L’accordo tra sistema bancario e imprese posticipa i pagamenti dei debiti anche delle PMI e consente di ricapitalizzare l’azienda.Quello che le banche non possono rifiutare di fare.
L’ accesso al credito è un passaggio fondamentale per consentire all’attività delle piccole e medie imprese (tra cui la ristorazione) di proseguire ma anche di effettuare investimenti. A fronte delle difficoltà più volte segnalate dal mondo imprenditoriale, si è cercato nel corso delle ultime settimane di trovare una soluzione condivisa.
Accordo Abi-imprese È del 3 agosto l’intesa per la sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese verso il sistema creditizio siglata il ministro dell’Economia, il presidente dell’Abi (Associazione bancaria italiana) e le associazioni dei rappresentanti delle imprese con l’obiettivo di dare respiro finanziario alle imprese con adeguate prospettive economiche e in grado di provare la continuità aziendale. All’accordo avevano aderito a fine settembre quasi 400 istituti di credito, pari a circa 31mila sportelli, oltre il 90% del totale del sistema bancario. Ma chi può beneficiarne? Le imprese con meno di 250 dipendenti e un fatturato minore di 50 milioni di euro o con un attivo di bilancio fino a 43 milioni di euro. Al 30 settembre 2008, gli interessati dovevano essere in bonis presso le banche, cioè le imprese non classificate a incaglio, «in ristrutturazione» o, peggio ancora, «in sofferenza». Al momento della presentazione della domanda di moratoria, i richiedenti non devono avere procedure esecutive in corso, una classificazione del loro credito bancario come «ristrutturato» o «in sofferenza». Inoltre possono sfruttare l’opportunità le Pmi con rate non scadute, o scadute ma da non più di 180 giorni alla data di presentazione dell’istanza. Per le rate dei mutui, la moratoria dei debiti (posticipazione dei pagamenti) opera per un anno sulla sola quota di capitale. Tempi di rimborso Le rate di capitale possono quindi essere pagate dopo un anno dall’unica scadenza annuale o dopo un analogo periodo in caso di frazionamento infrannuale dei rimborsi (quindi con traslazione di un anno del piano di ammortamento), ma alle scadenze originarie vanno comunque pagate le rate per la parte di quota interessi. Per i canoni di leasing, la moratoria opera per un anno nel caso di leasing immobiliare, per sei mesi nel caso di leasing mobiliare e riguarda la sola quota capitale implicita dei canoni. Per gli anticipi su fatture o su altri crediti «certi ed esigibili», l’allungamento del credito a breve permette alle scadenze di arrivare fino a 270 giorni. Le banche non possono applicare o chiedere: aumenti dei tassi di interesse rispetto a quelli del contratto originario (rimangono in essere i tassi concordati e la periodicità contrattuale); interessi di mora; commissioni o spese di istruttoria, salvo il rimborso di eventuali spese vive sostenute dalla banca nei confronti di terzi e da documentare ai clienti; garanzie aggiuntive.
Corsia preferenziale Le imprese interessate possono presentare fino al 30 giugno 2010 domanda di pagamenti alle banche che hanno aderito all’iniziativa. Ciascun istituto dovrà fornire una risposta entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda completa di tutti i documenti. Ma è prevista una corsia preferenziale per le imprese che, al momento della presentazione, si trovino ancora in bonis e senza ritardati pagamenti. In questo caso, la domanda è approvata in automatico, salvo esplicito e motivato rifiuto della banca. Gli istituti aderenti alla moratoria sono anche obbligati a realizzare un finanziamento specifico a favore delle imprese che intendono attuare al loro interno un rafforzamento patrimoniale, o aumentare il capitale con versamenti dei soci. Il finanziamento potrebbe consistere nell’erogazione di un importo multiplo del capitale (pari a tre volte) effettivamente versato dai soci.