Come deve essere predisposta una querela?

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La querela è la dichiarazione con la quale la persona offesa dal reato, o il suo legale rappresentante, chiede espressamente che si proceda in ordine ad un fatto previsto dalla legge come reato non procedibile d'ufficio.

La querela va fatta, oralmente o per iscritto, al Pubblico Ministero, a un ufficiale di polizia giudiziaria o, se all'estero, ad un agente consolare, e deve essere presentata personalmente o a mezzo di procuratore speciale. L'Autorità che la riceve deve provvedere all'attestazione della data e del luogo della presentazione, alla identificazione della persona che la propone ed alla trasmissione degli atti all'ufficio del Pubblico Ministero, ai sensi dell'art. 347 c.p.p.

Non sono previste regole particolari in ordine al contenuto dell'atto. E' sufficiente, infatti, ma anche necessario, che oltre ad essere indicato il fatto-reato (con ulteriori eventuali notizie circa il suo autore e le fonti di prova), risulti la manifestazione non equivoca del querelante affinché si proceda in ordine al fatto-reato medesimo e se ne punisca il colpevole.

Il diritto di querela deve essere esercitato, a pena di decadenza, entro tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce reato (si noti tuttavia che il termine é di sei mesi quando si tratta di delitti contro la libertà sessuale).

Dopo aver proposto validamente una querela, la si può revocare, dando così luogo all'estinzione del reato (art.152 c.p.). Si parla in proposito di remissione della querela. Questa può essere fatta personalmente o a mezzo di procuratore speciale, e può essere espressa o tacita.

La remissione di querela deve essere accettata dalla persona querelata (art.155 c.p.), che, se innocente, può avere interesse a vedere dimostrata con il processo la propria estraneità al fatto-reato che le è stato addebitato.

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