Un sistema alternativo alle società e alla assunzione dei dipendenti
L'articolo 2549 del codice civile spiega che i soggetti di riferimento sono due, l'associante e l'associato.
L'associante si impegna ad attribuire una partecipazione agli utili (ad esempio, una quota delle entrate del locale) all'associato, che a sua volta si impegna a destinare all'impresa un prestabilito apporto.
Quali sono le particolarità dell'associazione in partecipazione ?
Per concludere il contratto è sufficiente il consenso delle parti. La forma del contratto è libera, ma è sempre preferibile la redazione di un contratto scritto, come ulteriore garanzia.
Le prestazioni devono essere corrispettive.
Attenzione quindi, perchè siamo fuori dallo schema societario. La differenza rispetto alle società è netta, perché l'apporto dell'associato - monetario o materiale - non si confonde con i beni dell'associante.
Altro punto chiave è dato dalla gestione effettiva dell'associazione. L'albergo, per esempio, resta interamente nelle mani del titolare, anche se questi dovrà gestirlo in modo da non pregiudicare le aspettative dell'associato.
Per quanto riguarda la partecipazione alle perdite, la disciplina è contenuta nell'articolo 2554 del codice civile: "l'associato partecipa alle perdite nella stessa misura in cui partecipa agli utili".
Sono però previsti limiti a favore dell'associato. Le perdite che colpiscono l'associato non possono superare il valore del suo apporto.