessità, secondo le modalità e i limiti indicati con provvedimento del prefetto territorialmente competente.

Infine, vengono introdotte anche disposizioni che si applicano all’intero territorio nazionale, tra le quali figurano misure di prevenzione igienico sanitarie (per esempio le ben note raccomandazioni di lavarsi le mani, evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute, ecc.) e misure di informazione. Tra queste ultime è previsto che i sindaci e le associazioni di categoria promuovano la diffusione delle informazioni sulle misure igienico sanitarie presso gli esercizi commerciali.

Punto quest’ultimo che cede già attiva la Fipe (Federazione italiana pubblici esercizi) che ha divulgato della cartellonistica finalizzata a comunicare agli avventori dei locali un messaggio di responsabilità riguardo alle misure di prevenzione e sicurezza adottate dalle imprese di pubblico esercizio in coerenza alle linee dettate dall’autorità sanitaria e di rassicurazione nei confronti dei turisti stranieri (anche questa da scaricare al link che trovate qui sotto).

Con l'entrata in vigore di questo decreto, cessa la vigenza di tutti quelli precedenti, adottati in attuazione del decreto-legge 3 febbraio 2020, n. 6.

Dpcm 1 marzo 2020

Cartellonistica Fipe

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