La Cassazione dà ragione all’Agenzia delle Entrate, che aveva chiamato al contraddittorio un contribuente sulla base di gravi incongruenze emerse dai dati degli studi di settore
Contabilità regolare? Gli studi di settore possono comunque giustificare l'accertamento induttivo. L'articolo 62-sexies del Dl 331/93 consente infatti all'amministrazione finanziaria di rettificare comunque il reddito dichiarato quando emergono gravi incongruenze rispetto a quanto atteso sulla base delle caratteristiche dell'attività. Se c'è uno scostamento rispetto al risultato di Gerico, quindi, il contribuente è chiamato al contraddittorio. Così ha precisato la Cassazione, con l'ordinanza 19626/12 depositata il 12 novembre scorso, chiarendo che l'Agenzia delle Entrate si può basare anche solo su alcuni elementi ritenuti significativi per la ricostruzione del reddito. I giudici si sono pronunciati su un accertamento emesso nei confronti di un contribuente a cui le Entrate avevano rettificato il reddito dichiarato fondandosi sul ricarico elaborato sulla media del venduto, considerati la peculiarità dell'esercizio, la posizione in una zona molto urbanizzata, il volume d'affari e l'indice di rotazione del magazzino. I risultati dello studio di settore avevano supportato queste differenze e aiutato a determinare il maggior imponibile. L'orientamento consolidato della giurisprudenza prevede che l'ufficio convochi il contribuente per poter riscontrare le differenze rispetto ai risultati degli studi. Il contribuente, in questa circostanza, non ha fornito la prova contraria, ma ha impugnato l'avviso di accertamento. Per la Cassazione lo scostamento rispetto ai risultati di Gerico è prova di “grave incongruenza”. E anche se la contabilità è regolare, il contribuente è chiamato a dare le giustificazioni del caso.