Aliquota al 10% per i salari di produttività

Siglato l’accordo che prevede anche per il 2013 di applicare la tassazione ridotta alle somme legate a lavoro straordinario, supplementare ecc. fino a un massimo di 2.500 euro l’anno. Ne può beneficiare chi ha redditi lordi inferiori a 40mila euro l’anno

La detassazione del salario di produttività è stata confermata anche per il 2013: è il risultato dell'accordo tra le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie del Ccnl Turismo, con la partecipazione di Confcommercio. L'accordo dà attuazione al Dm 22 gennaio 2013, che ha previsto l'agevolazione fiscale per il periodo di imposta 2013. L'intesa ha definito - come nel 2012 - un accordo quadro, che diventa parte integrante di quello territoriale, e un accordo tipo utilizzabile come modello per la sottoscrizione dell'accordo di secondo livello (quello aziendale).
L'aliquota del 10% è sostitutiva di Irpef e addizionali regionali e comunali, e si applica alle somme collegate a incrementi di produttività: il trattamento economico per il lavoro straordinario, le maggiorazioni per il lavoro stagionale così come richiamate dal Ccnl Turismo, il lavoro supplementare, il lavoro supplementare o festivo anche svolto durante il normale orario, il lavoro notturno. L'elenco degli istituti contrattuali beneficiati si può ampliare o adattare in relazione alle esigenze del territorio o dell'azienda.
L'agevolazione spetta solo a chi nel 2012 non ha superato i 40mila euro lordi di reddito da lavoro dipendente, incluso quello riconducibile a un'attività svolta all'estero (mentre non importa se nel corso del 2013 tale soglia viene superata). L'importo massimo agevolabile è di 2.500 euro, al lordo della sola ritenuta fiscale del 10% applicata dal sostituto d'imposta. Il lavoratore può rinunciare al regime agevolato e optare per la tassazione ordinaria; se non fa espressa rinuncia, il gestore deve procedere ad applicare automaticamente l'imposta sostitutiva, a meno che non riscontri che la tassazione ridotta è meno favorevole per il dipendente che non ha rinunciato.

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