Accordo tra Fipe e Ica-Federgrossisti per la qualità del caffè al bar

Da parti contrapposte ad “alleati”: è il passo che torrefattori e baristi sono invitati a fare grazie al nuovo contratto di filiera siglato da Fipe e Ica-Federgrossisti. Maggiore trasparenza delle relazioni, più qualità della materia prima e del prodotto in tazza.

Fipe e Ica-Federgossisti hanno siglato il primo accordo condiviso della filiera del caffè
Un buon risultato in tazza è frutto di un rapporto corretto tra torrefattore e barista.

La qualità del prodotto in tazza ha le sue origini in relazioni corrette e trasparenti lungo tutta la filiera della bevanda. Una trasparenza che tuttavia spesso viene meno sia da parte dei torrefattori sia degli esercenti. Per regolamentare le relazioni tra le due parti, Fipe - Federazione italiana pubblici esercenti e Ica-Federgossisti hanno siglato il primo accordo condiviso della filiera del caffè, che ha ottenuto il patrocinio di Confcommercio.

«Questo nuovo contratto vuole essere uno strumento di tutela della trasparenza, della qualità e della conformità del caffè in termini di prodotto e di prezzo, ma anche di controllo dell’operato del barista - afferma Antonella Zambelli, presidente di Fipe Confcommercio Varese -. Si è deciso di fare una sperimentazione di un anno, quindi le associazioni territoriali sono invitate a diffonderne al più presto la bozza per segnalare eventuali difficoltà nell’applicazione, al fine di giungere alla scadenza del termine a un contratto definitivo e veramente funzionale».

È importante che alla base del rapporto tra il torrefattore e l’operatore ci sia un rapporto di stima e fiducia reciproca, ma soprattutto di correttezza, che entrambe le parti potranno controllare. Così, ad esempio, il torrefattore potrà verificare che in tramoggia ci sia veramente il suo caffè e non un prodotto di qualità scadente e di basso prezzo che il barista utilizza mettendo in cattiva luce il nome della torrefazione, da cui ha ricevuto le apparecchiature in comodato d’uso. Questa modalità è scelta dalla maggior parte dei baristi che non vogliono o non hanno modo di acquistare le apparecchiature (in genere macchina espresso, macinacaffè, lavatazze e fabbricatore di ghiaccio) e per lo più delegano al torrefattore la loro cura, ma in caso di risoluzione del rapporto, saranno tenuti a rendere conto del loro stato, frutto dell’utilizzo, ma anche di una corretta manutenzione periodica.

L'espresso non è buono; prima di lamentarsi con il torrefattore, verificare la pulizia delle apparecchiature.

Il torrefattore, da parte sua, è tenuto a una maggiore trasparenza riguardo il prodotto fornito e il suo costo reale. «Ci sarà una sorta di controllo incrociato - riprende Antonella Zambelli -; con regole che a tratti saranno a vantaggio del torrefattore ed altre volte del gestore del locale. Ad esempio sono stati stabiliti i diritti di recesso, perché talvolta si fa credere al barista che il contratto di comodato vincoli per un certo numero di anni, ma non è così e può essere interrotto in qualsiasi momento sia da parte del comodante sia del comodatario». L’esercente è inoltre tenuto a pagare al momento la fattura emessa, per evitare che i tempi si dilatino eccessivamente a discapito del fornitore. «È un primo passo - conclude Zambelli -; è importante che tra le due figure si crei una sorta di alleanza, che potrà fare solo bene a entrambi: il pubblico esercizio potrà offrire un prodotto migliore realizzato con cura e il torrefattore vedrà finalmente il suo caffè valorizzato al bar rispetto a quello della grande distribuzione».

L’elenco completo dei punti che l'accordo si propone di regolamentare:

  • La possibilità da parte dell'esercente di ottenere uno sconto per gli acquisti superiori al minimo garantito, stabilita tra le parti stesse.
  • Le modalità di pagamento, che d'ora in avanti sarà approntato a seguito dell'emissione di fattura in occasione di ciascuna singola consegna.
  • Eventuali variazioni di prezzo del caffè.
  • La durata minima e massima del contratto.
  • La facoltà per l'esercente di utilizzare il materiale pubblicitario fornito dal torrefattore.
  • La facoltà del torrefattore di effettuare controlli per verificare l'autenticità e la qualità del proprio prodotto, ma solo in contraddittorio con l'esercente.
  • La modalità di esercizio del diritto di recesso, sia da parte dell'esercente che del torrefattore.
  • Il rapporto commerciale in caso di cessazione e cessione a terzi dell'attività da parte dell'esercente.
  • La modalità amichevole di risoluzione delle controversie tramite l'istituto della mediazione.

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